(Accordo-art. 10)
       Articolo 10. - Sospensione e revoca dell'autorizzazione 
 
  10.1 Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, quando ritiene che un Organismo  Riconosciuto  non  possa  piu'
essere autorizzato a  svolgere  per  suo  conto  i  compiti  ad  esso
delegati dal presente Accordo, sospende, con decreto, di concerto con
il Ministero del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per i
profili  di   competenza,   l'autorizzazione   previa   contestazione
all'Organismo dei relativi motivi e fissando  un  termine  di  trenta
giorni   per   ricevere   eventuali   elementi    giustificativi    e
controdeduzioni. 
  10.2 La sospensione puo' essere giustificata  anche  da  motivi  di
grave rischio per la  sicurezza  o  per  l'ambiente.  In  tale  caso,
l'Amministrazione   adotta   il   provvedimento    di    sospensione,
prescindendo dalla contestazione di cui al comma 1. 
  10.3 Nel caso in cui l'Amministrazione proceda alla sospensione  di
cui al comma 1, perche'  ritiene  che  l'Organismo  Riconosciuto  non
svolga piu' con efficacia ed in modo soddisfacente i compiti ad  esso
delegati, essa indica nel provvedimento di sospensione  i  modi  e  i
termini entro i quali l'Organismo dovra' ottemperare per risolvere le
carenze contestate nel provvedimento stesso. 
  Decorso inutilmente  il  termine  stabilito  nel  provvedimento  di
sospensione, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e  del  Mare,  con  decreto  di  concerto  con  il  Ministero   delle
Infrastrutture e dei Trasporti per i profili  di  competenza,  revoca
l'autorizzazione. 
  10.4 Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, con decreto di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti,  revoca   l'autorizzazione   in   caso   di   revoca   del
riconoscimento di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 391/2009
e in caso di revoca dell'autorizzazione e dell'affidamento di cui  ai
punti 5 e 6 della Premessa.