Articolo 11. - Spese 11.1 I costi per le procedure di autorizzazione, per il monitoraggio e le verifiche di cui all'art. 5 e per il rilascio del certificato, sono a carico di ABS. 11.2 Fino all'entrata in vigore di uno specifico decreto tariffe, alla copertura dei costi di cui al comma 11.1 restano a carico di ABS le spese di missione sostenute per le verifiche di cui all'articolo 5 del presente Accordo. 11.3 Il mancato o incompleto pagamento delle tariffe e dei costi di cui al precedente comma 10.1 e comma 10.2, entro 60 (sessanta) giorni dalla data del decreto interministeriale di cui ai citati commi, comporta la revoca dell'autorizzazione.