Art. 5 Impegni e altri obblighi 1. Il prezzo unitario assicurato per il frumento tenero generico e del frumento duro generico, il costo unitario assicurato di ripristino delle strutture aziendali, i costi assicurati di smaltimento delle carcasse animali non possono superare i prezzi unitari massimi delle produzioni agricole, delle strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse animali applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato, approvati con decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali relativi alle campagna assicurativa di riferimento e indicati negli allegati n. 1 (Campagna assicurativa 2015), n. 2 (Campagna assicurativa 2016) e n. 3 (Campagna assicurativa 2017) al presente decreto. 2. In caso di polizza collettiva, il beneficiario si impegna a conservare, per cinque anni dalla data di pagamento del contributo pubblico, presso la propria sede legale, ovvero presso il consorzio di appartenenza, la documentazione attestante la stipula e sottoscrizione del certificato della polizza medesima nonche' il pagamento all'organismo collettivo della quota del premio complessivo di propria pertinenza, che potra' essere oggetto di controllo da parte dell'organismo pagatore. 3. In caso di polizza collettiva, per quanto riguarda le polizze strutture e smaltimento carcasse, qualora il beneficiario abbia ricevuto un anticipo sul pagamento della polizza assicurativa da parte del consorzio di difesa a cui aderisce, in sede di compilazione della domanda di aiuto puo' autorizzare il pagamento del contributo direttamente al consorzio interessato. 4. I consorzi che intendono incassare le quote di premio anticipate per i propri assicurati sono tenuti a costituire ed aggiornare il proprio Fascicolo aziendale anagrafico, nel quale, tra l'altro, dovranno essere presenti la PEC riferita all'organismo e le coordinate bancarie (codice IBAN) dove ricevere l'accredito delle somme autorizzate dai beneficiari. 5. Per le polizze individuali il beneficiario si impegna a conservare, per cinque anni dalla data di pagamento del contributo pubblico, presso la propria sede legale, ovvero presso il CAA di appartenenza, la documentazione attestante la stipula e sottoscrizione della polizza nonche' il pagamento del premio alla compagnia assicurativa, che potra' essere oggetto di controllo da parte dell'organismo pagatore. 6. I richiedenti, ai sensi e per l'effetto degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con la sottoscrizione della domanda di aiuto assumono, quali proprie, tutte le dichiarazioni riportate nel modello di domanda di aiuto di cui all'allegato n. 4 al presente decreto.