Art. 3 
 
  1. Il riconoscimento ha validita' quinquennale  a  decorrere  dalla
data di scadenza del precedente decreto di riconoscimento  (26  marzo
2018) e quindi fino al 25 marzo 2023. 
  2. Il  riconoscimento  e'  rinnovato  su  richiesta  dell'organismo
secondo le modalita' indicate all'art. 6 del decreto ministeriale  21
dicembre 2012. 
    Roma, 19 luglio 2018 
 
                                         Il direttore generale: Pujia