Art. 7 
 
             Attivita' propedeutiche alla presentazione 
                       della domanda di aiuto 
 
  1. Al fine della presentazione della domanda di aiuto e' necessario
che il richiedente abbia: 
    a) costituito o aggiornato il proprio Fascicolo aziendale in base
alla  propria  sede  legale/residenza,  con  particolare  riferimento
all'inserimento  di  una  PEC  dell'azienda  o  altra  PEC  ad   essa
riferibile (art. 14, comma 2 a ai sensi del decreto  ministeriale  n.
162 del 12 gennaio 2015), alle informazioni costituenti il patrimonio
produttivo (art. 4, decreto ministeriale n. 162 del 12 gennaio  2015)
e alla verifica  della  validita'  del  documento  di  identita'.  In
particolare, per gli allevamenti, le serre e gli ombrai,  riguardanti
imprese in attivita' al momento della  presentazione  della  domanda,
dovra'  provvedere  ad  aggiornare  la   destinazione   d'uso   della
superficie  dove  insiste  la  struttura  o,  nel  caso  di   polizze
smaltimento carcasse animali,  aggiornare  i  dati  dell'allevamento,
qualora il Fascicolo aziendale non risulti aggiornato nel 2018; 
    b) provveduto all'informatizzazione della polizza, o in  caso  di
polizze collettive alla verifica dell'avvenuta  informatizzazione  da
parte dell'organismo collettivo cui aderisce; 
    c) per le sole produzioni zootecniche, presentato il PAI relativo
alla campagna di riferimento, in conformita' a quanto previsto  dalla
circolare emanata da AGEA coordinamento prot. n. ACIU.2015.305 del  2
luglio 2015  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni  e  dalle
istruzioni operative OP AGEA.