Art. 5 
 
                      Impegni e altri obblighi 
 
  1. Il prezzo unitario assicurato per il frumento tenero generico  e
del  frumento  duro  generico,  il  costo  unitario   assicurato   di
ripristino  delle  strutture  aziendali,  i   costi   assicurati   di
smaltimento delle carcasse animali  non  possono  superare  i  prezzi
unitari massimi delle produzioni agricole, delle strutture aziendali,
dei costi di smaltimento delle carcasse animali  applicabili  per  la
determinazione  dei  valori  assicurabili   al   mercato   agevolato,
approvati  con  decreti  del  Ministro   delle   politiche   agricole
alimentari  e  forestali  relativi  alle  campagna  assicurativa   di
riferimento e indicati negli allegati  n.  1  (Campagna  assicurativa
2015),  n.  2  (Campagna  assicurativa  2016)  e   n.   3   (Campagna
assicurativa 2017) al presente decreto. 
  2. In caso di polizza collettiva,  il  beneficiario  si  impegna  a
conservare, per cinque anni dalla data di  pagamento  del  contributo
pubblico, presso la propria sede legale, ovvero presso  il  consorzio
di  appartenenza,  la  documentazione   attestante   la   stipula   e
sottoscrizione del certificato  della  polizza  medesima  nonche'  il
pagamento all'organismo collettivo della quota del premio complessivo
di propria pertinenza, che potra'  essere  oggetto  di  controllo  da
parte dell'organismo pagatore. 
  3. In caso di polizza collettiva, per quanto  riguarda  le  polizze
strutture e  smaltimento  carcasse,  qualora  il  beneficiario  abbia
ricevuto un anticipo sul  pagamento  della  polizza  assicurativa  da
parte del consorzio di difesa a cui aderisce, in sede di compilazione
della domanda di aiuto puo' autorizzare il pagamento  del  contributo
direttamente al consorzio interessato. 
  4. I consorzi che intendono incassare le quote di premio anticipate
per i propri assicurati sono tenuti a  costituire  ed  aggiornare  il
proprio Fascicolo  aziendale  anagrafico,  nel  quale,  tra  l'altro,
dovranno  essere  presenti  la  PEC  riferita  all'organismo   e   le
coordinate bancarie (codice IBAN)  dove  ricevere  l'accredito  delle
somme autorizzate dai beneficiari. 
  5.  Per  le  polizze  individuali  il  beneficiario  si  impegna  a
conservare, per cinque anni dalla data di  pagamento  del  contributo
pubblico, presso la propria sede legale,  ovvero  presso  il  CAA  di
appartenenza,   la   documentazione   attestante   la    stipula    e
sottoscrizione della polizza nonche' il  pagamento  del  premio  alla
compagnia assicurativa, che potra' essere  oggetto  di  controllo  da
parte dell'organismo pagatore. 
  6. I richiedenti, ai sensi e per l'effetto degli articoli 46  e  47
del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  445/2000,  con  la
sottoscrizione della domanda di aiuto assumono, quali proprie,  tutte
le dichiarazioni riportate nel modello di domanda  di  aiuto  di  cui
all'allegato n. 4 al presente decreto.