(Accordo-art. 7)
               Articolo 7. - Obblighi di Riservatezza 
 
  7.1 Per quanto riguarda le attivita' previste dal presente Accordo,
sia ABS  che  l'Amministrazione  sono  vincolati  dagli  obblighi  di
riservatezza di cui ai seguenti commi. 
  7.2 ABS, il suo personale e chiunque agisca in suo nome e  per  suo
conto, si impegnano a mantenere come riservata e  a  non  rivelare  a
terzi alcuna informazione derivata dall'Amministrazione in  relazione
ai  servizi  autorizzati,  senza  il  consenso   dell'Amministrazione
stessa, salvo per quanto e' ragionevolmente necessario  all'Organismo
per svolgere i compiti di certificazione in base al presente Accordo.
In ogni caso, sono esclusi dalle norme di riservatezza  del  presente
punto gli obblighi  derivanti  dal  rapporto  dell'Organismo  con  le
Amministrazioni dello Stato di bandiera e con le altre organizzazioni
internazionali,  nonche'  gli  obblighi  di  legge  o  derivanti   da
Convenzioni Internazionali. 
  7.3  Salvo  quanto  altrimenti  previsto  nel   presente   Accordo,
l'Amministrazione si impegna a  mantenere  come  riservata  e  a  non
rivelare a terzi alcuna informazione derivata  da  ABS  in  relazione
alle funzioni di controllo esercitate dall'Amministrazione stessa  in
base al presente Accordo o secondo gli obblighi  di  legge.  In  ogni
caso sono esclusi dalle norme di riservatezza del presente  punto  le
relazioni alla Commissione Europea, agli altri Stati membri,  nonche'
gli obblighi di legge o derivanti da Convenzioni Internazionali.