Art. 4 
 
               Suddivisione delle risorse disponibili 
 
  1. Con atto di indirizzo del Ministro del lavoro e delle  politiche
sociali, da adattarsi ai sensi dell'art. 73,  comma  2,  del  decreto
legislativo n. 117 del 2017, e' stabilita annualmente la quota  delle
risorse finanziarie destinate alla  concessione  dei  contributi  per
l'acquisto di autoambulanze,  autoveicoli  per  attivita'  sanitarie,
beni strumentali e beni da donare a strutture sanitarie pubbliche. 
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono cosi' suddivise: 
    a) nella misura del 65 per cento per l'acquisto di  autoambulanze
e di autoveicoli per attivita' sanitarie di cui all'art. 3, comma  1,
lettere a) e b), del presente decreto, e rispettivi allestimenti; 
    b)  nella  misura  del  30  per  cento  per  l'acquisto  di  beni
strumentali; 
    c) nella misura del 5 per cento per l'acquisto di beni da  donare
a strutture sanitarie pubbliche.