Art. 2 
 
  1. L'importo disponibile per l'anno 2016 pari a euro 43,56 milioni,
al netto della quota dell'1% pari ad euro 0,44 milioni, che, ai sensi
dell'art. 2, comma 1, della legge 5 gennaio 2017, n. 4, e'  destinata
al finanziamento dell'acquisto da parte  delle  universita'  e  degli
enti pubblici di ricerca della strumentazione tecnica necessaria  per
attivita' di ricerca finalizzate alla previsione e  alla  prevenzione
dei rischi geologici, e' utilizzata per finanziare le seguenti azioni
nei limiti d'importo previsti dall'art. 16: 
    a) indagini di microzonazione sismica e analisi della  Condizione
limite per l'emergenza; 
    b)  interventi  strutturali  di   rafforzamento   locale   o   di
miglioramento   sismico,   o,   eventualmente,   di   demolizione   e
ricostruzione, degli edifici di interesse strategico  e  delle  opere
infrastrutturali la cui  funzionalita'  durante  gli  eventi  sismici
assume rilievo fondamentale per le finalita' di protezione  civile  e
degli edifici  e  delle  opere  che  possono  assumere  rilevanza  in
relazione alle conseguenze di un collasso, di cui all'art.  2,  comma
3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20  marzo
2003, n. 3274 ed alle delibere regionali in  materia,  di  proprieta'
pubblica. Gli edifici scolastici pubblici sono ammessi ai  contributi
fino ad un massimo del 40% della quota definita all'art. 16, comma 1,
lettera b), dedotto l'importo destinato dalle regioni agli interventi
sugli edifici privati con le modalita' di cui al comma 5 del presente
articolo, con priorita' per quegli edifici che nei piani di emergenza
di protezione civile ospitano  funzioni  strategiche.  E',  altresi',
consentita la delocalizzazione degli edifici oggetto di demolizione e
ricostruzione, nei casi in cui sia garantito, ad invarianza di spesa,
un maggiore livello di sicurezza sismica, con contestuale divieto  di
ricostruzione nel sito originario e un  miglioramento  di  efficienza
del  sistema  di  gestione  dell'emergenza,  eventualmente   valutato
attraverso l'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza  di  cui
all'art. 18. Nei casi di edifici di interesse storico,  vincolati  ai
sensi del decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.  42  s.m.i.,  e'
ammessa  la  delocalizzazione  senza  la  demolizione   dell'edificio
esistente, purche' nell'edificio interessato non siano piu'  ospitate
funzioni strategiche e rilevanti, come definito dall'art. 2, comma 3,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio  dei  ministri  20  marzo
2003, n. 3274 ed alle Delibere regionali in  materia,  di  proprieta'
pubblica. La ricostruzione puo'  essere  attuata  attraverso  appalto
pubblico ovvero mediante contratto di acquisto  di  cosa  futura,  ai
sensi dell'art. 1472 c.c., o il contratto di  disponibilita'  di  cui
all'art. 188 del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50; 
    c)  interventi  strutturali  di   rafforzamento   locale   o   di
miglioramento   sismico,   o,   eventualmente,   di   demolizione   e
ricostruzione di edifici privati di cui al comma 4. 
  2. I contributi di cui al comma 1 non possono essere  destinati  ad
edifici o ad  opere  situati  in  Comuni  nei  quali  l'accelerazione
massima al suolo «ag» di cui all'allegato 2, sub 2  sia  inferiore  a
0,125g. Nell'allegato 7 sono riportati i valori di «ag» ed i  periodi
di non classificazione sismica dei Comuni  con  ag  non  inferiore  a
0,125g. Possono essere finanziati anche edifici ed opere di interesse
strategico in Comuni che non ricadono in tale categoria, a condizione
che  l'amplificazione  sismica  nel   sito   dell'opera,   dimostrata
attraverso studi della risposta sismica locale  effettuati  ai  sensi
delle  Norme  tecniche  per  le  costruzioni  emanate   con   decreto
ministeriale 14 gennaio  2008  e  relativa  circolare,  determini  un
valore massimo di accelerazione a terra di progetto Sag non inferiore
a 0,125g. 
  3. I contributi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 non possono
essere destinati ad opere o edifici che siano oggetto  di  interventi
strutturali gia' eseguiti, o in  corso  alla  data  di  pubblicazione
della presente ordinanza o che usufruiscono di contributi a carico di
risorse pubbliche per la stessa finalita'. 
  4. I contributi di cui alla lettera c) del  comma  1  sono  erogati
solo per edifici che non ricadano nella fattispecie di  cui  all'art.
51 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
nei quali, alla data di pubblicazione della presente ordinanza, oltre
due terzi dei millesimi di proprieta' delle unita'  immobiliari  sono
destinati a residenza stabile e continuativa di nuclei familiari, e/o
all'esercizio  continuativo  di  arte  o  professione   o   attivita'
produttiva. 
  5. Nel caso delle attivita' produttive di cui al comma  precedente,
possono accedere ai contributi solo i soggetti che non  ricadono  nel
regime degli «aiuti di Stato». A tal fine la domanda di contributo di
cui all'Allegato 4 e' corredata da idonea dichiarazione. 
  6. Le Regioni  possono  attivare  per  l'annualita'  2016,  con  le
modalita' di cui agli articoli 12, 13 e 14, i contributi di cui  alla
lettera c) del comma 1, in misura minima del 20% e massima del 40%del
finanziamento ad esse assegnato, come determinato all'art. 16,  comma
1, lettera b). 
  7. Per la copertura degli oneri relativi alla realizzazione,  anche
con  modalita'   informatiche   o   con   l'ausilio   di   specifiche
professionalita',  delle  procedure  connesse  alla  concessione  dei
contributi di cui alla presente ordinanza,  le  Regioni  e  gli  enti
locali  interessati  possono  utilizzare  fino  al  2%  della   quota
assegnata. Le Regioni definiscono le modalita'  di  ripartizione  del
suddetto contributo anche attraverso appositi  accordi  con  le  ANCI
regionali per il sostegno alle attivita' dei  Comuni  previste  dalla
presente ordinanza. 
  8. I contributi di cui alla lettera a) del comma 1 sono  utilizzati
per l'aggiornamento e la manutenzione degli studi  di  microzonazione
sismica e delle analisi  della  condizione  limite  per  l'emergenza,
qualora le Regioni abbiano concluso la programmazione  relativa  agli
studi di microzonazione sismica di livello 2 e/o 3 e alla  condizione
limite per l'emergenza in tutti i comuni di  cui  all'allegato  7  di
propria  competenza  territoriale.  I  criteri  di  aggiornamento   e
manutenzione sono definiti dalla commissione tecnica di cui  all'art.
5 commi 7 e 8 dell'O.P.C.M n. 3907/2010, istituita  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 21 aprile 2011, e sono  emanati
con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile.