(Accordo-art. 4)
                Articolo 4. - Informazioni e contatti 
 
  4.1  I  punti  di  contatto  dell'Amministrazione  sono  comunicati
tempestivamente   dall'Amministrazione   all'indirizzo    di    posta
certificata dell'ABS. Variazioni rispetto a tali  punti  di  contatto
devono essere preventivamente comunicate. 
  4.2 ABS, riferisce all'Amministrazione le informazioni relative  ai
compiti  autorizzati  secondo  le  specifiche,  le  modalita'  e   la
frequenza riportate nell'Allegato 1 del presente Accordo. 
  4.3 Per le navi  registrate  in  Italia  e  classificate  con  ABS,
l'Organismo garantisce all'Amministrazione l'accesso, su richiesta, a
tutti i piani e i documenti, inclusi i rapporti  d'ispezione  per  il
rilascio del certificato da parte dell'organismo stesso, come  meglio
specificato nell'Allegato 1. 
  4.4 Per le navi non  registrate  in  Italia,  l'Amministrazione  ha
accesso, su richiesta e con  il  relativo  consenso  dello  Stato  di
bandiera e dell'armatore, alle informazioni  a  disposizione  di  ABS
riguardanti le suddette navi in classe con l'organismo stesso. 
  4.5 ABS invia con frequenza annuale all'Amministrazione,  in  forma
cartacea e/o in formato elettronico, tutte le norme e  i  regolamenti
applicabili alle navi o fornisce l'accesso in via informatica a dette
norme e regolamenti. 
  4.6 L'Amministrazione  fornisce  ad  ABS  tutta  la  documentazione
necessaria affinche' lo stesso possa svolgere l'attivita' delegata. 
  4.7 ABS si impegna a  sottoporre  all'Amministrazione,  redatti  in
lingua italiana o inglese, tutte le norme tecniche, le istruzioni e i
modelli di rapporto relativi  ai  servizi  di  certificazione  svolti
dall'Organismo nell'ambito della Convenzione, nonche'  a  trasmettere
tempestivamente eventuali integrazioni e variazioni. 
  4.8 L'ABS dichiara di essere consapevole dell'importanza  rivestita
dall'adempimento agli obblighi di informazione  di  cui  al  presente
articolo (specificati nell'Allegato 1 del presente Accordo)  al  fine
di  consentire  all'Amministrazione  di  verificare  che  i   servizi
statutari autorizzati siano svolti con propria soddisfazione e che il
mancato  rispetto  di  tali  obblighi  giustifica   l'Amministrazione
all'attivazione della procedura di sospensione della  delega  secondo
le modalita' previste dall'articolo 10 del presente Accordo. 
  4.9  L'Amministrazione  e  l'ABS  riconoscono  l'importanza   della
collaborazione tecnica e concordano  di  cooperare  in  tal  senso  e
mantenendo un dialogo efficace. Nel  caso  in  cui  siano  sviluppate
nuove  norme,  ABS,   in   base   al   presente   Accordo,   pubblica
l'informazione su quali regolamenti siano in corso  di  aggiornamento
sul sito internet dell'ABS, con l'invito, valido  per  un  mese,  per
l'Amministrazione,   di   fornire   commenti   o   proposte,   previa
registrazione.  L'ABS  tiene  conto  di   eventuali   raccomandazioni
formulate al riguardo dall'Amministrazione. 
  4.10 Analogamente, l'Amministrazione contatta quanto prima ABS  nel
caso di modifiche alla normativa in vigore  applicabile  alla  delega
dei compiti di certificazione statutaria.