Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    «Agricoltore»: ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, lettera a)  del
regolamento (UE) n. 1307/2013, per agricoltore s'intende una  persona
fisica o giuridica o un  gruppo  di  persone  fisiche  o  giuridiche,
indipendentemente dalla personalita' giuridica di  detto  gruppo  dei
suoi membri; 
    «Imprenditore agricolo»: ai sensi dell'art. 1, comma  1,  lettera
e) del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, chi esercita almeno  una
delle  seguenti  attivita':  coltivazione  del  fondo,  selvicoltura,
allevamento di animali e attivita' connesse, ai sensi dell'art.  2135
del codice civile; 
    «Avversita'  atmosferica»:  un  evento  atmosferico,  come  gelo,
tempesta, grandine, ghiaccio, forte pioggia  o  siccita'  prolungata,
assimilabile a una calamita' naturale; 
    «Calamita' naturale»: un  evento  naturale,  di  tipo  biotico  o
abiotico,  che  causa  gravi  turbative  dei  sistemi  di  produzione
agricola, con conseguenti danni economici rilevanti  per  il  settore
agricolo; 
    «Costo di smaltimento»: costo sostenuto per il  prelevamento,  il
trasporto dall'allevamento all'impianto di trasformazione, nonche'  i
costi di distruzione delle carcasse di animali morti; 
    «Soccida»: contratto di compartecipazione in un'impresa agricola,
in cui si attua una collaborazione  economica  tra  chi  dispone  del
bestiame (soccidante) e chi lo prende in consegna (soccidario),  allo
scopo  di  allevarlo  e  sfruttarlo,  ripartendo  gli  utili  che  ne
derivano; 
    «Piano  assicurativo  agricolo   nazionale   (PAAN)»:   strumento
attuativo annuale del decreto legislativo n. 102/2004, che stabilisce
l'entita' del contributo  pubblico  sui  premi  assicurativi  tenendo
conto   delle    disponibilita'    di    bilancio,    dell'importanza
socio-economica  delle  produzioni  e  del   numero   di   potenziali
assicurati. Nel PAAN sono stabiliti i parametri per  il  calcolo  del
contributo pubblico sui premi assicurativi distinti per tipologia  di
polizza assicurativa; area territoriale; calamita' naturali ed  altri
eventi  eccezionali,  avversita'  atmosferiche;  garanzia;  tipo   di
coltura, impianti produttivi, produzioni zootecniche, strutture.  Nel
PAAN  possono  essere   disposti   anche   i   termini   massimi   di
sottoscrizione delle polizze per  le  diverse  produzioni  e  aree  e
qualsiasi altro elemento ritenuto necessario per garantire un impiego
efficace ed efficiente delle risorse pubbliche; 
    «Sistema informativo integrato  "Sistema  gestione  del  rischio"
(SGR)» istituito ai sensi del capo  III  del  decreto  del  Ministero
delle politiche agricole alimentari  e  forestali  12  gennaio  2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo  2015  e  successive
modificazioni ed integrazioni «nel contesto del  Sistema  informativo
agricolo  nazionale  (SIAN),  che   garantisce   l'armonizzazione   e
l'integrazione dell'informazione relativa a tale misura,  nell'ottica
di    garantire    una    sana    gestione    finanziaria    evitando
sovra-compensazioni; 
    «Piano assicurativo individuale  (PAI)»:  documento  univocamente
individuato nel SIAN, predisposto ed elaborato nell'ambito  del  SGR,
sulla base delle scelte assicurative  che  l'agricoltore  esegue.  Le
informazioni minime che devono essere contenute nel PAI sono elencate
dall'allegato B, lettera b),  del  decreto  ministeriale  12  gennaio
2015, n. 162, modificato dai decreti 8 marzo 2016, n. 1018 e 31 marzo
2016, n. 7629; 
    «Polizze ricavo»:  si  intendono  i  contratti  assicurativi  che
coprono la  perdita  di  ricavo  della  produzione  assicurata.  Tale
perdita di ricavo e' data dalla combinazione tra la  riduzione  della
resa a causa delle avversita'  ammesse  alla  copertura  assicurativa
agevolata indicate all'art. 3, comma 2, lettera a) del PAAN  2017,  e
la riduzione del prezzo di mercato; 
    «PMI»: microimprese, piccole e medie imprese,  che  soddisfano  i
criteri di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014; 
    «Riduzione di resa»: e'  la  differenza  tra  la  resa  effettiva
risultante al momento del raccolto e  resa  assicurata,  nei  termini
previsti dal PAI ai sensi del decreto ministeriale n. 162/2015,  pari
alla media della produzione ordinaria del triennio precedente  o,  in
alternativa, dei cinque armi  precedenti  escludendo  l'anno  con  la
produzione piu' bassa e quello con la produzione  piu'  elevata  o  a
quella effettivamente ottenibile nell'anno, se inferiore; 
    «Riduzione di prezzo»: e' la differenza tra il prezzo determinato
ai sensi dell'art. 127 della legge n. 388/2000, comma 3, e  dell'art.
2, comma 5-ter del decreto legislativo n. 102/2004 ed  il  prezzo  di
mercato, determinato dall'ISMEA con riferimento  al  terzo  trimestre
dell'anno di raccolta del prodotto assicurato; 
    «Resa effettiva»: si intende la resa determinata con  riferimento
al momento del raccolto dal perito della compagnia  assicurativa  che
ha preso in carico il rischio; 
    «Domanda di aiuto»: domanda presentata da un richiedente  per  il
percepimento del contributo; 
    «Data di presentazione domanda di aiuto»: data  di  presentazione
all'OP AGEA attestata dalla data  di  trasmissione  telematica  della
domanda stessa tramite portale SIAN e  riportata  nella  ricevuta  di
avvenuta presentazione rilasciata al richiedente; 
    «Utente qualificato»: richiedente che ha  registrato  la  propria
anagrafica sul portale AGEA; 
    «Codice OTP»: codice che consente la sottoscrizione della domanda
con firma elettronica da parte di un  utente  qualificato,  abilitato
all'utilizzo  della  firma  elettronica,  inviato  tramite  SMS   sul
cellulare del medesimo utente.