Art. 85 
 
       Politica di riassicurazione e delle ulteriori tecniche 
                di mitigazione del rischio di gruppo 
 
  1. Si applicano al gruppo gli articoli 20, 21 e 22  in  materia  di
riassicurazione  e  delle  ulteriori  tecniche  di  mitigazione   del
rischio, nonche' le previsioni di cui all'allegato 1 con riguardo  al
contenuto della relativa politica. 
  2. Laddove il ricorso alla riassicurazione sia effettuato  mediante
un unico contratto che assicuri  la  copertura  di  affari  per  piu'
societa' del gruppo, l'ultima societa' controllante italiana assicura
che siano soddisfatte le seguenti condizioni: 
    a) il trattato sia controfirmato da ciascuna impresa del  gruppo,
o vi sia evidenza che la stipulante firma anche in nome e  per  conto
di ogni impresa del gruppo; 
    b) le condizioni contrattuali del contratto di riassicurazione di
gruppo prevedono  un  rapporto  di  riassicurazione  diretto  tra  il
riassicuratore e ciascuna impresa, con specifica  e  chiara  evidenza
delle condizioni di riassicurazione applicabili ad ogni  impresa  del
gruppo. 
  3. In  tale  ipotesi  ogni  relazione  negoziale  conserva  la  sua
specifica autonomia strutturale, regolamentare e funzionale, in  modo
che sia in ogni caso possibile avere distinta  evidenza  dei  singoli
rapporti giuridici e degli effetti che individualmente ne derivano.