Art. 3 
 
                 Acquisti ammissibili al contributo 
 
  1. Il contributo e' concesso ai soggetti di  cui  all'art.  2,  per
l'acquisto o per l'acquisizione mediante  contratto  di  leasing,  da
parte dei medesimi di: 
    a) autoambulanze e rispettivi allestimenti; 
    b) autoveicoli  per  attivita'  sanitarie  immatricolati  ad  uso
speciale e rispettivi allestimenti; 
    c) beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per
le attivita' di interesse  generale  di  cui  all'art.  5,  comma  1,
lettere a), b), c), d), y), del decreto legislativo n. 117 del  2017,
che, per le loro caratteristiche, non sono  suscettibili  di  diverse
utilizzazioni senza radicali trasformazioni; 
    d) beni acquistati da fondazioni da donare a strutture  sanitarie
pubbliche. 
  2. I contributi sono concessi per gli acquisti  effettuati  dal  1°
gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. 
  3. Sono esclusi dal contributo l'acquisto di  beni  immobili  e  di
altri beni utilizzati per l'organizzazione  e  il  funzionamento  dei
soggetti di cui all'art. 2. 
  4. Per un periodo di almeno cinque anni dalla data del contratto di
acquisto del bene o dalla data di  sottoscrizione  del  contratto  di
leasing, il bene oggetto del contributo non  puo'  essere  venduto  o
ceduto  a  terzi   e   deve   essere   utilizzato   direttamente   ed
esclusivamente dai diretti beneficiari  del  contributo  e  non  puo'
essere, per alcun motivo, utilizzato per svolgere  attivita'  diverse
da quelle indicate all'art. 1, comma 1. 
  5. La vendita del bene o  la  cessione  del  contratto  di  leasing
possono essere effettuate,  prima  dei  cinque  anni  dalla  data  di
acquisto, eccezionalmente e  solo  in  favore  di  organizzazioni  di
volontariato iscritte nel registro unico nazionale del Terzo settore.
La vendita o la cessione e' preventivamente autorizzata dal Ministero
del lavoro e delle politiche sociali. 
  6. Nel caso previsto dal comma 5, il corrispettivo della vendita  o
della cessione non deve  essere  superiore  alla  differenza  tra  il
valore di mercato del  bene  ceduto  e  il  contributo  ricevuto  per
l'acquisto dello stesso e l'organizzazione acquirente  o  cessionaria
non puo' chiedere  contributi  ad  alcuna  amministrazione  pubblica.
L'organizzazione di volontariato cessionaria del contratto di leasing
puo' richiedere il contributo ai sensi del  presente  decreto  per  i
canoni  rimanenti  fino  al  riscatto  del  bene  a  conclusione  del
contratto di leasing medesimo. 
  7. Le disposizioni di cui i commi 4, 5 e 6 non si applicano ai beni
di cui alla lettera d), del comma 1.