Art. 13 Cessione di aziende 1. Per cessione d'azienda si intende «la vendita, l'affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unita' di produzione considerate». 2. L'aiuto puo' essere concesso ed erogato al cessionario, in relazione all'azienda ceduta, qualora la cessione d'azienda nella sua totalita' sia avvenuta dopo la sottoscrizione della polizza ma prima del pagamento del premio assicurativo e qualora: a) il cessionario provveda ad informare l'autorita' competente dell'avvenuta cessione in domanda di aiuto e a chiedere la concessione dell'aiuto allegando alla domanda anche la documentazione probante l'avvenuta cessione. A tale scopo il cessionario deve preventivamente aggiornare il Fascicolo aziendale; b) il cessionario presenti tutti i documenti giustificativi richiesti dal presente decreto; c) siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione ed erogazione dell'aiuto di cui al presente decreto; d) il cessionario abbia pagato il premio. La verifica dei requisiti di cui all'art. 3 del presente decreto sono svolti avendo riguardo ai requisiti dell'azienda del cedente. L'azienda ceduta e' considerata, nel caso in cui il cessionario percepisca altri contributi pubblici ai sensi del presente decreto, alla stregua di un'azienda distinta per quanto riguarda l'anno di domanda in questione. 3. L'aiuto puo' essere erogato al cedente e nessun aiuto sara' dovuto al cessionario, qualora la cessione d'azienda sia avvenuta successivamente al pagamento del premio e qualora: a) il cedente presenti domanda di aiuto e i documenti giustificativi richiesti dal presente decreto, informando l'autorita' competente dell'avvenuta cessione successivamente al pagamento del premio e che nulla e' dovuto al cessionario; b) siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione ed erogazione dell'aiuto di cui al presente decreto. 4. Qualora un'azienda venga ceduta nella sua totalita', a seguito di successione «mortis causa», l'aiuto e' erogato all'erede purche' vengano adempiuti gli obblighi informativi previsti al comma 2, compresa se del caso la lettera d). I controlli relativi agli atti amministrativi presentati dall'erede sono svolti avendo riguardo ai requisiti dell'azienda del de cuius; la verifica dei requisiti di cui all'art. 3 e' svolta con riferimento al de cuius. In caso di pluralita' di eredi, questi devono delegare uno di loro alla presentazione degli atti amministrativi. Se il de cuius e' deceduto dopo la presentazione della domanda di aiuto, l'erede provvede alla presentazione di una comunicazione relativa all'avvenuta successione per attivare il pagamento della domanda del de cuius e percepire il relativo contributo. In caso di pluralita' di eredi, questi devono delegare uno di loro alla presentazione degli atti amministrativi. 5. Le modalita' attuative e operative per la comunicazione della cessione di aziende, nonche' eventuali ulteriori disposizioni operative, sono definite dall'organismo pagatore AGEA con proprio provvedimento. 6. Le modalita' attuative per la gestione del Fascicolo aziendale sono definite da AGEA coordinamento con proprio provvedimento.