Art. 44 
 
                         Consulenti esterni 
 
  1. Qualora il Consiglio di amministrazione si avvalga del  supporto
di consulenti  esterni  per  la  determinazione  delle  politiche  di
remunerazione  dell'impresa,  esso  verifica   preventivamente,   con
l'ausilio del Comitato remunerazioni, ove presente, che tali soggetti
non si trovino in situazioni che ne compromettano  l'indipendenza  di
giudizio.