Art. 2 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. Possono presentare la domanda per la concessione del  contributo
i seguenti soggetti iscritti presso il registro unico  nazionale  del
Terzo settore: 
    a)   le   organizzazioni   di   volontariato,   per    l'acquisto
di autoambulanze, autoveicoli  per  attivita'  sanitarie  e  di  beni
strumentali; 
    b) le fondazioni, per la donazione di beni  nei  confronti  delle
strutture sanitarie pubbliche.