Art. 9 Segnalazione di misure discriminatorie diverse dalla revoca 1. Le misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del RPCT, diverse dalla revoca, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni di cui all'art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ultimo periodo, sono segnalate tempestivamente all'Autorita' dagli interessati. 2. Per «misure discriminatorie dirette e indirette» si intendono quelle misure ritorsive tra le quali demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o altre misure organizzative aventi effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. 3. Le segnalazioni cui al comma 1 sono esaminate dall'Ufficio nel rispetto dei termini del «Regolamento sull'esercizio dell'attivita' di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione» del 29 marzo 2017, pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorita'. 4. L'Ufficio, nel comunicare all'organo di indirizzo dell'Amministrazione l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ultimo periodo, chiede allo stesso informazioni sulle misure adottate, da comunicare all'Autorita' entro il termine di venti giorni. 5. Qualora l'Ufficio valuti l'esistenza di una correlazione tra le misure adottate dall'Amministrazione e le attivita' svolte dal RPCT in materia di prevenzione della corruzione, sottopone al Consiglio una proposta motivata di richiesta di riesame. 6. Qualora l'Ufficio non rilevi una correlazione tra le misure adottate dall'Amministrazione e le attivita' svolte dal RPCT in materia di prevenzione della corruzione, sottopone al Consiglio una proposta motivata di conclusione del procedimento di richiesta di riesame per l'assenza della predetta correlazione. 7. L'Ufficio, nei casi di manifesta infondatezza o nei casi di segnalazioni riferite a fatti risalenti nel tempo la cui efficacia si sia conclusa, archivia le segnalazioni, informandone il Consiglio con cadenza bimestrale.