Art. 4 
 
              Comunicazione dei provvedimenti di revoca 
 
  1. Le amministrazioni e i prefetti, nel  caso  degli  enti  locali,
comunicano tempestivamente all'Autorita' i  provvedimenti  di  revoca
del RPCT al fine di  consentire  alla  stessa,  ove  ne  ricorrano  i
presupposti, di formulare la richiesta di riesame entro il termine di
trenta giorni  dall'acquisizione  al  protocollo  dell'Autorita'  del
provvedimento di revoca. 
  2. Nel termine di trenta giorni di cui al comma 1, l'efficacia  del
provvedimento di revoca e' sospesa.