Art. 3 Acquisti ammissibili al contributo 1. Il contributo e' concesso ai soggetti di cui all'art. 2, per l'acquisto o per l'acquisizione mediante contratto di leasing, da parte dei medesimi di: a) autoambulanze e rispettivi allestimenti; b) autoveicoli per attivita' sanitarie immatricolati ad uso speciale e rispettivi allestimenti; c) beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per le attivita' di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), b), c), d), y), del decreto legislativo n. 117 del 2017, che, per le loro caratteristiche, non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni; d) beni acquistati da fondazioni da donare a strutture sanitarie pubbliche. 2. I contributi sono concessi per gli acquisti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. 3. Sono esclusi dal contributo l'acquisto di beni immobili e di altri beni utilizzati per l'organizzazione e il funzionamento dei soggetti di cui all'art. 2. 4. Per un periodo di almeno cinque anni dalla data del contratto di acquisto del bene o dalla data di sottoscrizione del contratto di leasing, il bene oggetto del contributo non puo' essere venduto o ceduto a terzi e deve essere utilizzato direttamente ed esclusivamente dai diretti beneficiari del contributo e non puo' essere, per alcun motivo, utilizzato per svolgere attivita' diverse da quelle indicate all'art. 1, comma 1. 5. La vendita del bene o la cessione del contratto di leasing possono essere effettuate, prima dei cinque anni dalla data di acquisto, eccezionalmente e solo in favore di organizzazioni di volontariato iscritte nel registro unico nazionale del Terzo settore. La vendita o la cessione e' preventivamente autorizzata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 6. Nel caso previsto dal comma 5, il corrispettivo della vendita o della cessione non deve essere superiore alla differenza tra il valore di mercato del bene ceduto e il contributo ricevuto per l'acquisto dello stesso e l'organizzazione acquirente o cessionaria non puo' chiedere contributi ad alcuna amministrazione pubblica. L'organizzazione di volontariato cessionaria del contratto di leasing puo' richiedere il contributo ai sensi del presente decreto per i canoni rimanenti fino al riscatto del bene a conclusione del contratto di leasing medesimo. 7. Le disposizioni di cui i commi 4, 5 e 6 non si applicano ai beni di cui alla lettera d), del comma 1.