Allegato ACCORDO PER LA DELEGA DEI COMPITI DI CERTIFICAZIONE STATUTARIA PER LE NAVI REGISTRATE IN ITALIA TRA IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'ORGANISMO RICONOSCIUTO AMERICAN BUREAU OF SHIPPING Premessa 1. Il presente Accordo viene stipulato in conformita' alla normativa nazionale vigente ed e' stato predisposto sulla base del Modello di cui alla Circolare IMO MSC/Circ.710 - MEPC/Circ.307, in ottemperanza a quanto previsto dalle seguenti Risoluzioni IMO e relativi allegati: - A.739(18) "Linee guida per l'autorizzazione degli organismi riconosciuti che operano per conto delle Amministrazioni", come emendata dalla Risoluzione MSC.208(81); - A.789(19) "Specificazioni sulle funzioni di certificazione e visite degli organismi riconosciuti che operano per conto dell'Amministrazione" - A.1070 (28)"Codice per l'implementazione degli strumenti obbligatori IMO"; - Codice IMO per gli organismi riconosciuti, di cui alle Risoluzioni MSC.349(92) e MEPC 237(65) rispettivamente del 17 maggio 2013 e del 21 giugno 2013 ad eccezione della parte 2, sezioni 1.1, 1.3, 3.9.3.1, 3.9.3.2 e 3.9.3.3. 2. Il presente Accordo e' valido tra l'organismo riconosciuto American Bureau of Shipping, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Stipulano il presente Accordo: - per conto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la dott.ssa Maria Carmela Giarratano, dirigente generale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in qualita' di Direttore della Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare. - per conto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'Arch. Mauro Coletta, dirigente generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in qualita' di Direttore della Direzione Generale per la vigilanza delle Autorita' Portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne. - per conto dell'Organismo American Bureau of Shipping, l'Ing. Paolo Puccio, Country Manager di ABS Italy, il quale agisce in base alla Procura speciale del 13 marzo 2017 da parte di Richard David Pride, Presidente del Consiglio di Amministrazione di ABS Italy, delegato con Power of Attorney del 22 febbraio 2016 da Christopher J. Wiernicki, Chairman President Chief Executive Officer dell'American Bureau of Shipping. 3. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti della Repubblica Italiana di seguito sono indicati per brevita' "Amministrazione", American Bureau of Shipping di seguito e' indicato per brevita' "ABS", la Convenzione internazionale sul controllo dei sistemi antivegetativi nocivi sulle navi, adottata a Londra il 5 ottobre 2001 dall'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) ed entrata in vigore il 17 settembre 2008, di seguito e' denominata per brevita' "Convenzione". 4. L'ABS e' Organismo Riconosciuto conformemente al Regolamento (CE) n. 391/2009, relativo alle disposizioni e alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi. 5. L'ABS e' stato gia' autorizzato all'espletamento dei compiti di ispezione e controllo propedeutici al rilascio nonche' al rilascio, per conto dell'Amministrazione, dei certificati di cui all'articolo 1 lettera a) del Decreto Legislativo 14 giugno 2011 n.104, come modificato dal decreto legislativo 12 novembre 2015, n. 190. 6. All'ABS sono stati gia' affidati i compiti di ispezione e controllo ai fini del rilascio, da parte dell'Amministrazione, dei certificati di legge di cui all'articolo 1 lettera b) del Decreto Legislativo 14 giugno 2011 n.104, come modificato dal decreto legislativo 12 novembre 2015, n. 190. 7. Il Regolamento (CE) n. 782/2003 e ss.mm.ii. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 aprile 2003 sul divieto dei composti organostannici sulle navi vieta a decorrere dal 1 luglio 2003 l'applicazione o riapplicazione sulle navi di sistemi antivegetativi a base di composti organostannici e che le navi siano sottoposte a ispezione e certificazione prima di essere messe in servizio per la prima volta o quando sono modificati o sostituiti i sistemi antivegetativi. 8. Il presente Accordo e' composto da 14 articoli e da n. 1 Allegato, che costituiscono parte integrante dell'Accordo stesso. Articolo 1. - Finalita' dell'Accordo 1.1. La finalita' del presente Accordo e' quella di autorizzare l'ABS allo svolgimento dei compiti di ispezione e l'esecuzione delle visite propedeutiche al rilascio, nonche' all'emissione, per conto dell'Amministrazione, delle certificazioni, delle navi registrate in Italia, in conformita' con quanto previsto dalla Convenzione e dal Regolamento (CE) n. 782/2003 e ss.mm.ii. 1.2. Il presente Accordo definisce l'ambito, i termini, le condizioni e i requisiti della suddetta autorizzazione concessa ad ABS.