(Accordo-art. 3)
            Articolo 3. - Interpretazioni ed equivalenze 
 
  3.1 ABS riconosce che l'interpretazione degli strumenti applicabili
e  la  determinazione   delle   equivalenze   o   l'accettazione   di
sostituzioni  di  requisiti  richiesti  per  lo   svolgimento   delle
attivita'   oggetto   del   presente   Accordo    sono    prerogativa
dell'Amministrazione  e   collabora   alla   loro   definizione   ove
necessario. 
  3.2 Nei casi in cui, temporaneamente, uno o  piu'  requisiti  della
Convenzione  non  possono  essere  soddisfatti  per   particolari   e
imprevedibili  circostanze,  l'ABS  deve  specificare  quali   misure
alternative e/o equipaggiamenti possono essere applicati al  fine  di
permettere alla nave di raggiungere il porto ove poter rettificare le
irregolarita' che hanno interessato il sistema anti-vegetativo  della
nave.   Tali   misure   devono   essere   preventivamente   approvate
dell'Amministrazione.