Art. 2 Soggetti beneficiari 1. Possono presentare la domanda per la concessione del contributo i seguenti soggetti iscritti presso il registro unico nazionale del Terzo settore: a) le organizzazioni di volontariato, per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attivita' sanitarie e di beni strumentali; b) le fondazioni, per la donazione di beni nei confronti delle strutture sanitarie pubbliche.