Art. 8 La richiesta di riesame 1. La richiesta di riesame contiene gli elementi essenziali in merito alla presunta correlazione tra la revoca e le attivita' svolte dal RPCT nonche' la richiesta all'Amministrazione di riesaminare il provvedimento di revoca e l'indicazione del termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'Amministrazione e' tenuta a comunicare all'Autorita' gli esiti del procedimento di riesame. 2. La richiesta di riesame del provvedimento di revoca, approvata dal Consiglio dell'Autorita', e' trasmessa all'organo di indirizzo dell'Amministrazione e al RPCT interessato e comporta il protrarsi dell'inefficacia del provvedimento di revoca fino alla data di approvazione del provvedimento conclusivo del procedimento di riesame da parte dell'Amministrazione. Tale provvedimento, ove di conferma della revoca, deve espressamente riferirsi nella motivazione agli elementi contenuti nella richiesta di riesame adottata dall'Autorita'. 3. L'Autorita', ricevuto dall'Amministrazione il provvedimento di riesame, ne prende atto eventualmente ribadendo le proprie motivazioni circa la rilevata connessione tra la revoca e l'attivita' del RPCT in materia di prevenzione della corruzione.