Art. 3 
 
                Ufficio competente per l'istruttoria 
 
  1. L'Ufficio e' responsabile delle istruttorie per l'adozione della
«richiesta di riesame» di cui al precedente art. 2. 
  2. Il responsabile dell'istruttoria e' il dirigente dell'ufficio. 
  3. Il dirigente puo' individuare uno o piu' funzionari cui affidare
lo svolgimento dell'istruttoria.