(Accordo-art. 8)
                       Articolo 8. - Ispettori 
 
  8.1  Ai  fini  dello  svolgimento  dei   compiti   previsti   dalla
Convenzione oggetto del presente Accordo, l'ABS si  impegna  a  farli
svolgere ad ispettori che prestino la loro attivita'  alle  esclusive
dipendenze dell'ABS  stesso  mediante  un  rapporto  contrattuale  di
lavoro  che  escluda  la  possibilita'  di  svolgere  attivita'   che
configurino anche solo potenzialmente un conflitto di interessi. 
  8.2 L'Amministrazione puo' consentire, valutando caso per  caso  le
motivazioni, l'utilizzo di ispettori  esclusivi  alle  dipendenze  di
altri Organismi Riconosciuti a livello comunitario, con i  quali  ABS
stesso abbia preso accordi. 
  8.3 In ogni caso, le prestazioni  degli  ispettori  che  non  siano
dipendenti esclusivi di ABS sono vincolate al sistema di qualita' del
medesimo.