Art. 7 Istruttoria 1. L'Ufficio, qualora dall'esame del provvedimento di revoca nonche' della documentazione allegata, rilevi la possibile esistenza di una correlazione tra la revoca e le attivita' svolte dal RPCT in materia di prevenzione della corruzione, sottopone al Consiglio, per l'approvazione, una proposta motivata di richiesta di riesame del provvedimento di revoca. 2. L'Ufficio qualora non rilevi una correlazione tra la revoca e le attivita' svolte dal RPCT in materia di prevenzione della corruzione, sottopone al Consiglio, per l'approvazione, una proposta motivata di conclusione del procedimento di riesame della revoca per l'assenza della predetta correlazione. 3. L'Ufficio, nei casi di manifesta infondatezza o laddove non si configuri alcuna fattispecie di revoca, archivia le segnalazioni, informandone il Consiglio con cadenza bimestrale ai sensi dell'art. 7, comma 6, del regolamento sull'esercizio dell'attivita' di vigilanza della prevenzione della corruzione del 29 marzo 2017. Qualora dall'esame dei documenti emergano elementi volti a configurare presunte misure discriminatorie diverse dalla revoca, l'Ufficio procede ai sensi del capo II del presente regolamento.