Art. 9 
 
                      Istruttoria delle domande 
 
  1. Tutte le domande di aiuto presentate sono sottoposte a controlli
di ricevibilita' e di ammissibilita' atti a  verificare  il  possesso
dei  requisiti  necessari  per  la  concessione  ed  erogazione   del
contributo. I controlli sono effettuati dall'organismo pagatore AGEA. 
  2.  La  verifica  di  ricevibilita'  delle  domande  comprende   la
completezza formale e documentale delle stesse e include il  rispetto
dei termini temporali  di  presentazione  di  cui  all'art.  8  e  la
validita' della certificazione antimafia  ove  previsto.  Il  mancato
soddisfacimento dei suddetti requisiti comporta la non  ricevibilita'
della domanda di aiuto. 
  3. In fase istruttoria vengono sottoposti a verifica amministrativa
gli elementi comprovanti il possesso dei requisiti di  ammissibilita'
di cui agli articoli 3 e  4,  il  rispetto  degli  impegni  ed  altri
obblighi di cui all'art.  5,  la  conformita'  della  polizza  o  del
certificato di polizza stipulata con quella  presentata.  Il  mancato
soddisfacimento dei suddetti requisiti comporta l'inammissibilita'  a
contributo della domanda di aiuto. 
  4.  Nell'ambito  dei   controlli   istruttori   propedeutici   alla
determinazione della spesa ammissibile sono effettuate  le  verifiche
di congruenza fra i dati della polizza o del certificato di polizza e
i  dati  del   PAI,   effettuando   in   caso   di   difformita'   la
rideterminazione delle quantita' assicurate nei  limiti  fissati  nel
PAI e dei prezzi entro i massimali definiti nei decreti del  Ministro
delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  indicati,  per
ciascuna campagna, negli allegati n. 1, 2 e 3 al presente decreto. 
  5. La spesa premi ammissibile a contributo e' pari al minor  valore
risultante  dal  confronto  tra  la  spesa   premi   risultante   dal
certificato di polizza, ovvero rideterminata ai sensi del comma 4,  e
la  spesa  premi  ottenuta  applicando  i   parametri   contributivi,
calcolati in SGR secondo le specifiche tecniche  riportate  nel  PAAN
della campagna di riferimento. 
  6. Per le sole  polizze  ricavo,  in  fase  di  istruttoria,  viene
sottoposto  a  verifica  il  rispetto  del  cumulo  degli  aiuti  «de
minimis», ai sensi dell'art. 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE)
n. 1408/2013. 
  7. Nell'ambito dei controlli propedeutici all'erogazione dell'aiuto
vengono sottoposti a verifica amministrativa gli elementi comprovanti
i costi sostenuti ed i pagamenti effettuati. 
  8. Controlli in loco per verificare la conformita' delle operazioni
realizzate con  la  normativa  applicabile  inclusi  i  requisiti  di
ammissibilita', gli impegni e gli altri obblighi sono  effettuati  su
un campione pari ad almeno il 5% della spesa che deve  essere  pagata
dall'organismo pagatore, determinata in seguito ai  citati  controlli
amministrativi. La selezione del campione e' effettuata  in  base  ad
un'analisi dei rischi inerenti le domande di aiuto ed in base  ad  un
fattore casuale. Tali controlli, altresi', verificano l'esattezza dei
dati dichiarati  dai  beneficiari,  raffrontandoli  con  i  documenti
giustificativi. 
  9. I controlli in loco possono comprendere anche una visita  presso
l'azienda del beneficiario e  sono  effettuati  alla  presenza  dello
stesso o, in subordine, di un suo delegato munito di delega scritta. 
  10. Ai richiedenti che hanno  presentato  domanda  di  aiuto,  AGEA
comunica, conformemente al  successivo  art.  14,  le  modalita'  per
visualizzare, in ambito SIAN, l'esito dell'istruttoria. 
  11. In caso di esito  positivo  dell'istruttoria  la  comunicazione
avverra' esclusivamente mediante pubblicazione su sito  internet  del
MIPAAF e mediante portale SIAN. In caso di istruttoria che  determini
la non ammissibilita' totale della domanda o  in  caso  di  riduzione
proporzionale dell'importo richiesto (riproporzionamento  sulla  base
della rideterminazione di quantita' e prezzo),  la  comunicazione  al
richiedente degli esiti istruttori avverra' via PEC, con la quale, ai
sensi  dell'art.  10-bis  della  legge  n.  241/1990   e   successive
modifiche, verranno fornite anche le istruzioni per la  presentazione
dell'istanza di riesame secondo le modalita' indicate all'art. 10. 
  12. In caso di mancato recapito della comunicazione via PEC,  sara'
pubblicato sul sito internet del MIPAAF e sul portale  SIAN  l'elenco
delle domande interessate, con indicazione delle modalita'  operative
per la consultazione della comunicazione ai soggetti destinatari. 
  13. Per le colture di frumento  duro  generico  e  frumento  tenero
generico a fronte delle quali, oltre ai  PAI  delle  polizze  ricavo,
sono stati presentati altri PAI per la presentazione delle domande ai
sensi  della  sottomisura  17.1  del  Programma  di  sviluppo  rurale
nazionale 2014-2020, ai fini della verifica in  capo  al  richiedente
del rispetto  dell'obbligo  di  assicurare  l'intera  produzione  per
territorio comunale, si  procede  all'istruttoria  tenendo  conto  di
tutti i  piani  assicurativi  individuali  predisposti  dal  medesimo
richiedente per prodotto/comune.