Art. 8 
 
                       La richiesta di riesame 
 
  1. La richiesta di riesame  contiene  gli  elementi  essenziali  in
merito alla presunta correlazione tra la revoca e le attivita' svolte
dal RPCT nonche' la richiesta all'Amministrazione di  riesaminare  il
provvedimento di revoca e l'indicazione del termine, non superiore  a
trenta  giorni,  entro  il  quale  l'Amministrazione  e'   tenuta   a
comunicare all'Autorita' gli esiti del procedimento di riesame. 
  2. La richiesta di riesame del provvedimento di  revoca,  approvata
dal Consiglio dell'Autorita', e' trasmessa  all'organo  di  indirizzo
dell'Amministrazione e al RPCT interessato e  comporta  il  protrarsi
dell'inefficacia del  provvedimento  di  revoca  fino  alla  data  di
approvazione del provvedimento conclusivo del procedimento di riesame
da parte dell'Amministrazione. Tale provvedimento,  ove  di  conferma
della revoca, deve espressamente  riferirsi  nella  motivazione  agli
elementi   contenuti   nella   richiesta    di    riesame    adottata
dall'Autorita'. 
  3. L'Autorita', ricevuto dall'Amministrazione il  provvedimento  di
riesame,  ne  prende  atto   eventualmente   ribadendo   le   proprie
motivazioni circa la rilevata connessione tra la revoca e l'attivita'
del RPCT in materia di prevenzione della corruzione.