Art. 8 Erogazione del contributo 1. Il contributo viene erogato tramite accredito bancario o postale, entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del decreto direttoriale di cui all'art. 7. 2. L'erogazione dei contributi alle organizzazioni di volontariato aderenti alle reti associative di cui all'art. 41, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017 avviene per il tramite delle reti medesime. 3. I contributi attribuiti alle organizzazioni che hanno sede nelle Province autonome di Trento e Bolzano vengono erogati direttamente alle predette province che provvedono al successivo trasferimento dei contributi in favore dei beneficiari.