Art. 19 
 
  1. Al fine di avviare l'attivita' per rendere omogenei  e  coerenti
gli studi di microzonazione sismica preesistenti, con gli  «Indirizzi
e criteri per la microzonazione sismica»  e  successive  Linee  guida
integrative, con gli standard  di  rappresentazione  e  archiviazione
informatica e al fine di realizzare l'analisi della Condizione limite
per l'emergenza di cui all'art.  18,  le  risorse  stanziate  per  le
finalita' di cui all'art.  2,  comma  1,  lettera  a)  vengono  anche
utilizzate per i comuni di cui all'allegato 8, nei quali  sono  stati
effettuati gli studi di microzonazione sismica non certificati  nelle
modalita' di cui all'art. 6. 
  2. L'entita'  dei  contributi  massimi  per  lo  svolgimento  delle
attivita' di cui al comma 1 e' riportata  in  tabella  1  in  ragione
della popolazione residente sul territorio comunale secondo  l'ultimo
dato ISTAT disponibile alla  data  di  pubblicazione  della  presente
ordinanza. Il contributo  di  32.250,00  euro  si  applica  anche  ai
municipi e alle circoscrizioni con piu' di 100.000 abitanti. 
  3. I contributi di cui al comma 2 a valere sulle risorse  stanziate
all'art.  16,  comma  1,  lettera  a),  sono  concessi  anche   senza
cofinanziamento. 
  4. Le Regioni effettuano obbligatoriamente le attivita' di  cui  al
comma 1 su tutti i comuni ricadenti nel territorio di  competenza  di
cui all'allegato 8, oppure almeno fino alla concorrenza  dell'importo
complessivo di 100.000 euro.