IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,  e  successive
modificazioni, recante codice della nautica da diporto ed  attuazione
della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8  luglio
2003, n.  172,  che,  all'art.  63,  comma  2,  dispone  che  per  le
prestazioni e  i  servizi  in  materia  di  nautica  da  diporto  gli
interessati sono tenuti al pagamento dei diritti e compensi  previsti
dalla tabella A, allegato XVI del decreto medesimo; 
  Visto il decreto legislativo  3  novembre  2017,  n.  229,  recante
revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.
171, recante codice della nautica  da  diporto  ed  attuazione  della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio  2003,
n. 172, in attuazione dell'art. 1 della legge 7 ottobre 2015, n.  167
e, in particolare, l'art. 53; 
  Visto l'art. 63, comma 3, del decreto legislativo 18  luglio  2005,
n. 171, che prevede l'aggiornamento degli importi della tabella A, da
attuarsi  ogni  due  anni,  mediante  decreto  del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti adottato di concerto con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e in misura pari all'intera variazione,
accertata dall'ISTAT,  dell'indice  dei  prezzi  al  consumo  per  le
famiglie di operai e impiegati nel periodo di riferimento; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
10 luglio 2017, recante aggiornamento ISTAT gli importi dei diritti e
dei compensi per prestazioni e  servizi  in  materia  di  nautica  da
diporto,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
italiana n. 190 del 16 agosto 2017; 
  Considerato che il citato decreto ha  aggiornato  gli  importi  dei
diritti  e  dei  compensi  previsti  dalla  tabella  A  del   decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sino al 31 dicembre 2015; 
  Considerato  che  le  variazioni  percentuali   annuali   accertate
dall'ISTAT dell'indice nazionale dei prezzi al consumo  per  famiglie
di operai e impiegati relativamente al biennio  2016/2017  sono  pari
al: - 0,1% per il 2016 e 1,1% per il 2017; 
  Considerato  che  agli   importi   della   tabella   A   risultanti
dall'aggiornamento sono state  applicate  le  regole  generali  sugli
arrotondamenti come  previsto  dell'art.  5  del  regolamento  CE  n.
1103/97; 
  Valutata  infine  la  necessita'  di  procedere   all'aggiornamento
mediante applicazione dell'indice annuale,  come  disposto  dell'art.
63, comma  3,  del  decreto  legislativo  18  luglio  2005,  n.  171,
relativamente al periodo 1° gennaio 2016-31 dicembre 2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. I diritti e i compensi  per  le  prestazioni  ed  i  servizi  in
materia di nautica da diporto, di cui all'allegato  XVI  del  decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171,  sono  aumentati  dello  -0,1%  e
del'1,1% per  il  biennio  2016-2017,  secondo  la  nuova  tabella  A
allegata al presente decreto.