(Accordo-art. 11)
                        Articolo 11. - Spese 
 
  11.1  I  costi  per  le  procedure  di   autorizzazione,   per   il
monitoraggio e le verifiche di cui all'art. 5 e per il  rilascio  del
certificato, sono a carico di ABS. 
  11.2 Fino all'entrata in vigore di uno specifico  decreto  tariffe,
alla copertura dei costi di cui al comma 11.1 restano a carico di ABS
le spese di missione sostenute per le verifiche di cui all'articolo 5
del presente Accordo. 
  11.3 Il mancato o incompleto pagamento delle tariffe e dei costi di
cui al precedente comma 10.1 e comma 10.2, entro 60 (sessanta) giorni
dalla data del decreto interministeriale  di  cui  ai  citati  commi,
comporta la revoca dell'autorizzazione.