Art. 11 Norma transitoria 1. Il requisito dell'iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore previsto dall'art. 2, comma 1, nelle more dell'operativita' del registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dei soggetti beneficiari e delle reti associative, attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore ai sensi dell'art. 101, comma 3, del decreto legislativo n. 117 del 2017. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 novembre 2017 Il Ministro: Poletti Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2017 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, foglio n. 2320