Art. 44 Consulenti esterni 1. Qualora il Consiglio di amministrazione si avvalga del supporto di consulenti esterni per la determinazione delle politiche di remunerazione dell'impresa, esso verifica preventivamente, con l'ausilio del Comitato remunerazioni, ove presente, che tali soggetti non si trovino in situazioni che ne compromettano l'indipendenza di giudizio.