Articolo 8. - Ispettori 8.1 Ai fini dello svolgimento dei compiti previsti dalla Convenzione oggetto del presente Accordo, l'ABS si impegna a farli svolgere ad ispettori che prestino la loro attivita' alle esclusive dipendenze dell'ABS stesso mediante un rapporto contrattuale di lavoro che escluda la possibilita' di svolgere attivita' che configurino anche solo potenzialmente un conflitto di interessi. 8.2 L'Amministrazione puo' consentire, valutando caso per caso le motivazioni, l'utilizzo di ispettori esclusivi alle dipendenze di altri Organismi Riconosciuti a livello comunitario, con i quali ABS stesso abbia preso accordi. 8.3 In ogni caso, le prestazioni degli ispettori che non siano dipendenti esclusivi di ABS sono vincolate al sistema di qualita' del medesimo.