(Accordo-art. 12)
    Articolo 12. - Durata, emendamenti e cessazione dell'Accordo 
 
  12.1 Fatta salva la  facolta'  dell'Amministrazione  di  sospendere
l'autorizzazione qualora ritenga che i compiti delegati  non  vengano
svolti da ABS con efficacia ed in  modo  soddisfacente,  il  presente
Accordo ha una durata di  cinque  anni  a  decorrere  dalla  data  di
stipula. Trascorso tale  periodo,  l'Amministrazione  si  riserva  di
valutare se confermare o meno la delega ad ABS dei  compiti  previsti
all'articolo 2 del presente  Accordo  in  base  alle  esigenze  della
propria flotta. 
  12.2  Ciascuna  delle  parti  puo'  recedere  dall'Accordo  dandone
comunicazione scritta all'altra parte, con un preavviso di almeno  12
(dodici) mesi. 
  12.3 Fatto salvo quanto previsto all'articolo 2.6,  dalla  data  di
decorrenza dell'Accordo fino alla  scadenza  del  quarto  anno  dello
stesso, ciascuna delle parti puo' manifestare la  propria  intenzione
di  modificare  in  tutto  o  in  parte  o  integrare   i   contenuti
dell'Accordo, dandone comunicazione per iscritto all'altra parte.  In
tal caso, qualora entro il primo semestre del quinto anno  di  durata
dell'Accordo, si pervenga ad accordo scritto tra le  parti  circa  le
modifiche da apportare, il  nuovo  testo  sostituisce  o  integra  il
presente Accordo, a decorrere, nel caso di  rinnovo,  dalla  scadenza
naturale del quinquennio in essere. 
  12.4  Il  rinnovo  dell'Accordo   avviene   comunque   su   istanza
dell'Organismo,  da  presentare  almeno  6  (sei)  mesi  prima  della
scadenza dell'Accordo vigente.