Art. 5 Presentazione delle domande 1. La domanda di concessione del contributo e' trasmessa annualmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale del Terzo settore e della responsabilita' sociale delle imprese, secondo le modalita' stabilite dal Ministero stesso. 2. Per le organizzazioni di volontariato aderenti alle reti associative di cui all'art. 41, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017, la presentazione della domanda di concessione del contributo avviene per il tramite delle reti medesime. 3. Alla domanda di cui ai commi 1 e 2 sono allegati i seguenti atti: a) documentazione recante i dati identificativi dell'ente richiedente; b) copia autentica o conforme all'originale, rilasciata ai sensi di legge, dell'atto di acquisto e della fattura di vendita, con la relativa quietanza, dei beni per i quali si chiede la concessione del contributo. In caso di acquisizione dei beni tramite leasing o finanziamento copia autentica o conforme all'originale, rilasciata ai sensi di legge, del contratto, con le fatture dei canoni pagati nell'anno di riferimento e le relative quietanze; c) per le sole fondazioni, copia autentica o conforme all'originale, rilasciata ai sensi di legge, dell'atto di acquisto e della fattura di vendita, con la relativa quietanza nonche' copia autentica o conforme all'originale rilasciata ai sensi di legge dell'atto di donazione del bene, irrevocabile e privo di condizioni e oneri in favore della struttura sanitaria pubblica. In alternativa potra' essere prodotta copia autentica o conforme all'originale rilasciata ai sensi di legge, del provvedimento o della delibera con cui la struttura sanitaria pubblica ha preso in carico il bene oggetto della donazione; d) dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'ente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, per ogni bene acquistato o acquisito, nella quale si attesti che per lo stesso bene sono state rispettate le condizioni di cui all'art. 1, comma 3 e all'art. 3, commi 4, 5 e 6 del decreto; e) dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'ente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa l'utilizzo diretto ed esclusivo del bene oggetto del contributo per le attivita' di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), b), c), d), y), del decreto legislativo n. 117 del 2017. Tale dichiarazione non e' richiesta nei casi di beni da donare a strutture sanitarie pubbliche. 4. Ciascuna delle reti associative di cui all'art. 41, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017 che ha ricevuto le domande di concessione del contributo da parte delle organizzazioni di volontariato a essa aderenti, trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale del Terzo settore e della responsabilita' sociale delle imprese, un'unica richiesta per l'importo complessivo del contributo ritenuto ammissibile, distinto per le tipologie di acquisto di cui all'art. 3, comma 1.