Art. 3 
 
                        Soggetti ammissibili 
 
  1. Sono ammissibili esclusivamente  i  richiedenti  che  soddisfano
tutti i seguenti requisiti: 
    a) essere imprenditori  agricoli  ai  sensi  dell'art.  2135  del
codice civile, iscritti nel registro delle  imprese  o  nell'anagrafe
delle imprese agricole istituita dalla Provincia autonoma di Bolzano; 
    b) essere titolari di Fascicolo aziendale ai  sensi  del  decreto
ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162. 
  2.   I   suddetti   requisiti   devono   essere   posseduti,   pena
l'inammissibilita', al momento della sottoscrizione della polizza. 
  3. Per le polizze a copertura dei costi per  lo  smaltimento  delle
carcasse animali il richiedente in fase di compilazione della domanda
di  aiuto   deve   indicare   se   e'   proprietario   o   conduttore
dell'allevamento.  Dalla  campagna  assicurativa  2017   secondo   le
diposizioni della circolare del MIPAAF n. 31251 del 21 dicembre 2016,
la figura abilitata a sostenere la spesa oggetto di agevolazione e di
tutte le procedure previste per il percepimento  dell'aiuto,  nonche'
l'incasso di eventuali risarcimenti, e' individuata  nel  soccidario,
ossia in colui che nell'ambito  del  contratto  di  compartecipazione
risulta il conduttore dell'allevamento. Per tali polizze sono esclusi
dagli aiuti di cui al presente decreto i soggetti destinatari  di  un
ordine di recupero pendente a seguito  di  una  precedente  decisione
della Commissione  europea  che  dichiara  gli  aiuti  illegittimi  e
incompatibili con il mercato interno conformemente a quanto  indicato
all'art. 1, comma 5, del regolamento (UE) n. 702/2014. 
  4. Per le polizze a copertura dei rischi sulle strutture  aziendali
e a copertura  dei  ricavi  sulle  coltivazioni  di  frumento  tenero
generico e frumento duro generico sono esclusi dagli aiuti di cui  al
presente decreto: 
    a) le imprese diverse dalle PMI di cui all'art. 2, punto  2,  del
regolamento (UE) n. 702/2014; 
    b) le imprese in difficolta' ai sensi dell'art. 2, comma 1, punto
14, del regolamento  (UE)  n.  702/2014,  ad  eccezione  degli  aiuti
destinati  ad  indennizzare  le   perdite   causate   da   avversita'
atmosferiche assimilabili a calamita' naturali,  ai  sensi  dell'art.
25,  a  condizione  che  l'impresa  sia   diventata   un'impresa   in
difficolta' a causa delle perdite o dei danni causati dagli eventi in
questione; 
    c) i soggetti destinatari di un ordine  di  recupero  pendente  a
seguito di una precedente decisione  della  Commissione  europea  che
dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno
conformemente a quanto indicato all'art. 1, comma 5, del  regolamento
(UE) n. 702/2014.