Articolo 3. - Interpretazioni ed equivalenze 3.1 ABS riconosce che l'interpretazione degli strumenti applicabili e la determinazione delle equivalenze o l'accettazione di sostituzioni di requisiti richiesti per lo svolgimento delle attivita' oggetto del presente Accordo sono prerogativa dell'Amministrazione e collabora alla loro definizione ove necessario. 3.2 Nei casi in cui, temporaneamente, uno o piu' requisiti della Convenzione non possono essere soddisfatti per particolari e imprevedibili circostanze, l'ABS deve specificare quali misure alternative e/o equipaggiamenti possono essere applicati al fine di permettere alla nave di raggiungere il porto ove poter rettificare le irregolarita' che hanno interessato il sistema anti-vegetativo della nave. Tali misure devono essere preventivamente approvate dell'Amministrazione.