Art. 3 1. Il riconoscimento ha validita' quinquennale a decorrere dalla data di scadenza del precedente decreto di riconoscimento (26 marzo 2018) e quindi fino al 25 marzo 2023. 2. Il riconoscimento e' rinnovato su richiesta dell'organismo secondo le modalita' indicate all'art. 6 del decreto ministeriale 21 dicembre 2012. Roma, 19 luglio 2018 Il direttore generale: Pujia