Articolo 4. - Informazioni e contatti 4.1 I punti di contatto dell'Amministrazione sono comunicati tempestivamente dall'Amministrazione all'indirizzo di posta certificata dell'ABS. Variazioni rispetto a tali punti di contatto devono essere preventivamente comunicate. 4.2 ABS, riferisce all'Amministrazione le informazioni relative ai compiti autorizzati secondo le specifiche, le modalita' e la frequenza riportate nell'Allegato 1 del presente Accordo. 4.3 Per le navi registrate in Italia e classificate con ABS, l'Organismo garantisce all'Amministrazione l'accesso, su richiesta, a tutti i piani e i documenti, inclusi i rapporti d'ispezione per il rilascio del certificato da parte dell'organismo stesso, come meglio specificato nell'Allegato 1. 4.4 Per le navi non registrate in Italia, l'Amministrazione ha accesso, su richiesta e con il relativo consenso dello Stato di bandiera e dell'armatore, alle informazioni a disposizione di ABS riguardanti le suddette navi in classe con l'organismo stesso. 4.5 ABS invia con frequenza annuale all'Amministrazione, in forma cartacea e/o in formato elettronico, tutte le norme e i regolamenti applicabili alle navi o fornisce l'accesso in via informatica a dette norme e regolamenti. 4.6 L'Amministrazione fornisce ad ABS tutta la documentazione necessaria affinche' lo stesso possa svolgere l'attivita' delegata. 4.7 ABS si impegna a sottoporre all'Amministrazione, redatti in lingua italiana o inglese, tutte le norme tecniche, le istruzioni e i modelli di rapporto relativi ai servizi di certificazione svolti dall'Organismo nell'ambito della Convenzione, nonche' a trasmettere tempestivamente eventuali integrazioni e variazioni. 4.8 L'ABS dichiara di essere consapevole dell'importanza rivestita dall'adempimento agli obblighi di informazione di cui al presente articolo (specificati nell'Allegato 1 del presente Accordo) al fine di consentire all'Amministrazione di verificare che i servizi statutari autorizzati siano svolti con propria soddisfazione e che il mancato rispetto di tali obblighi giustifica l'Amministrazione all'attivazione della procedura di sospensione della delega secondo le modalita' previste dall'articolo 10 del presente Accordo. 4.9 L'Amministrazione e l'ABS riconoscono l'importanza della collaborazione tecnica e concordano di cooperare in tal senso e mantenendo un dialogo efficace. Nel caso in cui siano sviluppate nuove norme, ABS, in base al presente Accordo, pubblica l'informazione su quali regolamenti siano in corso di aggiornamento sul sito internet dell'ABS, con l'invito, valido per un mese, per l'Amministrazione, di fornire commenti o proposte, previa registrazione. L'ABS tiene conto di eventuali raccomandazioni formulate al riguardo dall'Amministrazione. 4.10 Analogamente, l'Amministrazione contatta quanto prima ABS nel caso di modifiche alla normativa in vigore applicabile alla delega dei compiti di certificazione statutaria.