Art. 7 Attivita' propedeutiche alla presentazione della domanda di aiuto 1. Al fine della presentazione della domanda di aiuto e' necessario che il richiedente abbia: a) costituito o aggiornato il proprio Fascicolo aziendale in base alla propria sede legale/residenza, con particolare riferimento all'inserimento di una PEC dell'azienda o altra PEC ad essa riferibile (art. 14, comma 2 a ai sensi del decreto ministeriale n. 162 del 12 gennaio 2015), alle informazioni costituenti il patrimonio produttivo (art. 4, decreto ministeriale n. 162 del 12 gennaio 2015) e alla verifica della validita' del documento di identita'. In particolare, per gli allevamenti, le serre e gli ombrai, riguardanti imprese in attivita' al momento della presentazione della domanda, dovra' provvedere ad aggiornare la destinazione d'uso della superficie dove insiste la struttura o, nel caso di polizze smaltimento carcasse animali, aggiornare i dati dell'allevamento, qualora il Fascicolo aziendale non risulti aggiornato nel 2018; b) provveduto all'informatizzazione della polizza, o in caso di polizze collettive alla verifica dell'avvenuta informatizzazione da parte dell'organismo collettivo cui aderisce; c) per le sole produzioni zootecniche, presentato il PAI relativo alla campagna di riferimento, in conformita' a quanto previsto dalla circolare emanata da AGEA coordinamento prot. n. ACIU.2015.305 del 2 luglio 2015 e successive modificazioni ed integrazioni e dalle istruzioni operative OP AGEA.