Art. 35 Obiettivi della funzione di revisione interna 1. Fermo quanto previsto dagli articoli da 26 a 31 e ai fini di cui all'art. 271 degli atti delegati e all'art. 30-quinquies del Codice, l'impresa istituisce una funzione di revisione interna, incaricata di valutare e monitorare l'efficacia, l'efficienza e l'adeguatezza del sistema di controllo interno e delle ulteriori componenti del sistema di governo societario e le eventuali necessita' di adeguamento, anche attraverso attivita' di supporto e di consulenza alle altre funzioni aziendali. 2. Fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'art. 31, comma 1, l'impresa assicura l'indipendenza della funzione di revisione interna dalle altre funzioni, incluse quelle fondamentali. 3. L'impresa puo' consentire, in via eccezionale e residuale, a coloro che svolgono la funzione di revisione interna di svolgere ulteriori funzioni fondamentali, laddove ricorrano le condizioni di cui all'art. 271, paragrafo 2, degli atti delegati, dimostrando che e' in ogni caso in grado di evitare l'insorgenza di conflitti di interessi e di garantire l'obiettivita' e l'indipendenza della funzione di revisione interna. In tale ipotesi l'impresa comunica prontamente all'IVASS l'adozione della soluzione organizzativa e fornisce dimostrazione della sussistenza dei presupposti richiesti dalla normativa per l'assunzione della relativa determinazione, nonche' di quanto richiesto dal presente comma.