Articolo 10. - Sospensione e revoca dell'autorizzazione 10.1 Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, quando ritiene che un Organismo Riconosciuto non possa piu' essere autorizzato a svolgere per suo conto i compiti ad esso delegati dal presente Accordo, sospende, con decreto, di concerto con il Ministero del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per i profili di competenza, l'autorizzazione previa contestazione all'Organismo dei relativi motivi e fissando un termine di trenta giorni per ricevere eventuali elementi giustificativi e controdeduzioni. 10.2 La sospensione puo' essere giustificata anche da motivi di grave rischio per la sicurezza o per l'ambiente. In tale caso, l'Amministrazione adotta il provvedimento di sospensione, prescindendo dalla contestazione di cui al comma 1. 10.3 Nel caso in cui l'Amministrazione proceda alla sospensione di cui al comma 1, perche' ritiene che l'Organismo Riconosciuto non svolga piu' con efficacia ed in modo soddisfacente i compiti ad esso delegati, essa indica nel provvedimento di sospensione i modi e i termini entro i quali l'Organismo dovra' ottemperare per risolvere le carenze contestate nel provvedimento stesso. Decorso inutilmente il termine stabilito nel provvedimento di sospensione, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con decreto di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per i profili di competenza, revoca l'autorizzazione. 10.4 Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con decreto di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, revoca l'autorizzazione in caso di revoca del riconoscimento di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 391/2009 e in caso di revoca dell'autorizzazione e dell'affidamento di cui ai punti 5 e 6 della Premessa.