Art. 8 
 
          Modalita' di presentazione della domanda di aiuto 
 
  1.  Gli  aiuti  di  cui   al   presente   decreto   sono   concessi
successivamente alla presentazione della domanda di  aiuto  da  parte
del richiedente. L'organismo  pagatore  AGEA  e'  responsabile  della
ricezione delle domande di aiuto. 
  2.  La  domanda,  compilata  conformemente  al   modello   definito
dall'organismo  pagatore  AGEA,  i  cui  contenuti   sono   descritti
nell'allegato n. 4, puo' essere presentata esclusivamente  tramite  i
servizi telematici  messi  a  disposizione  dal  suddetto  organismo,
secondo una delle seguenti modalita': 
    a) direttamente sul sito  www.agea.gov.it  sottoscrivendo  l'atto
tramite firma digitale o firma elettronica mediante codice  OTP,  per
le aziende agricole che hanno registrato la  propria  anagrafica  sul
portale AGEA (utenti qualificati); 
    b) in modalita' assistita sul portale  SIAN  www.sian.it  per  le
aziende agricole che hanno conferito mandato a un Centro  autorizzato
di assistenza  agricola  (CAA)  accreditato  dall'organismo  pagatore
AGEA. 
  Per il punto b), oltre alla modalita' standard di presentazione dei
documenti, che prevede la firma autografa del produttore sul  modello
cartaceo, l'interessato che ha registrato la propria  anagrafica  sul
sito AGEA www.agea.gov.it in qualita' di «utente  qualificato»,  puo'
sottoscrivere la documentazione da presentare con firma  elettronica,
mediante codice OTP. 
  3. Per le polizze a copertura dei rischi sulle strutture  aziendali
il PAI e' un elemento costitutivo della domanda  e  si  avvale  dello
stesso protocollo. 
  4. Le domande di aiuto possono essere presentate  entro  centoventi
giorni a partire dalla data di  pubblicazione  del  presente  decreto
nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana.  Laddove  tali
termini  cadano  in  un  giorno  non  lavorativo,  la   scadenza   e'
posticipata al primo giorno lavorativo successivo. 
  5. La domanda e' corredata dai seguenti documenti: 
    a) il  PAI,  solo  per  le  polizze  a  copertura  dei  costi  di
smaltimento delle carcasse animali e per le polizze ricavo; 
    b) la polizza o, nel caso di polizze collettive,  il  certificato
di polizza; 
    c)   la   documentazione   attestante   la    spesa    sostenuta,
opportunamente quietanzata, e la tracciabilita'  dei  pagamenti  alle
compagnie assicurative secondo le modalita' indicate al comma  7.  In
caso di polizze collettive il pagamento e' dimostrato dalla quietanza
del premio complessivo riferita alla  polizza-convenzione  rilasciata
dalla compagnia assicurativa all'organismo collettivo, unitamente  ad
una distinta con l'importo suddiviso per  i  singoli  certificati  di
polizza; 
    d) copia del documento di identita' in corso di validita'. 
  6. I documenti di cui al comma 5  sono  associati  o  acquisiti  in
forma elettronica al momento della presentazione della domanda. 
  7. Le informazioni relative alle polizze stipulate, anche nel  caso
di  polizze  collettive,  sono  acquisite  tramite  le  funzionalita'
disponibili nel SGR. A tale scopo, nel caso di polizze individuali il
richiedente deve recarsi al CAA presentando la documentazione di  cui
al comma 5, lettera b) e c), ovvero deve utilizzare le  funzionalita'
on-line predisposte da AGEA;  nel  caso  di  polizze  collettive,  il
richiedente deve verificare con il CAA che l'organismo collettivo cui
aderisce abbia  provveduto  ad  informatizzare  i  dati  relativi  al
proprio certificato e la documentazione di cui al  comma  5,  lettera
c). 
  8. Il termine ultimo del procedimento  di  informatizzazione  delle
polizze stipulate di cui al comma 7 e' fissato entro sessanta  giorni
dalla pubblicazione del presente decreto. 
  9. In sede  di  compilazione  della  domanda  il  richiedente  deve
indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata valido  per  le
finalita' di cui all'art. 14 del presente decreto. 
  10. La sottoscrizione della domanda comporta  l'accettazione  degli
elementi ivi contenuti. Al richiedente sara' rilasciata una specifica
ricevuta di avvenuta presentazione della domanda di aiuto. 
  11. La documentazione attestante la  tracciabilita'  dei  pagamenti
alle compagnie assicurative,  per  ciascuna  modalita'  di  pagamento
ammessa, e' riportata nell'allegato n.  5  al  presente  decreto.  Il
pagamento in contanti non e' consentito. 
  12.   Ulteriori   disposizioni   di   dettaglio   riguardanti    la
presentazione  delle  domande   di   aiuto   sono   contenute   nelle
disposizioni operative emanate da AGEA.