(Allegato-Relazione del Prefetto)
                                                             Allegato 
 
                         PREFETTURA DI LECCE 
 
                                                   Prot. n. 36/NC/OPS 
 
                                                 Lecce, 6 aprile 2018 
 
                                        All'on. Ministro dell'interno 
 
                                                                 ROMA 
    Oggetto: Comune di Sogliano Cavour - Proposta di scioglimento  ai
sensi dell'art. 143, comma 3 T.U.E.L. - Relazione 
 
                              Premessa 
 
    Con  prefettizia  in  data  28  settembre  2017,  questo  Ufficio
chiedeva delega dei poteri di accesso e accertamento di cui  all'art.
1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1982,  n.  629,  convertito
con modifiche, dalla legge 12 ottobre 1982,  n.  726,  nei  confronti
dell'amministrazione comunale di Sogliano Cavour. 
    Con decreto ministeriale in data 29  settembre  2017  sono  stati
delegati allo scrivente detti  poteri  e,  per  l'effetto,  e'  stato
disposto, con successivo decreto prefettizio del 5 ottobre 2017 (1) ,
l'accesso presso il Comune di Sogliano Cavour, al  fine  di  esperire
approfonditi   accertamenti   sull'attivita'   svolta   dall'Ente   e
verificare l'eventuale sussistenza di  forme  di  condizionamento  da
parte della criminalita' organizzata. 
    Per l'esecuzione di tali accertamenti e' stata nominata,  con  il
decreto prefettizio citato, una commissione di indagine composta 
 
                               Omissis 
 
    Per le connesse attivita'  di  accertamento  ed  acquisizione  di
informative sugli organi, sull'apparato burocratico e sulle attivita'
del Comune di Sogliano Cavour, e' stato contestualmente  nominato  un
Gruppo di Supporto composto 
 
                               Omissis 
 
    La   Commissione   d'Indagine   ha   terminato    definitivamente
l'attivita'  rassegnando  le  proprie   conclusioni   con   relazione
depositata in Prefettura il 23 febbraio 2018 (2) . 
    Successivamente, come previsto dall'art. 143, comma  3  TUEL,  e'
stato sentito il Comitato provinciale per  l'ordine  e  la  sicurezza
pubblica, integrato  con  la  partecipazione  del  Procuratore  della
Repubblica, che ha condiviso la presente proposta (3) . Il Presidente
della  Provincia  ed  il  Sindaco  del  Comune  di   Lecce,   benche'
regolarmente convocati, hanno comunicato di non poter presenziare. 
1. L'amministrazione comunale di Sogliano Cavour 
    L'Amministrazione di Sogliano Cavour, comune della  Provincia  di
Lecce che conta  circa  4.000  abitanti,  e'  stata  rinnovata  nelle
consultazioni elettorali del 5 giugno 2016. 
    La compagine vincente,  denominata  «Omissis»,  lista  civica  di
Centrosinistra, si e' aggiudicata la vittoria con il 55,14% dei  voti
espressi, ottenendo otto seggi e portando alla carica di  Sindaco  il
Omissis, che aveva gia' rivestito la medesima carica nella precedente
compagine amministrativa, dal 2011 al 2016. 
    Con la vittoria della  lista  capeggiata  dal  candidato  Sindaco
Omissis il candidato piu' suffragato e'  risultato  Omissis,  con  n.
Omissis,  nominato  poi   Vicesindaco   ed   Assessore   con   delega
all'Urbanistica,  Tributi,  Grecia  Salentina,  GAL  Isola   Salento,
Gestione RR.SS.UU. 
    A  seguito  delle  vicende  giudiziarie  che  lo  vedono  tuttora
coinvolto (come si precisera' in seguito), il Omissis  ha  rassegnato
le proprie dimissioni in data 12 giugno 2017 ed e' stato  sostituito,
a decorrere dal 22 giugno  2017,  dal  Consigliere  Omissis,  che  ha
assunto la carica di Vicesindaco ed Assessore con delega al Bilancio,
Tributi, Personale e Polizia Municipale. Giova soggiungere  che  gia'
nel quinquennio 2011-2016 il predetto aveva ricoperto  la  carica  di
consigliere e di Assessore alle Politiche sociali, al Personale, alle
Attivita' produttive, Affari Generali, Tributi, per l'intero mandato. 
    La compagine  amministrativa,  composta  dal  Sindaco,  da  n.  8
consiglieri di maggioranza  e  da  n.  4  consiglieri  di  minoranza,
risulta attualmente cosi' composta: 
 
                               Omissis 
 
2. Contesto territoriale della  locale  criminalita'  organizzata  di
tipo mafioso e presenza nel Comune di Sogliano Cavour. 
    Nell'ambito  del  territorio  di  questa   provincia   e'   stata
storicamente   accertata,   in   quanto   acclarata   giudizialmente,
l'esistenza di un'organizzazione mafiosa localmente denominata «sacra
corona unita (SCU)». 
    La «sacra corona unita»  ha  subito  nel  tempo  una  progressiva
trasformazione, passando da un'originaria struttura piramidale - come
era almeno nelle aspirazioni originarie dei suoi fondatori e come per
qualche tempo si e' mantenuta - ad una successiva rigida suddivisione
in gruppi, fino all'attuale strategia «tesa  all'inabissamento  delle
tradizionali   attivita'   criminali   e   all'apparente    scomparsa
dell'associazione mafiosa», con una  continua  ricerca  del  consenso
sociale attraverso attivita' che, in un  periodo  di  profonda  crisi
economica, trovano apprezzamento  tra  i  consociati  (Cfr.  pag.  97
Relazione Conclusiva della Commissione Antimafia del 7 febbraio  2018
- stralcio all. n. 4 della Relazione della Commissione di accesso). 
    Il mutamento delle caratteristiche della criminalita' organizzata
salentina deriva dalla perfetta integrazione tra i capi  storici  dei
vecchi gruppi criminali e gli esponenti delle nuove generazioni delle
famiglie mafiose tradizionali, assurti, medio tempore, ai vertici del
clan. 
    Di  talche'  «l'azione  delle   organizzazioni   mafiose   appare
articolata tra i vecchi e tradizionali ambiti criminali e nuovi spazi
di intervento non piu' limitati ai contesti sociali  che  in  qualche
modo   gia'   condividevano   e   fiancheggiavano   la    metodologia
dell'intimidazione,  avendo  ottenuto  un  diffuso   ed   inaspettato
riconoscimento, da frange della societa' civile  le  piu'  disparate»
(Cfr. pag. 97 Relazione  Conclusiva  della  Commissione  Parlamentare
Antimafia cit. - stralcio all. n. 4 della Relazione della Commissione
di accesso). 
    Tali gruppi criminali, quindi, hanno esteso l'area  di  interesse
ben  oltre  le  tradizionali  attivita'  illecite  del  traffico   di
stupefacenti, delle estorsioni e dell'usura - pur non  abbandonandole
- rivolgendo l'attenzione  ad  attivita'  quali  quelle  connesse  al
recupero dei crediti o alla gestione delle vendite giudiziarie e alla
connessa azione di turbata liberta' degli  incanti,  al  settore  dei
giochi e delle scommesse, ma anche ad  altri  ambiti  socio-economici
diversi, come quello legato al mondo del calcio. 
    In  tale  prospettiva,  si  collocano   anche   la   ricerca   di
collegamenti  con  ambienti  della  politica  ed  il   tentativo   di
infiltrazione    criminale    negli    apparati    della     pubblica
amministrazione. 
    Sul punto, la  Direzione  Nazionale  Antimafia,  nella  Relazione
annuale del febbraio 2016, ha sottolineato: «Con riguardo ai rapporti
con i rappresentanti delle istituzioni politico  amministrative,  una
costante di tutte le organizzazioni operanti nel distretto  di  Lecce
e',  attualmente,  quella  dell'attenzione   ai   rapporti   con   le
amministrazioni pubbliche e con i rappresentanti del mondo  politico,
all'evidente  scopo  di  accreditarsi   quali   interlocutori   degli
amministratori, accrescere il proprio prestigio sociale - e quindi il
consenso che ne deriva - e trovare una via di inserimento nell'ambito
delle attivita' imprenditoriali  connesse  a  quelle  della  Pubblica
Amministrazione...,» (Cfr. pag. 105 Relazione annuale Febbraio  2016,
della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo - stralcio  all.
n. 5 della Relazione della Commissione di accesso). 
    Sul  tema  delle  infiltrazioni  nell'apparato   della   pubblica
amministrazione  e'  tornata  anche   la   Commissione   Parlamentare
Antimafia, che, nella citata Relazione approvata alla  seduta  del  7
febbraio 2018, nel porre l'attenzione sul  ripetersi  di  episodi  di
coinvolgimento di amministratori locali  in  indagini  di  mafia,  ha
evidenziato, tra le altre, proprio la situazione di Sogliano  Cavour,
laddove  le  indagini  «hanno  attestato  la  capacita'  del   gruppo
criminale dominante nella zona di Omissis e dintorni di  condizionare
la vita politica di quel comune e persino di penetrare  le  forze  di
polizia (ndr  municipale)  acquisendo  rilevanti  informazioni  sulle
indagini  in  corso».  (Cfr.  pag.  100  Relazione  Conclusiva  della
Commissione Antimafia cit. - stralcio all. n. 4 della Relazione della
Commissione di accesso). 
    Il cennato Organo parlamentare fa  riferimento,  in  particolare,
alla frangia criminale facente capo al  clan  dei  fratelli  Omissis,
rappresentata sul territorio  da  Omissis  e  Omissis,  operativa  in
particolare sulla piazza dei Comuni di Sogliano Cavour, Cutrofiano  e
dei Comuni contermini. 
    Proprio a carico di esponenti di  tale  organizzazione  criminale
l'Autorita' Giudiziaria ha emesso, in data 9 agosto  2017,  ordinanza
di custodia cautelare n. 74/2017  R.O.C.C.  GIP  Tribunale  di  Lecce
(all. n.  3  della  Relazione  della  Commissione  di  accesso,  gia'
trasmessa con prefettizia del 28  settembre  2017),  che  ha  portato
all'adozione di misure restrittive  nei  confronti  di  cinquantanove
soggetti imputati  di  reati  diversi,  quali  associazione  mafiosa,
estorsione,  associazione   per   delinquere,   associazione   armata
finalizzata  al  traffico  illecito  di   sostanze   stupefacenti   o
psicotrope, detenzione abusiva di armi, ricettazione, rapina, usura e
corruzione, ritenuti affiliati a vario titolo al clan Omissis 
    In  particolare,  il  GIP  del  Tribunale   di   Lecce   conferma
l'esistenza,  sul   territorio   di   Sogliano,   di   una   autonoma
associazione, finalizzata alla commissione di piu' delitti,  promossa
e  coordinata  da   Omissis   e   Omissis,   i   quali,   nell'ambito
dell'autonomia operativa riconosciuta, in particolare al  primo,  dai
vertici dell'associazione di stampo mafioso sul territorio di Omissis
e previo placet  degli  stessi,  organizzavano  attivita'  delittuose
finalizzate a reperire  il  denaro  destinato  sia  al  sostentamento
dell'associazione stessa, sia  al  reinvestimento  nell'attivita'  di
traffico di sostanze  stupefacenti  cui  la  stessa  associazione  e'
dedita (Cfr. pag. 49 O.C.C. cit.). 
    Nell'indagine giudiziaria vi e' anche Omissis, oggi agli  arresti
domiciliari  ed  al   momento   dell'esecuzione   del   provvedimento
restrittivo, consigliere del Comune di Sognano Cavour,  gia'  Omissis
dello stesso  Comune,  accusato  del  delitto  di  cui  al  combinato
disposto di cui agli articoli 110 e 416-bis  c.p.  per  il  quale  e'
stata accertata,  con  provvedimento  prefettizio  dell'11  settembre
2017, la causa di sospensione di diritto dalle cariche, ex  art.  11,
comma 2 del decreto legislativo n. 235/2012. 
3. Evidenze giudiziarie relative al coinvolgimento di  amministratori
locali del Comune di Sogliano Cavour 
    Quanto    innanzi    descritto,    con    particolare    riguardo
all'operativita'  nella  zona  di  Sogliano  Cavour  di  una  frangia
criminale collegata alla «SCU» ed  al  coinvolgimento  nelle  vicende
illecite teste' descritte di  amministratori  locali  del  comune  di
Sogliano  Cavour,  risultano  dall'indagine  giudiziaria,  denominata
«CONTATTO», condotta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce
sotto il coordinamento della locale Direzione Distrettuale Antimafia,
nell'ambito della quale e' stata adottata, il 9 agosto 2017, dal  GIP
presso il Tribunale di  Lecce  ordinanza  di  custodia  cautelare  n.
74/2017 R.O.C.C. - 1639/14 R.G.N.R., e, in data 18 dicembre 2017,  e'
stato depositato dal PM avviso di conclusione delle indagini (all. n.
7 della Relazione della  Commissione  di  accesso)  per  le  medesime
fattispecie di reato, ivi compreso l'ex amministratore in questione. 
    Come  richiamato,  tra  le  persone  attinte  dal   provvedimento
giudiziario  restrittivo,  figura  anche  Omissis,   il   cui   ruolo
nell'ambito della compagine politica di Sogliano Cavour e' stato gia'
ricordato, segnatamente accusato del  delitto  di  cui  al  combinato
disposto di cui  agli  articoli  110  e  416-bis  c.p.  per  aver  il
predetto, «collaborato, nella sua qualita' di assessore al Comune  di
Sogliano Cavour [ruolo ricoperto nella precedente  giunta],  pur  non
facendone  parte,  alla  realizzazione  dei  fini   dell'associazione
mafiosa di cui al capo G) dell'imputazione,  fornendo  un  contributo
significativo  consistito  nel  versare  somme  di  denaro   per   il
sostentamento dei capi detenuti, ed in particolare  di  Omissis,  nel
procurare posti di lavoro ad affiliati del gruppo di Sogliano  Cavour
[..] impegnandosi [...] per la corresponsione di contributi economici
(previsti  per  cittadini  non  abbienti)  in  favore  di   affiliati
all'associazione [...], con priorita' rispetto ad altri e facendo,  a
tal  fine,  indebite  pressioni  sull'assistente   sociale   Omissis,
incaricata della redazione della relazione sociale  strumentale  alla
concessione dei contributi [...] (Capo G4) OCC cit. pag.  30  e  Capo
G4) Avviso Conclusione Indagini fg. 37). 
    Nel capo di imputazione di cui alla lett. G4), in particolare, si
legge che il Omissis, proprio nella sua qualita'  di  assessore  alle
politiche  sociali,  esercito'  «indebite  pressioni   sulla   citata
assistente sociale nella redazione della relazione  strumentale  alla
concessione dei contributi, al fine di procurare a Omissis, madre  di
Omissis e detenuta per il delitto di detenzione a fini di spaccio  di
sostanze  stupefacenti,  l'assunzione  presso  la   "Omissis",   onde
consentirle   di   ottenere    l'autorizzazione    ad    allontanarsi
dall'abitazione». (Capo G4) OCC cit. - pag. 30 e Capo G4) Avv. Conci.
Indagini cit. fg. 37). 
    Il Omissis, e' altresi' imputato dei delitti di cui agli articoli
81, 319 c.p. e 7 legge n. 203/1991, in quanto «riceveva da Omissis  e
Omissis e comunque dai capi dell'associazione di  stampo  mafioso  di
cui al capo G), ed in particolare Omissis, utilita' consistenti nella
«protezione» assicurata a fronte di atti lesivi della sua  integrita'
o della integrita' del suo patrimonio [...] e sostegno anche politico
da parte dei componenti dell'associazione, per compiere atti contrari
al proprio ufficio di assessore Omissis presso il Comune di  Sogliano
Cavour [...] (Capo G 5) OCC cit. - pag. 30 e  Capo  G5)  Avv.  Conci.
Ind. cit. - fg. 37). 
    Gli  esiti  dell'indagine  giudiziaria  oggetto   d'esame   hanno
consentito di accertare «come il contesto  associativo  criminale  di
cui si e' detto si sia nel tempo ramificato  sino  ad  inserirsi  nel
tessuto sociale e politico del  territorio  del  Comune  di  Sogliano
Cavour» (pag. 554 OCC cit.). 
    Ed invero, nell'indagine sono coinvolti per quanto  di  interesse
nella presente relazione, oltre il  Omissis,  amministratore  locale,
anche l'Agente di Polizia Municipale di Sogliano Cavour, Omissis. 
    Ancor prima  di  considerare  la  posizione  dell'Omissis,  preme
esaminare nel dettaglio  la  posizione  del  Omissis,  amministratore
locale. 
    Dai  capi  di  imputazione  dell'ordinanza  cautelare  si  rileva
l'evidente  collaborazione  posta  in  essere  dallo  stesso  per  il
perseguimento dei fini dell'associazione mafiosa della «Sacra  Corona
Unita» tramite i contatti con alcuni capi quali Omissis e  Omissis  e
molti affiliati in sede locale. 
    In particolare, e' emerso che lo stesso abbia  versato  somme  di
denaro per il sostentamento di Omissis, detenuto per i reati  di  cui
all'art.  416-bis  c.p.,  ed  abbia  procurato   posti   di   lavoro,
avvalendosi  della  sua  qualita'  di  Assessore  alle  Omissis,   ad
affiliati del gruppo di Sogliano, tra cui Omissis, Omissis e Omissis. 
    Al riguardo, e' stata accertata la disponibilita'  di  Omissis  a
soddisfare le richieste del clan,  avendo  egli  offerto  a  Omissis,
madre del capo clan Omissis, l'opportunita' di lavoro  richiesta,  in
un primo momento violentemente, dal Omissis e in un  secondo  momento
con la forza di persuasione costituita dall'essersi fatto il  Omissis
accompagnare da Omissis (referente di spicco del  clan  Omissis)  per
rinnovare la richiesta. 
    Si evidenziano inoltre, alcuni episodi emersi  dalle  indagini  e
posti alla base delle imputazioni a carico del Omissis, tra i  quali,
di particolare rilievo, il  danneggiamento  dell'autovettura  di  sua
proprieta', occorso in data 29 aprile 2014, e le percosse  subite  ad
opera di Omissis in data 15 luglio 2014. 
    Inoltre, il Tribunale del Riesame  di  Lecce,  nella  udienza  19
settembre u.s., ha confermato la permanenza dei presupposti che hanno
dato origine alla misura  degli  arresti  domiciliari  in  capo  allo
stesso Omissis. 
Il Danneggiamento dell'autovettura e le percosse 
    Per quanto attiene al primo episodio, nel corso delle indagini e'
stata  registrata  ed  acquisita  una  conversazione  ambientale  tra
Omissis e Omissis, durante la quale Omissis racconta di  aver  punito
Omissis, «reo di aver danneggiato un'autovettura di proprieta' di una
persona soggetta alla "protezione" da parte  di  quelli  di  Omissis»
(pag. 554 Ordinanza cit.). 
    Al riguardo, nell'ordinanza di custodia cautelare testualmente si
legge:  «chiari  sono  i  riferimenti  al  fatto  che   l'autovettura
danneggiata fosse di proprieta' di un "intoccabile" in quanto  vicino
a "Omissis" e che la "protezione" del  Omissis  risulta  "legittimata
dal rapporto intercorrente con il Clan Omissis", al quale  lo  stesso
consegna consistenti somme di denaro (pag. 562 Ordinanza cit.). 
    Con riguardo al secondo episodio, risulta che in data  15  luglio
2014,  il  Omissis  Omissis,  abbia  picchiato  nella  pubblica   via
l'assessore Omissis, verosimilmente in quanto  lo  stesso  non  aveva
ancora mantenuto la  promessa  di  procurare  un  lavoro  alla  madre
Omissis, in quel periodo ristretta in regime di  arresti  domiciliari
ed avente comunque un ruolo  organico  nell'ambito  dell'associazione
finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. 
    Preme rilevare che entrambi gli episodi venivano di fatto  negati
dal Omissis alle forze dell'ordine, come si legge nello  stesso  capo
di imputazione G4), da cui si desume che il «silenzio  omertoso»  del
Omissis sulle predette circostanze aveva suscitato la «soddisfazione»
dell'associazione mafiosa. 
La corresponsione di contributi  economici  in  favore  di  affiliati
all'associazione 
    Ai  fini  di  una  valutazione   complessiva   dell'infiltrazione
dell'organizzazione criminale  nell'ambito  istituzionale,  rilevano,
peraltro, altre circostanze richiamate, in particolare, nei  capi  di
imputazione G4) e 5), da cui risulta che  lo  stesso  Omissis,  negli
anni 2013 e 2014, abbia favorito alcuni soggetti affiliati del gruppo
criminale nella corresponsione di contributi economici previsti per i
cittadini  non  abbienti,  contributi  apparentemente   erogati   nel
rispetto dei presupposti di legge, ma di fatto in  totale  violazione
dei principi di terzieta' ed imparzialita' della P.A., risultando gli
stessi erogati con priorita' rispetto ad altri soggetti meritevoli, a
mezzo di costanti pressioni sull'assistente sociale Omissis  Omissis,
deputata alla redazione della relazione strumentale alla  concessione
dei contributi. 
    In proposito, dalle sommarie  informazioni  rese  dall'assistente
sociale Omissis Omissis e dalle altre notizie riferite  anche  al  di
fuori del contesto delle verbalizzazioni, risulta che la stessa, data
la  particolare  situazione,  aveva  comunicato  al  Sindaco  la  sua
volonta' di interfacciarsi esclusivamente con il  predetto,  «poiche'
non gradiva l'intromissione nel suo lavoro dell'assessore Omissis, al
quale rimproverava la facilita' con cui  prometteva  favori  che  non
manteneva per poi far ricadere la responsabilita' delle sue  mancanze
su altre persone... . Nella stessa ordinanza, tuttavia, si rileva che
a  fronte  delle  sentite  e  richiamate  proteste  del   funzionario
incaricato del servizio in questione, il  Sindaco  esprimeva  fiducia
nei confronti dell'Assessore, sminuendo l'entita' dell'accaduto. 
    Infatti, il capo  dell'Amministrazione  locale  «aveva  preso  le
difese dell'assessore. L'assistente sociale riferiva  inoltre  che  a
Omissis ed alla sua famiglia e' riconosciuta una effettiva  capacita'
delinquenziale, supportata da una rete di  personaggi  che  gravitano
attorno agli stessi, e che determina una situazione di privilegio per
la quale le richieste di contributo fatte dalla Omissis o dal  figlio
Omissis vengono prese in maggior  considerazione  rispetto  a  quelle
fatte da chiunque altro» (ord. GIP pag. 563). 
    In realta', nell'ordinanza  si  rinviene  un  altro  stralcio  di
intercettazione telefonica significativa dei rapporti  del  clan  con
l'intera  amministrazione  e  segnatamente  quella  tra  l'assistente
sociale e Omissis, fratello di Omissis citato, nella quale  il  primo
chiede insistentemente al funzionario  l'erogazione  dei  sussidi  in
favore della sua famiglia, riferendo esplicitamente di  aver  parlato
della questione  anche  con  il  capo  dell'amministrazione  comunale
«perche' gli ho spiegato a quello  che  stiamo  un  poco  precipitati
(bisognosi di danaro)....» (pag. 563 ord. GIP). 
    In relazione a tutto quanto descritto, giova  soggiungere,  anche
sulla scorta di quanto si esporra' in  seguito,  che  il  Omissis  in
questione, come cennato rieletto al secondo  mandato  sempre  con  un
rilevante numero di preferenze, si e' dimesso dalla  carica  di  vice
sindaco ed  assessore  (le  stesse  che  aveva  ricoperto  nel  primo
mandato)  nel  giugno  u.s.  poco  prima,  cioe',  della   esecuzione
dell'operazione giudiziaria denominata "Omissis" che lo ha  coinvolto
gravemente, come rammentato. 
La posizione dell'agente di polizia municipale Omissis 
    Come  innanzi  rilevato,  l'attivita'  di  indagine  ha   inoltre
permesso di riscontrare che il  gruppo  Soglianese  aveva  instaurato
buoni rapporti anche con un vigile urbano del Comune di Sogliano. 
    In particolare, Omissis, agente di Polizia Municipale del  Comune
di Sogliano Cavour, e' imputato, tra l'altro, dei reati di  cui  agli
articoli 110 e 416-bis c.p. «per aver collaborato, nella sua qualita'
[..],  pur  non  facendone  parte,  alla   realizzazione   dei   fini
dell'associazione  mafiosa  di  cui  al  capo  G)   dell'imputazione,
fornendo un contributo  significativo  consistito  nell'agevolare  il
"gruppo di  Sogliano"  nelle  attivita'  estorsive  poste  in  essere
nell'ambito dell'associazione  di  appartenenza»  e  in  varie  altre
attivita'  agevolative,  ad   esempio   «informando   Omissis   dello
svolgimento di indagini nei loro  confronti  -  della  cui  esistenza
aveva avuto contezza in considerazione di alcune specifiche richieste
di accertamenti  [..]  a  lui  indirizzate,  nella  sua  qualita'  di
appartenente alla Polizia Municipale di Sogliano Cavour» (Capo  G  9)
pagg. 32 Ord. cit. e Capo G9) Avv. Conci. Indagini cit. fg. 39). 
    A carico dello stesso agente di polizia municipale vi sono  anche
altre imputazioni che denotano il coinvolgimento  con  l'associazione
mafiosa de qua ed una certa confidenzialita' con il leader  del  clan
di Sogliano, Omissis, avendo lo stesso  Omissis  «ricevuto  utilita',
nella sua qualita' [...], per compiere un atto  contrario  ai  doveri
d'ufficio» o per aver violato i  doveri  inerenti  le  sue  funzioni,
rivelando notizie che dovevano rimanere segrete... (Capi G  10)  e  G
11) Ord. cit.pag. 33 e Capi G10 e G11) Avv. Conci. Indagini cit.). 
    Invero, particolarmente pregnanti di disvalore sociale oltre  che
di antigiuridicita', sono le condotte  poste  in  essere  dall'agente
della polizia  municipale  in  relazione  al  contributo  agevolativo
fornito al clan Omissis  per  la  realizzazione  delle  estorsioni  e
segnatamente per il cosiddetto «cavallo di ritorno», a  carico  delle
vittime dei vari furti di auto avvenuti nel  territorio  di  Sogliano
Cavour. Nella ordinanza  infatti  si  riportano  alcuni  stralci  dei
verbali di audizione dell'agente,  assunto  a  sommarie  informazioni
dalla polizia giudiziaria di Omissis, nei quali traspare  ictu  oculi
«la reticenza nel voler specificare le  modalita'  con  le  quali  lo
stesso fosse venuto a conoscenza del ritrovamento  (in  questo  caso)
della autovettura, FIAT Doblo': inizialmente diceva di  essere  stato
informato del rinvenimento da un amico del Omissis  (il  proprietario
del veicolo) di cui non conosceva il nome, successivamente  che  tale
fatto gli era stato riferito direttamente  dal  Omissis  che  si  era
presentato nel suo ufficio insieme ad un suo amico,  quindi  riferiva
di aver contattato telefonicamente prima Omissis e poi i  carabinieri
di  Lecce,  per  poi  rettificare  dicendo  che  aveva   chiamato   i
carabinieri su richiesta di Omissis» (pag. 591 ord. GIP cit.).  
    Giova soggiungere altresi' che lo stesso  Omissis  concludeva  le
sue   dichiarazioni   sulle   cennate   questioni   «rifiutando    di
sottoscrivere alcuna verbalizzazione, motivando tale diniego  con  la
volonta' di non entrare in contrasto con la cittadinanza dove  presta
servizio» (pag. 591 ord. GIP cit.), dimostrando, ove mai ve ne  fosse
bisogno, l'esecrabilita' di  tale  atteggiamento  vieppiu'  aggravato
dalla funzione di agente della polizia municipale e  dalla  qualifica
di agente di pubblica sicurezza. 
    Le   richiamate   condotte,   penalmente   rilevanti,    commesse
dall'agente evidenziano, invero,  un  profilo  inquietante  anche  in
relazione  alla   rispondenza   dell'attivita'   delle   ripartizioni
amministrative  del  Comune  con  il   perseguimento   dell'interesse
pubblico; invero, il Comando della  polizia  locale  dovrebbe  avere,
come e' noto, il principale ruolo nell'affermazione  della  legalita'
sul  territorio,  anche  alla  luce  delle  recenti   normative   che
individuano nel cennato  Corpo  uno  dei  pilastri  della  cosiddetta
«sicurezza urbana». A quanto detto si aggiunga anche che la facilita'
con la quale Omissis ha potuto per anni (almeno per le fattispecie ad
oggi  accertate)  agevolare  il  clan  mafioso   operante   su   quel
territorio, sembra dimostrare  la  permeabilita'  alle  infiltrazioni
della criminalita' dell'Amministrazione  comunale,  tanto  a  livello
politico che amministrativo. 
    Tanto premesso,  attesa  la  gravita'  delle  vicende  delineate,
questo Ufficio, ricevuta dal  sig.  Ministro  delega  dei  poteri  di
accesso e accertamento di cui all'art. 1, comma 4, del  decreto-legge
6 settembre 1982, n. 629, ha disposto,  con  il  decreto  prefettizio
succitato, l'accesso presso il Comune di Sogliano  Cavour  ed  a  tal
fine ha nominato la Commissione d'Indagine di  cui  in  premessa,  la
quale ha effettuato un'approfondita analisi  dell'organizzazione  del
funzionamento degli organi comunali dell'Amministrazione di  Sogliano
Cavour, al fine di acquisire  elementi  di  riscontro  sul  grado  di
significativita'  delle  vicende  dianzi  descritte,  anche  ai  fini
dell'adozione di un'eventuale misura dissolutoria ai sensi  dell'art.
143 TUEL. 
4. La relazione conclusiva della commissione d'indagine - risultanze 
    Dal punto di vista metodologico la  Commissione  ha  proceduto  a
svolgere mirati accertamenti sull'attivita' amministrativa  dell'Ente
locale,  avendo  come  punto  di  partenza  le  evidenze  giudiziarie
esistenti, al fine di verificare l'eventuale presenza di collegamenti
tra l'Amministrazione comunale di Sogliano Cavour ed esponenti  della
criminalita' organizzata di tipo mafioso operante su quel territorio. 
    Pertanto, sono stati analizzati  i  settori  che,  dalla  lettura
dell'ordinanza del GIP di Lecce, presentavano aspetti interessati  da
fenomeni  di  compromissione  o  interferenza  con  la   criminalita'
organizzata o comunque connotati da  condizionamenti  o  da  condotte
antigiuridiche. 
4.1 Compagine amministrativa - accertamenti 
    I lavori svolti dalla Commissione d'accesso hanno preso in esame,
oltre all'intero andamento gestionale dell'amministrazione  comunale,
con  particolare  riguardo  ai  servizi   risultati   particolarmente
permeabili ad interessi della criminalita'  organizzata,  la  cornice
criminale e il contesto ove si colloca l'ente locale, segnatamente  i
rapporti tra  gli  amministratori  e  le  locali  consorterie  e  gli
eventuali  pregiudizi  di  polizia  degli  stessi  amministratori   e
funzionari comunali. 
    In proposito, sono emersi numerosi pregiudizi di polizia a carico
dei familiari  dell'Assessore  alla  pubblica  istruzione,  attivita'
produttive e sport, Omissis. 
    In particolare, il padre, Omissis - Omissis Omissis  e'  soggetto
gravato  da  pregiudizi  di  polizia  per  furto,  minacce,  lesioni,
ingiurie, riciclaggio  in  concorso  e  associazione  per  delinquere
finalizzata alla ricettazione di auto di provenienza furtiva e  parti
di esse. Per tali precedenti lo stesso peraltro e' stato sottoposto a
fermo di P.G. insieme a Omissis, attualmente indagato nell'ambito del
procedimento penale scaturito dall'operazione «CONTATTO». 
    Il fratello dell'Assessore Omissis, Omissis - Omissis Omissis  -,
risulta anch'egli gravato da pregiudizi di polizia  per  ricettazione
di parti di autovetture e per truffa. Per  quanto  riguarda,  invece,
Omissis - Omissis - anch'egli fratello dell'Assessore, questi non  e'
gravato  da  pregiudizi  di  polizia,  ma  a  suo  carico   risultano
frequentazioni di soggetti  censurati  tra  cui  Omissis,  che,  come
risulta dalle indagini, sarebbe leader del clan  di  Sogliano  Cavour
(Cfr. in proposito pagg.  35-38  della  Relazione  della  Commissione
d'Accesso al Comune di Sogliano Cavour del 23 febbraio 2018). 
    Circostanze degne di rilievo sono da evidenziare anche  a  carico
dell'attuale Omissis il quale avrebbe rilevato, dall'ottobre  2017  e
quindi dopo l'esecuzione del provvedimento di custodia  cautelare  di
cui si e' ampiamente  detto,  dal  Sindaco  Omissis  e  dall'ex  vice
sindaco Omissis, attinto da tale provvedimento, un'area  di  servizio
IP con annesso bar sita in Omissis, bar che viene piu'  volte  citato
nel provvedimento giudiziario come luogo di incontro del Omissis  con
soggetti organici al clan Omissis, quali Omissis e Omissis (Cfr. pag.
35 Relazione della Commissione cit. e pag. 558 Ord. caut. Cit.). 
    Altro aspetto  rilevante  che  evidenzia  di  fatto  un  contesto
ambientale compromesso appaiono le dimissioni «a catena» che si  sono
susseguite nel consiglio comunale di Sogliano Cavour  successivamente
all'Ordinanza di Custodia cautelare del 5 settembre 2017  piu'  volte
citata. 
    In  particolare,  si  sottolineano  le  dimissioni  dalla  carica
pubblica  rese  dal  candidato  sindaco  nella  lista  «Omissis»,  ex
consigliere e capogruppo, Omissis, il quale, in data 13 ottobre 2017,
si e' dimesso «per contrasti con il Sindaco  a  seguito  di  violento
alterco verificatosi nel corso del Consiglio Comunale  del  7  giugno
2017 e della asserita aggressione fisica  a  conclusione  dei  lavori
consiliari», circostanze per le quali lo  stesso  Omissis  ha  sporto
querela in data  7  settembre  2017  presso  il  locale  Comando  dei
Carabinieri (Cfr. pag. 39 Relazione della Commissione cit.). 
    Nello stesso giorno hanno rassegnato le proprie dimissioni  dalla
carica  pubblica  anche  Omissis,  ex  consigliere  di  minoranza,  e
Omissis,  anch'egli  ex  consigliere  di  minoranza,  entrambi   «per
contrasti con il Sindaco» a seguito dei fatti accaduti  il  7  giugno
u.s. (Cfr. pag. 39-40 Relazione della Commissione cit.). 
    Peraltro, anche nell'ambito degli addetti  agli  Uffici  Comunali
sono emersi dati di rilievo. 
    Invero, oltre alla gravissima posizione processuale  di  Omissis,
di cui si e'  detto  innanzi,  agente  della  polizia  municipale  di
Sogliano Cavour coinvolto nella vicenda giudiziaria de qua ed attinto
dall'Ordinanza cautelare citata, e' degna di nota anche la  posizione
di Omissis, dipendente comunale collocato a riposo nel novembre 2017,
in servizio sino ad allora nel settore Affari Generali, a carico  del
quale   risultano   frequentazioni   con   Omissis   detto    Omissis
pluripregiudicato,  e  con  Omissis  detto  Omissis,  pluricensurato,
entrambi organici al clan Omissis (Cfr. pag.  42-43  Relazione  della
Commissione cit.). 
    Tali descritte circostanze  sembrano  denotare,  unitamente  alla
grave  situazione  giudiziaria,  gia'  descritta,  a  carico  dell'ex
amministratore Omissis,  un  clima  generalizzato  in  cui  risultano
evidenti, per piu'  di  un  amministratore,  rapporti  di  parentela,
cointeressenze,  o  frequentazioni  con  soggetti  appartenenti  alla
criminalita' organizzata, con conseguente potenziale  assoggettamento
del governo  locale  ad  anomale  interferenze  che  ne  alterano  la
capacita' di conformare la  propria  azione  ai  canoni  fondamentali
della legalita' e della trasparenza. 
4.2 Settore servizi sociali - contributi assistenziali 
    Il penetrante condizionamento posto in essere dalla  criminalita'
organizzata  nei  confronti  dell'amministrazione   trova   conferma,
altresi', dall'analisi dei procedimenti concernenti  l'erogazione  di
contributi e sussidi socio assistenziali, per i quali sono  risultate
destinate maggiori  risorse  a  soggetti  organici  alla  consorteria
criminale soglianese o ad essi collegati da rapporti di  parentela  o
di frequentazione. 
    Non sfugge il collegamento immediato con l'imputazione  a  carico
del Omissis, al quale viene contestato, tra gli altri,  il  reato  di
cui al combinato disposto di cui agli articoli 110 e 416-bis c.p. per
aver il predetto, «collaborato, nella sua qualita'  di  assessore  al
Comune  di  Sogliano  Cavour,   pur   non   facendone   parte,   alla
realizzazione dei fini dell'associazione mafiosa di cui  al  capo  G)
dell'imputazione, fornendo  un  contributo  significativo  consistito
[...] nel procurare posti  di  lavoro  ad  affiliati  del  gruppo  di
Sogliano Cavour [...] impegnandosi [...]  per  la  corresponsione  di
contributi economici (previsti per cittadini non abbienti) in  favore
di affiliati all'associazione [...], con priorita' rispetto ad  altri
e facendo, a tal fine,  indebite  pressioni  sull'assistente  sociale
Omissis,  incaricata  della   redazione   della   relazione   sociale
strumentale alla concessione dei contributi [...] (Capo G4) OCC  cit.
pag. 30 e Capo G4) Avviso Conclusione Indagini fg. 37). 
    Dalla  Relazione  della  Commissione  di   accesso   e'   emersa,
nell'ambito del Settore dei servizi Sociali, in primo luogo l'assenza
di un criterio oggettivo e predeterminato per  la  valutazione  delle
istanze, di tal che per molti anni la Giunta Comunale  ha  erogato  i
contributi  socio   assistenziali   con   modalita'   sostanzialmente
arbitrarie. 
    La   cennata   metodologia   operativa   e'   stata    utilizzata
dall'amministrazione Comunale di Sogliano Cavour sino al  2016,  anno
in cui e' stato  approvato  il  nuovo  Regolamento  Comunale  per  la
Concessione di contributi e benefici economici e socio  assistenziali
(con delibera n. 29 del 5 agosto 2016 - all. n.  12  della  Relazione
Commissione di accesso). 
    Con tale atto e' stata istituita un'apposita Commissione  Tecnica
di valutazione per  gli  interventi  sociali  composta  dal  Sindaco,
dall'Assessore ai  servizi  Sociali,  dal  Responsabile  del  Settore
Affari Generali e da un assistente sociale, ove presente in organico. 
    Al riguardo, la Commissione  ha  evidenziato  che,  «anche  nella
nuova formulazione del Regolamento, il riconoscimento del  contributo
nell'an e nel quantum rimane in capo alla Giunta  Comunale,  mediante
l'adozione di apposita  delibera,  mentre  l'erogazione  avviene  con
determina del responsabile del settore» (Cfr. pagg.  45-47  Relazione
della Commissione cit.). 
    E' stato inoltre accertato che, sebbene nel nuovo regolamento sia
stato previsto il carattere di eccezionalita' delle erogazioni  socio
assistenziali e l'assegnazione una tantum durante l'anno,  le  stesse
sono state erogate con frequenza mensile e quasi sempre  agli  stessi
soggetti «affiliati all'associazione [...],  contributi  erogati  nel
rispetto dei presupposti di legge, ma di fatto in  totale  violazione
dei  principi  di   terzieta'   ed   imparzialita'   della   pubblica
amministrazione  [...]  con  priorita'  rispetto  ad  altri  soggetti
meritevoli, a mezzo di indebite pressioni  sull'assistente  sociale»,
come sostenuto dalla stessa A.G. nell'ordinanza di custodia cautelare
e confermato nell'avviso di conclusione delle indagini (Capo G5)  OCC
pag. 30 e Avviso Concl.Indagini). 
    In proposito, rileva quanto riferito dall'assistente sociale  del
Comune di Sogliano Cavour Omissis, la quale,  in  sede  di  audizione
personale innanzi alla Commissione, con riferimento alle modalita' di
concessione  delle  somme  erogate  a  titolo  di  contributi   socio
assistenziali, ha dichiarato: «Con l'adozione del  nuovo  regolamento
e' stata modificata la forma  ma  non  la  sostanza  in  ordine  alla
mancanza di criteri  oggettivi  e  predeterminati  valutazioni  della
sottoscritta sono limitate al disagio socio-economico» (Cfr. pag.  58
Relazione della  Commissione  cit.  -  all.  n.  22  della  Relazione
medesima). 
    Sull'argomento, si precisa che, a conclusione dell'audizione,  la
Omissis ha esibito spontaneamente una denuncia querela  alla  Procura
della Repubblica di Lecce, allegata alla Relazione della  Commissione
di Accesso (all.  23  della  Relazione),  sporta  nei  confronti  del
Omissis, nella quale la stessa ha dichiarato, tra  l'altro,  di  aver
subito minacce da quest'ultimo, per essersi rifiutata di  «avviare  i
progetti   di   servizio   civico   agevolando   alcuni    cittadini,
indipendentemente dalla graduatoria» (Cfr. pag.  60  Relazione  della
Commissione cit.). 
    Tali circostanze  sembrano  evidenziare  l'ingerenza  del  potere
politico nell'attivita' amministrativa  e  gestionale  del  Comune  e
costituiscono, per giurisprudenza consolidata, sintomo  di  debolezza
dell'apparato   burocratico   che   puo'    facilitare    forme    di
condizionamento tali da pregiudicare il  regolare  funzionamento  dei
servizi dell'Ente (Cfr. Consiglio di Stato, sez. III,  n.  4587/2017;
Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1038/2016). 
    Il cennato, forte condizionamento ha verosimilmente agevolato  le
indebite pressioni subite dalla stessa assistente sociale, cosi' come
riportate anche nell'Ordinanza GIP citata. 
    Al riguardo, giova richiamare  il  tenore  di  una  conversazione
privata tra la Omissis Omissis ed un amico di famiglia,  identificato
come Omissis, nella  quale  la  stessa  rappresenta  «la  particolare
situazione di disagio in cui svolge il proprio lavoro 
 
                              Omissis. 
 
    In  relazione  a  questo  Settore  amministrativo,  inoltre,   la
Commissione, al cui lavoro si  rinvia  integralmente  sul  punto,  ha
proceduto ad una precisa elencazione dei beneficiari che dimostra una
chiara  attenzione  e  dedizione  della  Amministrazione  locale  nei
confronti degli esponenti malavitosi del territorio (Cfr. pagg. 49-55
Relaz. Comm.). 
    Dagli accertamenti e', infatti, emerso che alcuni dei beneficiari
risultano essere  organici  al  clan  soglianese  -  tra  gli  altri,
Omissis, indagato nell'Ordinanza di  custodia  cautelare  n.  74/2017
citata (n. Omissis elenco Ind.), Omissis, indagata nell'Ordinanza  di
custodia cautelare  n.  74/2017  citata  (n.  Omissis  elenco  ind.),
Omissis Omissis, indagato nell'Ordinanza  di  custodia  cautelare  n.
74/2017 citata (n. Omissis elenco ind.) - altri invece sono legati ad
essi da rapporti di parentela o di frequentazione -  tra  gli  altri,
Omissis, fratello dell'indagato Omissis e  convivente  di  Omissis  e
Omissis, fratello del boss Omissis e figlio dell'indagata Omissis. 
    La Commissione di accesso ha verificato quindi  che  ai  soggetti
indagati o in qualche  modo  legati  ad  essi,  sono  stati  erogati,
nell'arco temporale 2011-2017, contributi per un importo  complessivo
pari al 67% delle risorse disponibili (Cfr. pag. 55  Relazione  della
Commissione cit.). 
    Da una lettura attenta dei dati forniti, si rileva  altresi'  che
ad alcuni di essi sono state  corrisposte  somme  ingenti,  come  per
esempio a Omissis, fratello dell'indagato  Omissis  e  convivente  di
Omissis, al quale risultano erogati € 19.278,00, Omissis, come  detto
fratello del boss Omissis Omissis e figlio dell'indagata  Omissis,  a
cui risultano versati € 2.503,00 e Omissis, in relazione di affinita'
con Omissis e Omissis, a cui sono stati riconosciuti  €  4.680,00,  a
fronte di erogazioni a favore di altri soggetti nella  maggior  parte
dei casi che non superano il  migliaio  di  euro  (Cfr.  pagg.  49-55
Relazione della Commissione cit.). 
    Peraltro elementi concreti di  una  gestione  amministrativa  non
aderente al principio di legalita'  sono  emersi  anche  in  tema  di
concessione del «servizio civico comunale», in relazione al quale  e'
stato rilevato che al primo posto della relativa  graduatoria  vi  e'
Omissis,  gia'  beneficiaria  dei  contributi  assistenziali  di  cui
innanzi, gravata da pregiudizi di polizia e  legata  da  rapporti  di
parentela con soggetti organici al clan mafioso locale, ed al  quarto
posto, Omissis, madre del capo clan Omissis e anch'ella  beneficiaria
anche di contributi assistenziali. 
    Analoghe illegittimita' ed irregolarita',  correlate  al  cennato
condizionamento del gruppo criminale  egemone  sul  territorio,  sono
risultate anche con riguardo all'assegnazione «in uso gratuito ed  in
via temporanea» di alloggi di proprieta' comunale, laddove  compaiono
nuovamente i nominativi gia' indicati, quali Omissis Omissis, Omissis
e Omissis,  tutti  indagati  nell'operazione  «CONTATTO»  o  comunque
legati a soggetti coinvolti dalla stessa vicenda. 
    Quanto detto sembra evidenziare  che  nel  Settore  in  questione
l'ente  non  abbia  posto  in  essere  alcuna  preventiva  forma   di
programmazione,  erogando  contributi  secondo  logiche  a  dir  poco
discutibili,  in  spregio  a  qualunque  criterio  di   legalita'   e
trasparenza,  secondo  un  «sistema»  che  consente  di   aggiudicare
benefici socio  assistenziali  quasi  sempre  agli  stessi  soggetti,
vicini ad ambienti della criminalita' mafiosa locale. 
    Anche in altri ambiti dell'attivita' amministrativa, che  vengono
sottospecificati,  sono  emerse  singole  criticita'   che   sembrano
dimostrare un diffuso quadro di illegalita'  che,  unitamente  ad  un
generale  disordine  amministrativo,  sono  apparsi   funzionati   al
mantenimento  di  assetti  predeterminati  con  soggetti  organici  o
contigui alle organizzazioni criminali egemoni ed  al  consequenziale
sviamento dell'attivita' di gestione dai principi di legalita' e buon
andamento dell'amministrazione. 
4.3 Settore attivita' produttive 
    La Commissione di accesso  ha  analizzato  e  riscontrato  alcune
criticita' anche in relazione al funzionamento dello Sportello  Unico
per le Attivita' Produttive. 
    Invero,  dall'audizione  del  Responsabile  del  Settore   Affari
Generali e Segreteria, nel quale lo Sportello Unico  e'  incardinato,
sig.ra Omissis, e' emerso che le «pratiche del  SUAP»  sono  istruite
dall'istruttore Omissis,  responsabile  del  procedimento  e  che  «i
controlli sono demandati  alla  Polizia  Municipale»  (Cfr.  pag.  68
Relazione della Commissione cit. - allegato n. 24). 
    Tali  dichiarazioni  rilevano  senza  dubbio,   considerato   che
nell'organico della  Polizia  Municipale  di  Sogliano  ci  sono  due
agenti, uno dei quali e' Omissis, imputato, come  innanzi  detto,  di
vari reati tra cui l'art. 416-bis c.p., indicati dettagliatamente nei
capi G9, G10 e G11 dell'avviso di  conclusione  delle  indagini,  per
aver agevolato il 
 
                              Omissis. 
 
    Nel settore in esame, inoltre, la  Commissione  ha  segnalato  in
particolare la posizione  del  gestore  e  socio  amministratore  del
«Omissis», Omissis Omissis, che e' stato accertato essere genero  del
pluripregiudicato e noto esponente della locale consorteria criminale
Omissis, Omissis, attualmente detenuto presso la  casa  circondariale
di Omissis, il quale e'  stato  ritenuto  dall'Autorita'  Giudiziaria
come uno dei capi del clan di Omissis e di  cui  Omissis  risulta  il
locale referente per  Sogliano  (Cfr.  pagg.  67-68  Relazione  della
Commissione cit.). 
4.4.Servizio assetto del territorio 
    Anche in tale Settore la Commissione d'accesso ha evidenziato una
gestione amministrativa  posta  in  essere  senza  alcuna  preventiva
programmazione,  secondo  dinamiche  non  aderenti  al  principio  di
legalita'. 
    In particolare, con riferimento al chiosco della villa  comunale,
paradossalmente denominato «Falcone  e  Borsellino»,  e'  emerso  dai
riscontri  effettuati  dai  Carabinieri  del  Comando   Stazione   di
Cutrofiano che «dal marzo 2017 la gestione della struttura in  parola
era stata data dal Omissis in sub appalto  (sconoscesi  modalita'  ed
accordi) al gruppo capeggiato dal Omissis Omissis che sino alla  data
dell'O.C.C. n. 74/2017  di  fatto  ha  gestito  la  struttura»  (Cfr.
Allegato 40 alla Relazione della Commissione cit.). 
4.5 Conclusioni della commissione d'indagine 
    Al termine della cennata, complessa analisi, la  Commissione  nel
rassegnare le conclusioni sul lavoro svolto, rileva che la situazione
ambientale,  confortata  dalle  circostanze  ampiamente  descritte  e
riportate,  anche  alla   luce   dei   provvedimenti   dell'Autorita'
Giudiziaria,   presenta   elementi    «sul    collegamento,    ovvero
sull'influenza tra l'amministrazione e i sodalizi criminali, restando
comunque determinanti, da un lato, l'accertata o  notoria  diffusione
della  criminalita'  organizzata  sul  territorio   interessato»   e,
dall'altro, l'interferenza della stessa sulla funzionalita' dell'ente
(Cfr. Cons. St., Sez. III, 6 marzo 2012 n. 1266; si veda in proposito
anche Tar Lazio, Roma, Sez. I, Sentenza del 7 ottobre 2013 n. 8670). 
    La Commissione ha pertanto rimesso allo  scrivente  la  relazione
conclusiva, per le conseguenti valutazioni. 
 
                      Considerazioni conclusive 
 
    Le innumerevoli risultanze  derivanti  dal  lavoro  svolto  dalla
Commissione  d'accesso,  precedute  dall'attivita'  posta  in  essere
dall'Autorita' Giudiziaria, sembrano  aver  disvelato  un  quadro  di
profonda    compromissione    e    condizionamento     dell'attivita'
politico-amministrativa dell'Ente rispetto alla presenza,  egemone  e
pervasiva,  del  clan  operante  sul  territorio  facente  capo  alla
famiglia  Omissis,  tale  da  palesare  i  presupposti  normativi   e
giurisprudenziali  che  giustificano  l'ipotesi  dissolutoria   della
stessa Amministrazione comunale di Sogliano Cavour. 
    Al riguardo, giova rammentare che lo scioglimento  del  consiglio
comunale per infiltrazioni mafiose, ai sensi dell'art. 143 del  TUEL,
non ha natura di provvedimento di tipo sanzionatorio, ma  preventivo,
con la conseguenza che, per l'emanazione del  relativo  provvedimento
di  scioglimento,  e'  sufficiente  la  presenza  di   elementi   che
consentano  di  individuare  la  sussistenza  di  un   rapporto   tra
l'organizzazione mafiosa e gli amministratori  dell'ente  considerato
infiltrato (Cfr. Cons. St., Sez. III 3.11.2015, n. 5023;  Cons.  St.,
Sez.III, 10.12.2015,  n.  197;  Tar  Lazio,  Sez.  I,  24.2.2016,  n.
3419/2016). 
    Le vicende che costituiscono il presupposto del provvedimento  di
scioglimento devono  essere  considerate  nel  loro  insieme,  e  non
atomisticamente, e risultare idonee a delineare con  una  ragionevole
ricostruzione, il quadro complessivo del condizionamento mafioso. 
    Assumono rilievo a tali fini anche situazioni non traducibili  in
episodici addebiti personali, ma tali da rendere, nel  loro  insieme,
plausibile, nella concreta realta' contingente  e  in  base  ai  dati
dell'esperienza, l'ipotesi di una  soggezione  o  di  una  pericolosa
contiguita' degli amministratori locali alla criminalita' organizzata
(vincoli di parentela, affinita', rapporti di amicizia o  di  affari,
frequentazioni), e cio'  anche  quando  il  valore  indiziario  degli
elementi raccolti non sia sufficiente per l'avvio dell'azione  penale
o per l'adozione di misure individuali di prevenzione  (Consiglio  di
Stato, Sez. III, n. 28  giugno  2017  n.  3170;  si  veda  anche,  ex
plurimis, Consiglio di Stato, Sez. III, 2 ottobre  2017,  n.  4578  e
Cons. Stato, Sez. III, 28 settembre 2015, n. 4529). 
    Proprio alla  luce  di  tali  principi  consolidati  ormai  nella
giurisprudenza, nonche' sulla scorta delle verifiche effettuate dalla
Commissione di accesso  e  dagli  elementi  emersi  nel  corso  delle
operazioni di P.G. «CONTATTO», sembra che tale pericolosa contiguita'
di alcuni amministratori comunali alla locale cosca mafiosa  sussista
a vari livelli dell'apparato  burocratico  e  politico-amministrativo
del Comune di Sogliano  Cavour  e  che  essa  abbia  avuto  rilevanti
conseguenze nel  concreto  esercizio  di  alcune  funzioni  da  parte
dell'Ente Comunale, in diversi settori  della  vita  pubblica,  anche
indipendentemente  dalle  contestazioni   addebitabili   ai   singoli
amministratori, determinando una grave distorsione del  funzionamento
dell'Amministrazione. 
    Valgano al riguardo le  considerazioni  richiamate  in  relazione
all'erogazione dei contributi a soggetti, o a diretti familiari degli
stessi,  inseriti   nell'organizzazione   criminale   dominante   sul
territorio  soglianese,  per  le  quali  vi  e'  stata  una  piena  e
consapevole partecipazione anche del Sindaco anche nel suo  ruolo  di
Presidente della Commissione all'uopo istituita e quindi a conoscenza
delle vicende. Sul punto il Consiglio di Stato in merito ad  analoghe
circostanze ha rilevato come «non pare francamente verosimile che  al
vertice  del  Comune  nulla  sapessero  di  tale  grave  ed  illecita
situazione, evidente e consolidatasi nel  tempo...»  (in  tal  senso,
Consiglio di Stato  n.  196  del  20.1.2016).  Ed  invero,  anche  le
audizioni effettuate dalla Commissione di indagine hanno  confermato,
sul  punto,  che  il   capo   dell'Amministrazione   comunale   fosse
perfettamente a conoscenza  dei  destinatari  e  delle  modalita'  di
gestione dei contributi; inoltre, come  gia'  richiamato,  la  stessa
«nuova regolamentazione» della elargizione in  questione  era  sempre
presieduta dal Sindaco con l'Assessore, assolutamente determinanti  e
«nonostante sia stato previsto il carattere di  eccezionalita'  delle
erogazioni assistenziali ....(omissis) le stesse  sono  concesse  con
frequenza mensile e quasi sempre agli  stessi  soggetti  ...(omissis)
(Comm. Indagine, pagg. 47-48). 
    Non  trascurabili  appaiono  poi,  gli  accertati   rapporti   di
parentela,  di   affinita'   o   comunque   di   frequentazioni   tra
amministratori  e  funzionari   locali   e   soggetti   legati   alla
criminalita' organizzata del territorio, legami e rapporti che, in un
contesto  socio-culturale  come  quello  Soglianese,  ove  i   valori
familistici o del comparaggio assumono preponderanza rispetto al buon
andamento della pubblica amministrazione, sembrano  rappresentare  un
indice di elevata condizionabilita' dell'ente. 
    In tale contesto, invero, non desta clamore che la popolazione di
Sogliano riconosca a Omissis il ruolo di referente  di  spicco  della
locale criminalita' organizzata e che richieda suo intervento per  la
risoluzione  dei  conflitti  piu'  svariati  (da  quelli  di   natura
familiare a quelli di natura economica), pur nella consapevolezza del
sistematico ricorso dei componenti il sodalizio  criminale  a  metodi
«diretti» e sovente violenti  (Cfr.  in  proposito  quanto  si  legge
nell'Ordinanza cit. a pag. 542). 
    Peraltro, l'art. 143 comma 1, nel testo  novellato  dall'art.  2,
comma 30 della legge n.  94/2009,  richiede  che  la  situazione  che
induce  ad  uno  scioglimento  del  consiglio   comunale   sia   resa
significativa  da  elementi  «concreti,  univoci  e   rilevanti»   su
collegamenti diretti o indiretti con la criminalita'  organizzata  di
tipo mafioso ovvero su forme di condizionamento dei Consigli tali  da
determinare  un'alterazione  del  procedimento  di  formazione  della
volonta' degli organi elettivi ed amministrativi o  da  compromettere
il buon andamento o l'imparzialita' degli amministratori  comunali  e
provinciali, nonche' il regolare funzionamento dei  servizi  ad  esse
affidati, ovvero che risultino tali da arrecare  grave  e  perdurante
pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica. 
    Gli elementi sintomatici  del  condizionamento  criminale  devono
quindi ancorarsi a fatti concreti, univoci e rilevanti;  ossia  fatti
definiti tali per concretezza in quanto «assistiti da un obiettivo  e
documentato accertamento nella loro realta' storica; per  univocita',
intesa quale loro chiara direzione agli scopi che la misura di rigore
e' intesa  a  prevenire;  per  rilevanza,  che  si  caratterizza  per
idoneita' all'effetto di compromettere il regolare svolgimento  delle
funzioni  dell'ente  locale»  (Cons.  St.  Sez.  III  10.12.2015,  n.
197/2016). 
    In tal senso, nella fattispecie,  il  requisito  normativo  della
concretezza degli elementi sussiste in quanto fondato  sulla  realta'
storica, accertata attraverso  l'esame  documentale,  sulle  evidenze
probatorie  acquisite  nelle  indagini,  sulle  intercettazioni,  sui
provvedimenti adottati dall'A.G. e  dai  riscontri  effettuati  dalla
Commissione d'accesso. 
    L'univocita' di detti elementi  inoltre  e'  chiara  perche'  gli
stessi appaiono  sempre  rivolti  al  beneficio,  incontestabile,  di
esponenti del clan  nei  diversi  ambiti  gia'  citati  (sistemazioni
lavorative,  alloggi,  benefici  economici,  gestione  di   attivita'
produttive e commerciali). 
    Infine la rilevanza del quadro delineato, come anche dei  singoli
elementi che lo compongono, e' data dalla  circostanza  che  l'azione
dell'ente  veniva  e  viene  deviata  dal  perseguimento   dei   fini
istituzionali con  il  risultato  di  realizzare  gli  interessi  dei
componenti il clan. 
    L'attualita' del condizionamento  viene  confermata  dalla  reale
esistenza degli interessi del sodalizio,  come  chiaramente  espresso
dall'Autorita' Giudiziaria nell'Ordinanza di  Custodia  Cautelare  n.
74/2017 piu' volte richiamata e nel successivo Avviso di  conclusione
delle Indagini del 18 dicembre 2017. 
    Pertanto, le vicende analiticamente esaminate e  dettagliatamente
delineate rivelano una serie di condizionamenti  nell'amministrazione
comunale di Sogliano Cavour,  volti  a  perseguire  fini  diversi  da
quelli istituzionali,  che  hanno  determinato  lo  svilimento  e  la
perdita  di  credibilita'   dell'istituzione   locale,   nonche'   il
pregiudizio degli interessi della collettivita' e che rendono urgente
e necessario l'intervento dello Stato per assicurare  il  risanamento
dell'Ente, mediante un provvedimento di  scioglimento  del  consiglio
comunale ex art. 143 del Testo unico degli enti locali. 
 
                                                 Il Prefetto: Palomba 

(1) All. 1 

(2) All. 2 con relativi documenti 

(3) Verbale Allegato 3