Art. 4 Suddivisione delle risorse disponibili 1. Con atto di indirizzo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adattarsi ai sensi dell'art. 73, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017, e' stabilita annualmente la quota delle risorse finanziarie destinate alla concessione dei contributi per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attivita' sanitarie, beni strumentali e beni da donare a strutture sanitarie pubbliche. 2. Le risorse di cui al comma 1 sono cosi' suddivise: a) nella misura del 65 per cento per l'acquisto di autoambulanze e di autoveicoli per attivita' sanitarie di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, e rispettivi allestimenti; b) nella misura del 30 per cento per l'acquisto di beni strumentali; c) nella misura del 5 per cento per l'acquisto di beni da donare a strutture sanitarie pubbliche.