Art. 4 Comunicazione dei provvedimenti di revoca 1. Le amministrazioni e i prefetti, nel caso degli enti locali, comunicano tempestivamente all'Autorita' i provvedimenti di revoca del RPCT al fine di consentire alla stessa, ove ne ricorrano i presupposti, di formulare la richiesta di riesame entro il termine di trenta giorni dall'acquisizione al protocollo dell'Autorita' del provvedimento di revoca. 2. Nel termine di trenta giorni di cui al comma 1, l'efficacia del provvedimento di revoca e' sospesa.