Art. 8 
 
                      Erogazione del contributo 
 
  1.  Il  contributo  viene  erogato  tramite  accredito  bancario  o
postale, entro il termine di novanta giorni dalla  pubblicazione  sul
sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
del decreto direttoriale di cui all'art. 7. 
  2. L'erogazione dei contributi alle organizzazioni di  volontariato
aderenti alle reti associative di  cui  all'art.  41,  comma  2,  del
decreto legislativo n. 117 del 2017 avviene per il tramite delle reti
medesime. 
  3. I contributi attribuiti alle organizzazioni che hanno sede nelle
Province autonome di Trento e Bolzano  vengono  erogati  direttamente
alle predette province che provvedono al successivo trasferimento dei
contributi in favore dei beneficiari.