Art. 4 Interventi ammissibili 1. Gli interventi ammissibili sono esclusivamente quelli relativi alla stipula di una polizza o, nel caso di polizze collettive, di un certificato di polizza di assicurazione agevolata a copertura dei rischi sulle strutture aziendali e dei costi di smaltimento delle carcasse animali e, per la sola annualita' 2017, quelli relativi alla stipula di polizze ricavo. 2. La sottoscrizione delle polizze assicurative agevolate e' volontaria e puo' avvenire in forma collettiva o individuale. Possono deliberare di far ricorso a forme assicurative collettive i consorzi di difesa, nonche' le cooperative agricole e loro consorzi, riconosciuti ai sensi del decreto legislativo n. 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni. Le polizze assicurative collettive sono contratte con le compagnie assicurative e sottoscritte per conto degli agricoltori che vi aderiscono. Gli imprenditori agricoli associati a tali organismi, per aderire alla polizza collettiva possono sottoscrivere uno o piu' certificati assicurativi a copertura dei rischi sulle proprie produzioni, e devono essere i destinatari degli eventuali risarcimenti. 3. Gli interventi oggetto di aiuto devono soddisfare le seguenti condizioni: a) per le polizze a copertura dei costi di smaltimento carcasse e per le polizze ricavo la polizza o il certificato di polizza deve trovare corrispondenza con il PAI presentato dall'agricoltore nell'ambito del SGR; b) nella polizza o certificato di polizza devono essere riportati i seguenti dati: i) intestazione della compagnia assicurativa; ii) codice identificativo della compagnia assicurativa; iii) intestazione dell'assicurato; iv) CUAA; v) campagna assicurativa di riferimento; vi) tipologia di polizza; vii) numero della polizza o del certificato di polizza; viii) prodotto con eventuale codice da decreto prezzi; ix) varieta' con eventuale Id da decreto prezzi; x) avversita' assicurate (solo per strutture e polizze ricavo); xi) garanzie assicurate; xii) valore assicurato; xiii) quantita' assicurata (quintali/numero capi/metri quadri assicurati); xiv) tariffa applicata; xv) importo del premio; xvi) soglia di danno e/o la franchigia; xvii) data di entrata in copertura; xviii) data di fine copertura (per le sole polizze collettive in caso di assenza del dato nel certificato di polizza si fa riferimento a quanto riportato nella convenzione stipulata tra il consorzio e la compagnia assicurativa); xix) nome del consorzio contraente (in caso di adesione a polizza collettiva); c) la copertura assicurativa deve essere riferita all'anno solare o all'intero ciclo produttivo di ogni singola coltura/allevamento, qualora di durata inferiore all'anno solare; d) nel contratto assicurativo per lo smaltimento delle carcasse animali il numero di capi assicurati deve trovare rispondenza nell'Anagrafe zootecnica e nel Fascicolo aziendale, ovvero, deve essere riscontrabile in altri documenti ufficiali previsti; per le strutture la localizzazione delle medesime deve trovare rispondenza con le informazioni presenti nel Fascicolo aziendale; e) per le polizze ricavo, le polizze o i certificati di polizza riferiti alle sole colture di frumento duro generico e frumento tenero generico devono essere sottoscritti a partire dal 1° novembre 2016 al 30 aprile 2017 in conformita' alle disposizioni del PAAN 2017; f) per le strutture e per lo smaltimento delle carcasse animali la stipula e l'entrata in copertura della polizza non puo' avere decorrenza antecedente al 1° gennaio dell'anno di riferimento della campagna assicurativa e non deve terminare oltre il 31 dicembre dello stesso anno; g) in conformita' al PAAN della campagna assicurativa di riferimento, le polizze o i certificati di polizza per essere ammissibili all'agevolazione devono riferirsi a strutture ed allevamenti zootecnici elencati nel piano e per le polizze ricavo, alle colture di frumento duro generico e tenero generico. Inoltre devono coprire esclusivamente i rischi elencati rispettivamente per ciascuna campagna assicurativa negli allegati n. 1 (Campagna assicurativa 2015), n. 2 (Campagna assicurativa 2016) e n. 3 (Campagna assicurativa 2017) al presente decreto; h) le polizze ricavo, riferite alle colture di frumento duro generico e frumento tenero generico, devono coprire l'insieme dei rischi previsti dall'allegato n. 3, punto C.2.1 al presente decreto e devono prevedere una soglia minima del danno superiore al 20% per l'accesso al risarcimento, da applicare sul ricavo assicurato per l'intera produzione per comune del prodotto frumento; i) per ciascuna campagna assicurativa di riferimento, le strutture aziendali sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le avversita' elencate negli allegati di cui alla lettera g) ed eventualmente l'avversita' piogge alluvionali; j) i costi di smaltimento delle carcasse animali dovranno riguardare tutte le morti da epizoozie, riportate nel PAAN per la campagna di riferimento, sempre che non risarciti da altri interventi unionali o nazionali, e possono comprendere anche le morti dovute ad altre cause; k) le polizze assicurative agevolate non possono garantire rischi inesistenti ai sensi dell'art. 1895 del codice civile o entrare in copertura dopo l'insorgenza dei rischi o dopo che questi siano cessati. Per ogni PAI relativo alle polizze a copertura dei costi di smaltimento delle carcasse animali e per le polizze ricavo, non e' consentita la stipula di piu' polizze ovvero di piu' certificati di adesione a polizze collettive. Per ogni polizza o certificato di adesione a polizze collettive e' ammesso l'abbinamento ad un solo PAI; l) per ogni polizza o certificato di adesione a polizze collettive e' ammesso l'abbinamento ad una sola domanda di aiuto, ad eccezione le polizze a copertura dei rischi negli allevamenti animali, per le quali la parte mancato reddito e abbattimento forzoso e' a carico dei fondi Feasr; m) relativamente alle polizze ricavo, sono ammissibili soltanto quelle che prevedono il rimborso dei danni esclusivamente al verificarsi di un'avversita' atmosferica assimilabile alle calamita' naturali che sia formalmente riconosciuta dalle autorita' nazionali. Il predetto riconoscimento si considera emesso quando il perito incaricato dalla compagnia assicurativa di stimare il danno, verificati i dati meteo nonche' l'esistenza del nesso di causalita' tra evento/i e il danno, anche su appezzamenti limitrofi, accerta che il danno abbia arrecato danni alle strutture aziendali o alle colture; n) le polizze agevolate devono prevedere che il rimborso dei danni non compensi piu' del costo totale di sostituzione delle perdite causate dai sinistri assicurati.