Art. 13 
 
                         Cessione di aziende 
 
  1. Per cessione d'azienda  si  intende  «la  vendita,  l'affitto  o
qualunque  tipo  analogo  di  transazione  relativa  alle  unita'  di
produzione considerate». 
  2. L'aiuto puo' essere  concesso  ed  erogato  al  cessionario,  in
relazione all'azienda ceduta, qualora la cessione d'azienda nella sua
totalita' sia avvenuta dopo la sottoscrizione della polizza ma  prima
del pagamento del premio assicurativo e qualora: 
    a) il cessionario provveda ad  informare  l'autorita'  competente
dell'avvenuta  cessione  in  domanda  di  aiuto  e  a   chiedere   la
concessione dell'aiuto allegando alla domanda anche la documentazione
probante l'avvenuta  cessione.  A  tale  scopo  il  cessionario  deve
preventivamente aggiornare il Fascicolo aziendale; 
    b) il  cessionario  presenti  tutti  i  documenti  giustificativi
richiesti dal presente decreto; 
    c) siano soddisfatte tutte le condizioni per  la  concessione  ed
erogazione dell'aiuto di cui al presente decreto; 
    d) il cessionario abbia pagato il premio. 
  La verifica dei requisiti di cui all'art. 3  del  presente  decreto
sono svolti avendo riguardo ai requisiti dell'azienda del cedente. 
  L'azienda ceduta e' considerata, nel caso  in  cui  il  cessionario
percepisca altri contributi pubblici ai sensi del  presente  decreto,
alla stregua di un'azienda distinta per  quanto  riguarda  l'anno  di
domanda in questione. 
  3. L'aiuto puo' essere erogato al  cedente  e  nessun  aiuto  sara'
dovuto al cessionario, qualora la  cessione  d'azienda  sia  avvenuta
successivamente al pagamento del premio e qualora: 
    a)  il  cedente  presenti  domanda  di  aiuto   e   i   documenti
giustificativi richiesti dal presente decreto, informando l'autorita'
competente dell'avvenuta cessione successivamente  al  pagamento  del
premio e che nulla e' dovuto al cessionario; 
    b) siano soddisfatte tutte le condizioni per  la  concessione  ed
erogazione dell'aiuto di cui al presente decreto. 
  4. Qualora un'azienda venga ceduta nella sua totalita',  a  seguito
di successione «mortis causa», l'aiuto e' erogato  all'erede  purche'
vengano adempiuti gli  obblighi  informativi  previsti  al  comma  2,
compresa se del caso la lettera d). I controlli  relativi  agli  atti
amministrativi presentati dall'erede sono svolti avendo  riguardo  ai
requisiti dell'azienda del de cuius; la verifica dei requisiti di cui
all'art. 3 e'  svolta  con  riferimento  al  de  cuius.  In  caso  di
pluralita'  di  eredi,  questi  devono  delegare  uno  di  loro  alla
presentazione degli atti amministrativi. 
  Se il de cuius e' deceduto dopo la presentazione della  domanda  di
aiuto, l'erede  provvede  alla  presentazione  di  una  comunicazione
relativa all'avvenuta successione per  attivare  il  pagamento  della
domanda del de cuius e percepire il relativo contributo. In  caso  di
pluralita'  di  eredi,  questi  devono  delegare  uno  di  loro  alla
presentazione degli atti amministrativi. 
  5. Le modalita' attuative e operative per  la  comunicazione  della
cessione  di  aziende,  nonche'  eventuali   ulteriori   disposizioni
operative, sono definite dall'organismo  pagatore  AGEA  con  proprio
provvedimento. 
  6. Le modalita' attuative per la gestione del  Fascicolo  aziendale
sono definite da AGEA coordinamento con proprio provvedimento.