IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e successive modificazioni, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, che, all'art. 63, comma 2, dispone che per le prestazioni e i servizi in materia di nautica da diporto gli interessati sono tenuti al pagamento dei diritti e compensi previsti dalla tabella A, allegato XVI del decreto medesimo; Visto il decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, recante revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'art. 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167 e, in particolare, l'art. 53; Visto l'art. 63, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, che prevede l'aggiornamento degli importi della tabella A, da attuarsi ogni due anni, mediante decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nel periodo di riferimento; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2017, recante aggiornamento ISTAT gli importi dei diritti e dei compensi per prestazioni e servizi in materia di nautica da diporto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 190 del 16 agosto 2017; Considerato che il citato decreto ha aggiornato gli importi dei diritti e dei compensi previsti dalla tabella A del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sino al 31 dicembre 2015; Considerato che le variazioni percentuali annuali accertate dall'ISTAT dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati relativamente al biennio 2016/2017 sono pari al: - 0,1% per il 2016 e 1,1% per il 2017; Considerato che agli importi della tabella A risultanti dall'aggiornamento sono state applicate le regole generali sugli arrotondamenti come previsto dell'art. 5 del regolamento CE n. 1103/97; Valutata infine la necessita' di procedere all'aggiornamento mediante applicazione dell'indice annuale, come disposto dell'art. 63, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, relativamente al periodo 1° gennaio 2016-31 dicembre 2017; Decreta: Art. 1 1. I diritti e i compensi per le prestazioni ed i servizi in materia di nautica da diporto, di cui all'allegato XVI del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono aumentati dello -0,1% e del'1,1% per il biennio 2016-2017, secondo la nuova tabella A allegata al presente decreto.