Art. 11 
 
                          Norma transitoria 
 
  1. Il requisito dell'iscrizione al  registro  unico  nazionale  del
Terzo  settore  previsto   dall'art.   2,   comma   1,   nelle   more
dell'operativita' del registro medesimo, si  intende  soddisfatto  da
parte dei soggetti beneficiari e delle reti  associative,  attraverso
la loro iscrizione ad uno dei  registri  attualmente  previsti  dalle
normative di settore ai sensi dell'art. 101,  comma  3,  del  decreto
legislativo n. 117 del 2017. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo  e  sara'  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 16 novembre 2017 
 
                                                 Il Ministro: Poletti 

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2017 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro e politiche sociali, foglio n. 2320