Art. 4 
 
                       Interventi ammissibili 
 
  1. Gli interventi ammissibili sono esclusivamente  quelli  relativi
alla stipula di una polizza o, nel caso di polizze collettive, di  un
certificato di polizza di assicurazione  agevolata  a  copertura  dei
rischi sulle strutture aziendali e dei  costi  di  smaltimento  delle
carcasse animali e, per la sola annualita' 2017, quelli relativi alla
stipula di polizze ricavo. 
  2.  La  sottoscrizione  delle  polizze  assicurative  agevolate  e'
volontaria e puo' avvenire in forma collettiva o individuale. Possono
deliberare di far ricorso a forme assicurative collettive i  consorzi
di  difesa,  nonche'  le  cooperative  agricole  e   loro   consorzi,
riconosciuti  ai  sensi  del  decreto  legislativo  n.   102/2004   e
successive modificazioni ed  integrazioni.  Le  polizze  assicurative
collettive  sono  contratte   con   le   compagnie   assicurative   e
sottoscritte per conto  degli  agricoltori  che  vi  aderiscono.  Gli
imprenditori agricoli associati a tali organismi,  per  aderire  alla
polizza collettiva  possono  sottoscrivere  uno  o  piu'  certificati
assicurativi a copertura  dei  rischi  sulle  proprie  produzioni,  e
devono essere i destinatari degli eventuali risarcimenti. 
  3. Gli interventi oggetto di aiuto devono  soddisfare  le  seguenti
condizioni: 
    a) per le polizze a copertura dei costi di smaltimento carcasse e
per le polizze ricavo la polizza o il  certificato  di  polizza  deve
trovare  corrispondenza  con  il  PAI   presentato   dall'agricoltore
nell'ambito del SGR; 
    b) nella polizza o certificato di polizza devono essere riportati
i seguenti dati: 
      i) intestazione della compagnia assicurativa; 
      ii) codice identificativo della compagnia assicurativa; 
      iii) intestazione dell'assicurato; 
      iv) CUAA; 
      v) campagna assicurativa di riferimento; 
      vi) tipologia di polizza; 
      vii) numero della polizza o del certificato di polizza; 
      viii) prodotto con eventuale codice da decreto prezzi; 
      ix) varieta' con eventuale Id da decreto prezzi; 
      x) avversita' assicurate (solo per strutture e polizze ricavo); 
      xi) garanzie assicurate; 
      xii) valore assicurato; 
      xiii) quantita' assicurata (quintali/numero  capi/metri  quadri
assicurati); 
      xiv) tariffa applicata; 
      xv) importo del premio; 
      xvi) soglia di danno e/o la franchigia; 
      xvii) data di entrata in copertura; 
      xviii) data di fine copertura (per le sole  polizze  collettive
in caso di  assenza  del  dato  nel  certificato  di  polizza  si  fa
riferimento a quanto riportato nella  convenzione  stipulata  tra  il
consorzio e la compagnia assicurativa); 
      xix) nome del consorzio  contraente  (in  caso  di  adesione  a
polizza collettiva); 
    c) la copertura assicurativa deve essere riferita all'anno solare
o all'intero ciclo produttivo di  ogni  singola  coltura/allevamento,
qualora di durata inferiore all'anno solare; 
    d) nel contratto assicurativo per lo smaltimento  delle  carcasse
animali  il  numero  di  capi  assicurati  deve  trovare  rispondenza
nell'Anagrafe zootecnica e  nel  Fascicolo  aziendale,  ovvero,  deve
essere riscontrabile in altri documenti ufficiali  previsti;  per  le
strutture la localizzazione delle medesime deve  trovare  rispondenza
con le informazioni presenti nel Fascicolo aziendale; 
    e) per le polizze ricavo, le polizze o i certificati  di  polizza
riferiti alle sole colture  di  frumento  duro  generico  e  frumento
tenero generico devono essere sottoscritti a partire dal 1°  novembre
2016 al 30 aprile 2017 in  conformita'  alle  disposizioni  del  PAAN
2017; 
    f) per le strutture e per lo smaltimento delle  carcasse  animali
la stipula e l'entrata in copertura  della  polizza  non  puo'  avere
decorrenza antecedente al 1° gennaio dell'anno di  riferimento  della
campagna assicurativa e non deve terminare oltre il 31 dicembre dello
stesso anno; 
    g)  in  conformita'  al  PAAN  della  campagna  assicurativa   di
riferimento, le  polizze  o  i  certificati  di  polizza  per  essere
ammissibili  all'agevolazione  devono  riferirsi   a   strutture   ed
allevamenti zootecnici elencati nel piano e per  le  polizze  ricavo,
alle colture di frumento duro generico  e  tenero  generico.  Inoltre
devono coprire esclusivamente i rischi elencati  rispettivamente  per
ciascuna  campagna  assicurativa  negli  allegati  n.   1   (Campagna
assicurativa  2015),  n.  2  (Campagna  assicurativa  2016)  e  n.  3
(Campagna assicurativa 2017) al presente decreto; 
    h) le polizze ricavo, riferite  alle  colture  di  frumento  duro
generico e frumento tenero generico,  devono  coprire  l'insieme  dei
rischi previsti dall'allegato n. 3, punto C.2.1 al presente decreto e
devono prevedere una soglia minima del danno  superiore  al  20%  per
l'accesso al risarcimento, da applicare  sul  ricavo  assicurato  per
l'intera produzione per comune del prodotto frumento; 
    i)  per  ciascuna  campagna  assicurativa  di   riferimento,   le
strutture aziendali sono assicurabili unicamente con polizze  in  cui
sono comprese tutte le avversita' elencate negli allegati di cui alla
lettera g) ed eventualmente l'avversita' piogge alluvionali; 
    j)  i  costi  di  smaltimento  delle  carcasse  animali  dovranno
riguardare tutte le morti da epizoozie, riportate  nel  PAAN  per  la
campagna di riferimento, sempre che non risarciti da altri interventi
unionali o nazionali, e possono comprendere anche le morti dovute  ad
altre cause; 
    k) le polizze assicurative agevolate non possono garantire rischi
inesistenti ai sensi dell'art. 1895 del codice civile  o  entrare  in
copertura dopo l'insorgenza  dei  rischi  o  dopo  che  questi  siano
cessati. Per ogni PAI relativo alle polizze a copertura dei costi  di
smaltimento delle carcasse animali e per le polizze  ricavo,  non  e'
consentita la stipula di piu' polizze ovvero di piu'  certificati  di
adesione a polizze collettive. Per  ogni  polizza  o  certificato  di
adesione a polizze collettive e' ammesso  l'abbinamento  ad  un  solo
PAI; 
    l)  per  ogni  polizza  o  certificato  di  adesione  a   polizze
collettive e' ammesso l'abbinamento ad una sola domanda di aiuto,  ad
eccezione  le  polizze  a  copertura  dei  rischi  negli  allevamenti
animali, per le quali la parte mancato reddito e abbattimento forzoso
e' a carico dei fondi Feasr; 
    m) relativamente alle polizze ricavo, sono  ammissibili  soltanto
quelle  che  prevedono  il  rimborso  dei  danni  esclusivamente   al
verificarsi di un'avversita' atmosferica assimilabile alle  calamita'
naturali che sia formalmente riconosciuta dalle autorita'  nazionali.
Il predetto riconoscimento  si  considera  emesso  quando  il  perito
incaricato  dalla  compagnia  assicurativa  di  stimare   il   danno,
verificati i dati meteo nonche' l'esistenza del nesso  di  causalita'
tra evento/i e il danno, anche su appezzamenti limitrofi, accerta che
il danno  abbia  arrecato  danni  alle  strutture  aziendali  o  alle
colture; 
    n) le polizze agevolate devono  prevedere  che  il  rimborso  dei
danni non compensi  piu'  del  costo  totale  di  sostituzione  delle
perdite causate dai sinistri assicurati.