(Allegato 5)
                                                           Allegato 5 
 
  Condizioni per l'applicabilita' del rafforzamento  locale  (assenza
di carenze gravi) - articolo 11, comma 2 
                          Per gli interventi di rafforzamento  locale
su edifici, la verifica di assenza di  carenze  gravi  richiamate  al
comma 3  dell'articolo  9  puo'  essere  considerata  soddisfatta  se
l'edificio rispetta contemporaneamente tutte le condizioni di seguito
riportate. Tali condizioni sono valide solo ai  fini  del  contributo
concesso con la presente ordinanza. 
    a. per edifici in muratura con le seguenti caratteristiche: 
      • Altezza non oltre 3 piani fuori terra (1) , 
      • assenza di pareti portanti in falso, 
      • assenza  di  murature  portanti  costituite  da  elementi  in
  laterizio non strutturale, 
      • assenza di danni strutturali medio - gravi visibili, 
      •  tipologie  di  muratura  ricomprese  nella  tabella  C8A.2.1
  dell'appendice C.8.A.2 alla circolare 2 febbraio 2009 n. 617  delle
  Norme Tecniche per le costruzioni emanate con D.M.  14.1.2008,  con
  esclusione della prima tipologia di muratura - Muratura in pietrame
  disordinata (ciottoli, pietre erratiche e irregolari), 
      • valore della compressione media nei setti murari per  effetto
  dei soli carichi permanenti e variabili non superiore a  1/5  della
  resistenza media a compressione; quest'ultima puo' essere ricavata,
  in mancanza di piu' accurate  valutazioni,  dalla  tabella  C8A.2.1
  della citata appendice alla circolare n. 617, 
      • buone condizioni di conservazione. 
    b.  Per  edifici  in  calcestruzzo  armato,  in  acciaio   o   in
  combinazione con le seguenti caratteristiche: 
      • realizzazione successiva al 1970; 
      • struttura caratterizzata da un sistema resistente alle  forze
  orizzontali in entrambe le direzioni ortogonali, 
      • altezza non oltre 4 piani fuori terra; 
      • forma in pianta relativamente compatta; 
      • assenza di danni strutturali medio - gravi visibili, 
      • tensione media di  compressione  negli  elementi  strutturali
  verticali portanti in cemento armato per effetto dei  soli  carichi
  permanenti e variabili inferiore a 4 MPa; 
      • tensione media di  compressione  negli  elementi  strutturali
  verticali  portanti  in  acciaio  per  effetto  dei  soli   carichi
  permanenti  e  variabili  inferiore  a  1/3   della   tensione   di
  snervamento e snellezza massima delle colonne inferiore a 100 
      • buone condizioni di conservazione. 
  c)   Per   edifici   a   struttura    mista    devono    sussistere
contemporaneamente  le  condizioni  specificate  in   precedenza   ed
applicabili  a  ciascuna   tipologia   strutturale   costituente   la
struttura. 
  d) solo le soffitte e i sottotetti  accessibili  (munite  di  scala
fissa) e quelle  abitabili  costituiscono,  ai  fini  della  presente
Ordinanza, un piano  che  rientra  nel  conteggio  complessivo  delle
superfici ammissibili a contributo. 
 

(1) Riguardo alla determinazione del numero dei piani da  considerare
    fuori  terra,  il  progettista  effettuera'  le  sue  valutazioni
    considerando il possibile coinvolgimento del  piano  seminterrato
    nei probabili meccanismi di danneggiamento/collasso  che  possano
    svilupparsi  nell'edificio  soggetto  all'azione  del  terremoto,
    tenendo conto dell'azione di contenimento del  terreno.  In  ogni
    modo, possono considerarsi piani interrati  solo  quelli  in  cui
    l'altezza fuori terra (ovvero l'altezza  media  fuori  terra  nel
    caso di edifici posti su pendio) e' inferiore ad  ½  dell'altezza
    totale di piano.