Art. 7 
 
                             Istruttoria 
 
  1.  L'Ufficio,  qualora  dall'esame  del  provvedimento  di  revoca
nonche' della documentazione allegata, rilevi la possibile  esistenza
di una correlazione tra la revoca e le attivita' svolte dal  RPCT  in
materia di prevenzione della corruzione, sottopone al Consiglio,  per
l'approvazione, una proposta motivata di  richiesta  di  riesame  del
provvedimento di revoca. 
  2. L'Ufficio qualora non rilevi una correlazione tra la revoca e le
attivita' svolte dal RPCT in materia di prevenzione della corruzione,
sottopone al Consiglio, per l'approvazione, una proposta motivata  di
conclusione del procedimento di riesame della  revoca  per  l'assenza
della predetta correlazione. 
  3. L'Ufficio, nei casi di manifesta infondatezza o laddove  non  si
configuri alcuna fattispecie di  revoca,  archivia  le  segnalazioni,
informandone il Consiglio con cadenza bimestrale ai  sensi  dell'art.
7,  comma  6,  del  regolamento  sull'esercizio   dell'attivita'   di
vigilanza della prevenzione  della  corruzione  del  29  marzo  2017.
Qualora  dall'esame  dei  documenti   emergano   elementi   volti   a
configurare presunte misure  discriminatorie  diverse  dalla  revoca,
l'Ufficio procede ai sensi del capo II del presente regolamento.