Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: «Agricoltore»: ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1307/2013, per agricoltore s'intende una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalita' giuridica di detto gruppo dei suoi membri; «Imprenditore agricolo»: ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera e) del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, chi esercita almeno una delle seguenti attivita': coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attivita' connesse, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile; «Avversita' atmosferica»: un evento atmosferico, come gelo, tempesta, grandine, ghiaccio, forte pioggia o siccita' prolungata, assimilabile a una calamita' naturale; «Calamita' naturale»: un evento naturale, di tipo biotico o abiotico, che causa gravi turbative dei sistemi di produzione agricola, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore agricolo; «Costo di smaltimento»: costo sostenuto per il prelevamento, il trasporto dall'allevamento all'impianto di trasformazione, nonche' i costi di distruzione delle carcasse di animali morti; «Soccida»: contratto di compartecipazione in un'impresa agricola, in cui si attua una collaborazione economica tra chi dispone del bestiame (soccidante) e chi lo prende in consegna (soccidario), allo scopo di allevarlo e sfruttarlo, ripartendo gli utili che ne derivano; «Piano assicurativo agricolo nazionale (PAAN)»: strumento attuativo annuale del decreto legislativo n. 102/2004, che stabilisce l'entita' del contributo pubblico sui premi assicurativi tenendo conto delle disponibilita' di bilancio, dell'importanza socio-economica delle produzioni e del numero di potenziali assicurati. Nel PAAN sono stabiliti i parametri per il calcolo del contributo pubblico sui premi assicurativi distinti per tipologia di polizza assicurativa; area territoriale; calamita' naturali ed altri eventi eccezionali, avversita' atmosferiche; garanzia; tipo di coltura, impianti produttivi, produzioni zootecniche, strutture. Nel PAAN possono essere disposti anche i termini massimi di sottoscrizione delle polizze per le diverse produzioni e aree e qualsiasi altro elemento ritenuto necessario per garantire un impiego efficace ed efficiente delle risorse pubbliche; «Sistema informativo integrato "Sistema gestione del rischio" (SGR)» istituito ai sensi del capo III del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2015 e successive modificazioni ed integrazioni «nel contesto del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), che garantisce l'armonizzazione e l'integrazione dell'informazione relativa a tale misura, nell'ottica di garantire una sana gestione finanziaria evitando sovra-compensazioni; «Piano assicurativo individuale (PAI)»: documento univocamente individuato nel SIAN, predisposto ed elaborato nell'ambito del SGR, sulla base delle scelte assicurative che l'agricoltore esegue. Le informazioni minime che devono essere contenute nel PAI sono elencate dall'allegato B, lettera b), del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, modificato dai decreti 8 marzo 2016, n. 1018 e 31 marzo 2016, n. 7629; «Polizze ricavo»: si intendono i contratti assicurativi che coprono la perdita di ricavo della produzione assicurata. Tale perdita di ricavo e' data dalla combinazione tra la riduzione della resa a causa delle avversita' ammesse alla copertura assicurativa agevolata indicate all'art. 3, comma 2, lettera a) del PAAN 2017, e la riduzione del prezzo di mercato; «PMI»: microimprese, piccole e medie imprese, che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014; «Riduzione di resa»: e' la differenza tra la resa effettiva risultante al momento del raccolto e resa assicurata, nei termini previsti dal PAI ai sensi del decreto ministeriale n. 162/2015, pari alla media della produzione ordinaria del triennio precedente o, in alternativa, dei cinque armi precedenti escludendo l'anno con la produzione piu' bassa e quello con la produzione piu' elevata o a quella effettivamente ottenibile nell'anno, se inferiore; «Riduzione di prezzo»: e' la differenza tra il prezzo determinato ai sensi dell'art. 127 della legge n. 388/2000, comma 3, e dell'art. 2, comma 5-ter del decreto legislativo n. 102/2004 ed il prezzo di mercato, determinato dall'ISMEA con riferimento al terzo trimestre dell'anno di raccolta del prodotto assicurato; «Resa effettiva»: si intende la resa determinata con riferimento al momento del raccolto dal perito della compagnia assicurativa che ha preso in carico il rischio; «Domanda di aiuto»: domanda presentata da un richiedente per il percepimento del contributo; «Data di presentazione domanda di aiuto»: data di presentazione all'OP AGEA attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN e riportata nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata al richiedente; «Utente qualificato»: richiedente che ha registrato la propria anagrafica sul portale AGEA; «Codice OTP»: codice che consente la sottoscrizione della domanda con firma elettronica da parte di un utente qualificato, abilitato all'utilizzo della firma elettronica, inviato tramite SMS sul cellulare del medesimo utente.