Art. 5 
 
                     Presentazione delle domande 
 
  1.  La  domanda  di  concessione  del   contributo   e'   trasmessa
annualmente al Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  -
Direzione generale del Terzo settore e della responsabilita'  sociale
delle imprese, secondo le modalita' stabilite dal Ministero stesso. 
  2.  Per  le  organizzazioni  di  volontariato  aderenti  alle  reti
associative di cui all'art. 41, comma 2, del decreto  legislativo  n.
117 del 2017, la  presentazione  della  domanda  di  concessione  del
contributo avviene per il tramite delle reti medesime. 
  3. Alla domanda di cui ai commi 1 e  2  sono  allegati  i  seguenti
atti: 
    a)  documentazione  recante  i  dati   identificativi   dell'ente
richiedente; 
    b) copia autentica o conforme all'originale, rilasciata ai  sensi
di legge, dell'atto di acquisto e della fattura di  vendita,  con  la
relativa quietanza, dei beni per i quali si chiede la concessione del
contributo. In caso  di  acquisizione  dei  beni  tramite  leasing  o
finanziamento copia autentica o conforme all'originale, rilasciata ai
sensi di legge, del contratto,  con  le  fatture  dei  canoni  pagati
nell'anno di riferimento e le relative quietanze; 
    c)  per  le  sole  fondazioni,   copia   autentica   o   conforme
all'originale, rilasciata ai sensi di legge, dell'atto di acquisto  e
della fattura di vendita, con la  relativa  quietanza  nonche'  copia
autentica o conforme  all'originale  rilasciata  ai  sensi  di  legge
dell'atto di donazione del bene, irrevocabile e privo di condizioni e
oneri in favore della struttura sanitaria  pubblica.  In  alternativa
potra' essere  prodotta  copia  autentica  o  conforme  all'originale
rilasciata ai sensi di legge, del provvedimento o della delibera  con
cui la struttura sanitaria  pubblica  ha  preso  in  carico  il  bene
oggetto della donazione; 
    d) dichiarazione resa  dal  legale  rappresentante  dell'ente  ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
n. 445, e  successive  modificazioni,  per  ogni  bene  acquistato  o
acquisito, nella quale si attesti che per lo stesso bene  sono  state
rispettate le condizioni di cui all'art. 1, comma  3  e  all'art.  3,
commi 4, 5 e 6 del decreto; 
    e) dichiarazione resa  dal  legale  rappresentante  dell'ente  ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
n. 445, circa l'utilizzo diretto ed esclusivo del  bene  oggetto  del
contributo per le attivita' di interesse generale di cui all'art.  5,
comma 1, lettere a), b), c), d), y), del decreto legislativo  n.  117
del 2017. Tale dichiarazione non e' richiesta nei  casi  di  beni  da
donare a strutture sanitarie pubbliche. 
  4. Ciascuna delle reti associative di cui all'art. 41, comma 2, del
decreto legislativo n. 117 del 2017 che ha  ricevuto  le  domande  di
concessione  del  contributo  da  parte   delle   organizzazioni   di
volontariato a essa aderenti, trasmette al  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali - Direzione  generale  del  Terzo  settore  e
della responsabilita' sociale delle imprese, un'unica  richiesta  per
l'importo complessivo del contributo ritenuto  ammissibile,  distinto
per le tipologie di acquisto di cui all'art. 3, comma 1.