(Allegato-Allegato)
                                                             Allegato 
 
                   Al  Presidente della Repubblica 
 
    Nel Comune di Sogliano Cavour (Lecce), i cui organi elettivi sono
stati rirmovati nelle consultazioni amministrative del 5 giugno 2016,
sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalita'
organizzata   che   compromettono   la   libera   determinazione    e
l'imparzialita' dell'amministrazione nonche' il buon andamento ed  il
funzionamento dei servizi con grave pregiudizio dell'ordine  e  della
sicurezza pubblica. 
    All'esito di  un'operazione  di  polizia  giudiziaria  denominata
«Contatto», condotta dal comando provinciale dei Carabinieri di Lecce
e  coordinata  della  locale  direzione  distrettuale  antimafia,  il
giudice per le indagini preliminati presso il Tribunale di Lecce il 9
agosto  2017  ha  emesso  un'ordinanza  di  custodia  cautelare   nei
confronti di 59 soggetti, ritenuti a vario titolo  affiliati  ad  una
locale consorteria criminale  ed  imputati  di  reati  diversi  quali
associazione  mafiosa,  estorsione,  associazione   per   delinquere,
associazione armata  fmalizzata  al  traffico  illecito  di  sostanze
stupefacenti o psicotrope, detenzione abusiva di  armi,  ricettazione
ed  altri  reati.  Tra  i  destinatari  della  menzionata  ordinanza,
figurano anche un consigliere comunale, attualmente sospeso ai  sensi
del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, gia'  vice  sindaco
ed assessore, dimessosi da tali cariche nel mese di giugno 2017,  per
il quale e' stata successivamente formulata  richiesta  di  rinvio  a
giudizio in quanto imputato dei reati di cui agli articoli  81,  110,
319, 416-bis c.p. e art. 7 decreto-legge n. 203/1991 ed un dipendente
comunale, anch'egli destinatario della richiesta di rinvio a giudizio
per i reati di cui agli articoli 81, 110, 319, 326, 416-bis, 648 c.p.
e art. 7 decreto-legge n. 203/1991. 
    Sulla   scorta   delle   risultanze   della   citata   operazione
giudiziaria, il Prefetto di Lecce, con decreto del  5  ottobre  2017,
successivamente prorogato, ha disposto l'accesso presso  il  suddetto
comune ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del  decreto  legislativo
18 agosto 2000, n. 267. 
    Al termine dell'indagine  ispettiva,  la  commissione  incaricata
dell'accesso  ha  depositato  le  proprie  conclusioni,   sulle   cui
risultanze il Prefetto di Lecce, sentito nella seduta  del  28  marzo
2018 il comitato provinciale per l'ordine e  la  sicurezza  pubblica,
integrato con la  partecipazione  del  procuratore  della  Repubblica
presso il Tribunale di Lecce, ha trasmesso l'allegata relazione,  che
costituisce parte integrante della presente proposta, in cui  si  da'
atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti  elementi  su
collegamenti  diretti  e  indiretti  degli  amministratori   con   la
criminalita'  organizzata   di   tipo   mafioso   e   su   forme   di
condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto,  i  presupposti
per l'applicazione del citato art. 143 del decreto legislativo n. 267
del 2000. 
    I lavori svolti dalla commissione d'indagine hanno preso in esame
oltre  alla  generale  gestione  dell'amministrazione  comunale,   la
cornice criminale ed il locale contesto ambientale,  con  particolare
riguardo ai rapporti tra gli amministratori, i dipendenti dell'ente e
le cosche territorialmente egemoni, ed hanno evidenziato  come  l'uso
distorto della  cosa  pubblica  si  sia  concretizzato  nel  favorire
soggetti  collegati  direttamente  od  indirettamente   ad   ambienti
controindicati,  per  l'esistenza  di  una  rete  di  cointeressenze,
amicizie  e  frequentazioni,  che  lega   alcuni   amministratori   e
dipendenti ad esponenti delle consorterie criminali o a  soggetti  ad
esse contigui. 
    Il Comune di Sogliano Cavour si  colloca  in  un'area  geografica
caratterizzata dalla storica presenza  dell'organizzazione  criminale
denominata sacra corona unita, come riportato anche  nella  relazione
della commissione parlamentare  antimafia  del  7  febbraio  2018  la
quale, nel porre l'attenzione sui ripetuti episodi di  coinvolgimento
di amministratori locali in indagini di  mafia  ha  evidenziato,  con
particolare riferimento all'ente  in  questione,  la  capacita',  del
gruppo criminale dominante  di  condizionare  la  vita  politica  del
comune e persino di «penetrare» le forze di polizia locale acquisendo
rilevanti informazioni sulle indagini in corso. 
    L'indagine  ispettiva  ha  posto  in  rilievo   una   sostanziale
continuita' amministrativa atteso che l'attuale sindaco e' al secondo
mandato  consecutivo  e  che  10  componenti  dell'attuale  compagine
politica hanno fatto parte anche della consiliatura eletta nel  2011.
Lo stesso consigliere, gia' vice sindaco ed  assessore,  destinatario
come sopra evidenziato dell'ordinanza  cautelare,  ha  ricoperto  nel
corso del precedente mandato la carica di assessore con  delega  alle
politiche sociali, personale, attivita' produttive, affari generali e
tributi. 
    La  relazione  del  prefetto  si   sofferma   sulla   figura   di
quest'ultimo amministratore per il quale, come sopra evidenziato,  e'
stata formulata richiesta di rinvio a giudizio in quanto imputato del
reato di associazione di tipo  mafioso  per  avere  collaborato,  nel
corso della precedente  consiliatura,  alla  realizzazione  dei  fini
dell'associazione mafiosa,  pur  non  facendone  parte,  fornendo  un
contributo significativo, consistente nella corresponsione  di  somme
di denaro per il sostentamento dei capi detenuti, nel procurare posti
di lavoro ad affiliati del gruppo di Sogliano Cavour ed  impegnandosi
infine affinche' contributi economici - invero previsti per cittadini
non abbienti - fossero assegnati ad affiliati  dell'associazione  con
priorita' rispetto ad altri. 
    Lo stesso amministratore e' altresi' imputato dei  reati  di  cui
agli 81 e 319 c.p. con l'aggravante di cui all'art.  7  decreto-legge
n.  203/1991  per   aver   ricevuto   da   esponenti   della   locale
organizzazione  criminale  «utilita'  consistenti  nella   protezione
assicuratagli a fronte di atti lesivi della sua  integrita'  o  della
integrita' del suo patrimonio e sostegno anche politico da parte  dei
componenti dell'associazione, per compiere atti contrari  al  proprio
ufficio di assessore». 
    Controindicazioni sono state poste in rilievo  anche  per  quanto
riguarda la struttura burocratica in relazione alla quale sono emersi
rapporti  di  frequentazione  di  taluni  dipendenti   con   soggetti
pluripregiudicati in organico al locale clan malavitoso.  Come  sopra
evidenziato,  nei  confronti  di  un  dipendente  comunale  e'  stata
formulata richiesta di rinvio a giudizio per  i  reati  di  cui  agli
articoli 110, 319 e  416-bis  c.p.  per  aver  collaborato,  pur  non
facendone  parte,  alla  realizzazione  dei  fini   dell'associazione
mafiosa   fornendo    un    contributo    significativo    consistito
nell'agevolare la locale cosca nelle  attivita'  estorsive  riferendo
altresi', in violazione dei doveri d'ufficio,  notizie  che  dovevano
rimanere segrete. 
    Elementi che attestano il  penetrante  condizionamento  posto  in
essere    dalla    criminalita'     organizzata     nei     confronti
dell'amministrazione comunale sono emersi altresi'  dall'analisi  dei
contributi e sussidi socio assistenziali la  cui  gestione  e'  stata
effettuata in spregio dei principi di  legalita'  e  trasparenza.  La
relazione della commissione d'indagine pone al  riguardo  in  rilievo
che - sebbene l'amministrazione comunale nel 2016 abbia  adottato  un
apposito  regolamento  che  espressamente  prevede  il  carattere  di
eccezionalita' delle erogazioni socio assistenziali e  l'assegnazione
una tantum delle stesse - nel corso dello stesso anno,  in  linea  di
continuita'  con  la  prassi  censurata  nella  menzionata  ordinanza
cautelare, sono state deliberate ripetute erogazioni, in taluni  casi
per ingenti somme in favore dei medesimi soggetti, alcuni  dei  quali
organici  alla  locale  consorteria  criminale  ed  altri  legati   a
componenti della stessa da rapporti di parentela o di frequentazione. 
    In  tale  contesto  assume  significativo  rilievo  la   denuncia
presentata presso la locale procura della Repubblica nei confronti di
un amministratore locale dalla quale emergono  indubbie  condotte  di
rilevanza penale oltre ad indebite  ingerenze  dei  vertici  politici
nell'attivita' gestionale di competenza dell'apparato burocratico. 
    Elementi concreti che rivelano una  gestione  amministrativa  non
improntata  ai  principi  di  legalita'  sono  evidenziati  anche  in
relazione alla gestione del servizio civico per il quale e'  prevista
la corresponsione di un contributo socio assistenziale in  favore  di
soggetti che svolgono  servizi  di  pulizia  o  vigilanza.  E'  stato
rilevato che l'ente non  ha  adottato  il  regolamento  che  fissa  i
criteri e le modalita' di selezione del personale da adibire  a  tale
servizio e che nella graduatoria di  assegnazione  figurano  soggetti
gravati da pregiudizi di polizia o aventi rapporti di  parentela  con
esponenti del locale clan  criminale,  nonche'  indagati  nell'ambito
dell'operazione «Contatto», gia' beneficiari di contributi di analoga
natura. 
    Ulteriore vicenda, che attesta la mancanza di qualsiasi forma  di
vigilanza e controllo da parte dell'ente, e'  quella  concernente  la
gestione degli immobili di proprieta' comunale ed in particolare  dei
c.d. minialloggi per i quali l'ente non ha  adottato  un  regolamento
che stabilisca, nel rispetto dei principi di legalita' e trasparenza,
i criteri e le modalita' per la loro assegnazione. 
    Gli immobili in questione, sebbene sulla base di diverse delibere
della giunta comunale sono stati assegnati in uso gratuito ed in  via
temporanea, con la previsione di una data di scadenza, sono di  fatto
sono rimasti sine die nella disponibilita' degli assegnatari.  Tra  i
beneficiari degli alloggi figurano, anche in  questo  caso,  soggetti
riconducibili ad ambienti controindicati, indagati nell'ambito  della
menzionata operazione giudiziaria. 
    Elementi univoci che  evidenziano  uno  sviamento  dell'attivita'
amministrativa  dai  principi   di   buon   andamento   sono   emersi
dall'analisi   delle   dichiarazioni   DIA/SCIA,   delle    attivita'
commerciali istruite  dall'ufficio  attivita'  produttive.  E'  stato
riscontrato che alcune attivita' sono svolte da  soggetti  privi  dei
requisiti  prescritti  dalla  normativa  di   settore,   gravati   da
pregiudizi di polizia o riconducibili per frequentazioni  o  rapporti
parentali  ad  esponenti  della  locale  consorteria.  Peraltro,   in
relazione alle citate dichiarazioni DIA /SCIA rileva  la  circostanza
che l'ente non ha posto in essere alcuna attivita' di controllo e che
nell'organico dell'ufficio a cui e' affidata la funzione di vigilanza
e' presente il menzionato dipendente, imputato dei reati di cui  agli
articoli 110 e 416-bis c.p.. 
    Ulteriori aspetti che delineano il quadro  di  un'amministrazione
pervicacemente  gestita  nel  mancato  rispetto  del   principio   di
legalita' sono emersi dall'analisi dei provvedimenti  di  concessione
dei beni comunali. In tale ambito e' significativa la circostanza che
dal mese  di  marzo  2017,  la  gestione  di  un  chiosco  bar  posto
all'interno  della  villa  comunale   e'   stata   subappaltata   dal
concessionario del bene al locale capo  consorteria  che  ha  gestito
tale attivita' - senza che  sia  stato  disposto  alcun  controllo  o
vigilanza da parte del comune - fino al momento in cui nei  confronti
dello stesso e' stata eseguita la menzionata  ordinanza  di  custodia
cautelare. 
    E'  evidente  come  l'utilizzo   di   beni   comunali,   peraltro
posizionati in zone  ben  visibili  e  particolarmente  centrali  del
territorio, in violazione dei principi della legalita' e con benefici
diretti o indiretti per  le  locali  consorterie,  assume  un  valore
altamente simbolico in  quella  realta'  territoriale,  traducendosi,
inevitabilmente, in una consacrazione ufficiale del metodo mafioso al
cospetto della collettivita'. 
    Le  circostanze,  analiticamente  esaminate  e   dettagliatamente
riferite nella relazione del prefetto, hanno rivelato  una  serie  di
condizionamenti  nell'amministrazione  comunale  di  Sogliano  Cavour
volti a perseguire fini diversi da  quelli  istituzionali  che  hanno
determinato   lo   svilimento   e   la   perdita   di    credibilita'
dell'istituzione locale, nonche' il pregiudizio degli interessi della
collettivita',  rendendo  necessario  l'intervento  dello  Stato  per
assicurare la riconduzione dell'ente alla legalita'. 
    Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del
provvedimento di scioglimento  del  consiglio  comunale  di  Sogliano
Cavour (Lecce), ai sensi dell'art. 143  del  decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267. 
    In  relazione  alla  presenza  ed  all'estensione  dell'influenza
criminale,  si  rende  necessario  che  la  durata   della   gestione
commissariale sia determinata in diciotto mesi. 
      Roma, 27 giugno 2018 
 
                                    Il Ministro dell'interno: Salvini