Art. 11 
 
                     Approvazione delle domande 
                    ed erogazione del contributo 
 
  1. Gli esiti istruttori dei controlli svolti,  compresi  gli  esiti
derivanti dalle attivita'  di  riesame  e  gli  esiti  dei  controlli
propedeutici   all'erogazione   del   contributo,   sono   comunicati
formalmente  al  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali dall'organismo pagatore AGEA. Il Ministero con proprio atto
provvede  ad   approvare   l'elenco   dei   beneficiari   ammessi   a
finanziamento, comprensivo dell'indicazione  della  spesa  ammessa  e
dell'aiuto spettante. 
  2. L'atto di approvazione  e'  pubblicato  sul  sito  internet  del
MIPAAF e reso disponibile in ambito SIAN. 
  3. L'organismo pagatore provvede all'erogazione del  contributo  ai
beneficiari ammessi di cui all'elenco approvato dal  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali. 
  4. Il contributo viene erogato  al  beneficiario  tramite  bonifico
sulle  coordinate  bancarie  indicate  dallo   stesso   all'atto   di
presentazione della domanda di aiuto.