(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
 
  Obiettivi e criteri definiti dalla Commissione di cui all'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3843/2010 Fermo restando
l'obiettivo  della  riduzione  del  rischio  sismico  attraverso  sia
interventi sulle strutture  ed  infrastrutture,  sia  sulla  migliore
conoscenza dei fattori di rischio,  la  Commissione  ha  stabilito  i
criteri qualificanti seguenti: 
1. Potranno essere finanziati interventi sia su edifici privati,  sia
  su strutture e infrastrutture pubbliche. 
2. I contributi  per  gli  edifici  privati  di  abitazione  verranno
  graduati in relazione ad un indice di rischio a  scala  locale  (ad
  esempio provinciale) basato su valutazioni a livello  nazionale  su
  dati del censimento ISTAT. 
3. Per una programmazione piu' adeguata  alle  singole  tipologie  di
  edifici pubblici si  dovra'  al  piu'  presto  ottenere  un  quadro
  complessivo del rischio sismico associato alle diverse tipologie di
  costruzioni di competenza delle diverse amministrazioni (ad esempio
  scuole, ospedali). 
4. I criteri di assegnazione delle priorita' e di  graduazione  degli
  interventi nelle diverse aree territoriali (province o regioni) per
  gli edifici pubblici dovranno tener conto, oltre che del rischio di
  danneggiamento, anche dell'esposizione  e  dunque  del  rischio  di
  perdite umane o, per  gli  edifici  strategici,  delle  conseguenze
  sulle attivita' di protezione civile successive a un terremoto. 
5. Nella definizione delle priorita' su edifici  privati  e  pubblici
  dovra' essere tenuto conto, attraverso opportuni  strumenti,  anche
  del rischio di sistema, in  particolare  in  relazione  al  rischio
  indotto dai crolli su  strade  importanti  ai  fini  dei  piani  di
  protezione civile. Particolare attenzione  sara'  posta  su  quelle
  situazioni critiche anche  collegate  ad  un  concomitante  rischio
  vulcanico. 
6. Per la prima annualita' ci si affidera' a stime  di  pericolosita'
  di tipo stazionario gia' disponibili (progetto DPC-INGV S1),  ed  a
  valutazioni di vulnerabilita' anch'esse gia' disponibili a  livello
  nazionale. Le previsioni di pericolosita' a medio  termine  saranno
  prese in considerazione a partire dal 2011, previa  valutazione  di
  consenso del mondo scientifico. 
7. Sempre per la prima annualita' sara' possibile  finanziare,  oltre
  agli interventi su strutture  ed  infrastrutture  pubbliche,  ed  a
  quelli su edifici privati, anche studi  di  microzonazione  sismica
  che consentono una migliore  stima  della  severita'  delle  azioni
  sismiche  a  partire  dalla  pericolosita'  di  base.  Inoltre  gli
  interventi su edifici e opere  pubbliche  strategiche  e  rilevanti
  saranno basati sugli esiti delle verifiche di sicurezza  effettuate
  ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio  dei  Ministri
  n. 3274 o coerenti con i suoi criteri generali.  E'  opportuno  che
  tali verifiche siano controllate da commissioni di esperti. 
8. Ai fini del conseguimento piu' rapido degli obiettivi di riduzione
  della  vulnerabilita',  si  potra'  far  ricorso  a  interventi  di
  rafforzamento locale, cosi'  come  definiti  nelle  Norme  tecniche
  delle costruzioni (DM 14.01.08), secondo  i  criteri  applicati  in
  Abruzzo nel ripristino delle scuole  e  degli  edifici  privati  ai
  sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei  Ministri  n.
  3790; il rafforzamento locale potra' essere applicato a  condizione
  che siano soddisfatte alcune condizioni minime essenziali  relative
  alle   caratteristiche   dell'organismo   strutturale,   e    sara'
  finalizzato  alla  eliminazione  o  drastica  riduzione  di  alcune
  carenze strutturali tipiche delle costruzioni esistenti in  c.a.  o
  in muratura. A tal fine sara' opportuno emanare delle  Linee  guida
  per  gli  interventi  di   rafforzamento   locale   contenenti   le
  caratteristiche  minime  delle  costruzioni,le  indagini  di  base,
  tipologie di intervento ammissibili, stime  speditive  quantitative
  del rischio sismico). 
9. I contributi per l'intervento sulle singole opere potranno  essere
  basati su costi parametrici calibrati  per  conseguire  un  livello
  minimo di miglioramento sismico, ferma restando la possibilita'  di
  raggiungere livelli superiori di  sicurezza,  o  di  effettuare  la
  demolizione e ricostruzione. I  maggiori  costi  saranno  a  carico
  dell'ente beneficiario del contributo. 
10. I costi parametrici dovranno  essere  graduati  in  relazione  ai
  diversi obiettivi di sicurezza  da  conseguire  e  della  tipologia
  d'intervento (rafforzamento o miglioramento sismico). 
11. Al fine di stabilire una linea di  azione  in  conseguenza  della
  presa d'atto degli esiti della verifica sismica da parte  dell'ente
  proprietario, occorre definire soglie "accettabili" di rischio,  al
  di sotto delle quali non e' necessario intervenire ed i criteri  di
  sicurezza da adottare per le costruzioni  chiaramente  deficitarie:
  ad esempio prevedere tempi  rapidi  per  intervenire,  trascorsi  i
  quali infruttuosamente la costruzione viene resa inutilizzabile per
  gli scopi attuali.