Art. 11 Approvazione delle domande ed erogazione del contributo 1. Gli esiti istruttori dei controlli svolti, compresi gli esiti derivanti dalle attivita' di riesame e gli esiti dei controlli propedeutici all'erogazione del contributo, sono comunicati formalmente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dall'organismo pagatore AGEA. Il Ministero con proprio atto provvede ad approvare l'elenco dei beneficiari ammessi a finanziamento, comprensivo dell'indicazione della spesa ammessa e dell'aiuto spettante. 2. L'atto di approvazione e' pubblicato sul sito internet del MIPAAF e reso disponibile in ambito SIAN. 3. L'organismo pagatore provvede all'erogazione del contributo ai beneficiari ammessi di cui all'elenco approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 4. Il contributo viene erogato al beneficiario tramite bonifico sulle coordinate bancarie indicate dallo stesso all'atto di presentazione della domanda di aiuto.