(Disciplinare-art. 4)
 
                               Art. 4. 
 
                         Prova dell'origine 
 
    Ogni fase del processo produttivo viene  monitorata  documentando
per ognuna, gli input e gli  output.  In  questo  modo  e  attraverso
l'iscrizione  in  appositi  elenchi  gestiti   dalla   struttura   di
controllo, degli appezzamenti, dei produttori e dei confezionatori la
tenuta  dei  registri  di  produzione   e   confezionamento   nonche'
attraverso la dichiarazione tempestiva alla  struttura  di  controllo
delle quantita'  prodotte,  e'  garantita  la  rintracciabilita'  del
prodotto.  Tutte  le  persone  fisiche  o  giuridiche,  iscritte  nei
relativi elenchi  sono  assoggettate  al  controllo  da  parte  delle
struttura di controllo, secondo quanto disposto dal  disciplinare  di
produzione e dal relativo piano di controllo.