Art. 85 Politica di riassicurazione e delle ulteriori tecniche di mitigazione del rischio di gruppo 1. Si applicano al gruppo gli articoli 20, 21 e 22 in materia di riassicurazione e delle ulteriori tecniche di mitigazione del rischio, nonche' le previsioni di cui all'allegato 1 con riguardo al contenuto della relativa politica. 2. Laddove il ricorso alla riassicurazione sia effettuato mediante un unico contratto che assicuri la copertura di affari per piu' societa' del gruppo, l'ultima societa' controllante italiana assicura che siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) il trattato sia controfirmato da ciascuna impresa del gruppo, o vi sia evidenza che la stipulante firma anche in nome e per conto di ogni impresa del gruppo; b) le condizioni contrattuali del contratto di riassicurazione di gruppo prevedono un rapporto di riassicurazione diretto tra il riassicuratore e ciascuna impresa, con specifica e chiara evidenza delle condizioni di riassicurazione applicabili ad ogni impresa del gruppo. 3. In tale ipotesi ogni relazione negoziale conserva la sua specifica autonomia strutturale, regolamentare e funzionale, in modo che sia in ogni caso possibile avere distinta evidenza dei singoli rapporti giuridici e degli effetti che individualmente ne derivano.