(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
 
  LINEE GUIDA E RELATIVO QUESTIONARIO PER  GLI  ORGANI  DI  REVISIONE
ECONOMICO   FINANZIARIA   DEGLI   ENTI   LOCALI   PER    L'ATTUAZIONE
DELL'ARTICOLO 1, COMMI 166 E SEGUENTI DELLA LEGGE 23  DICEMBRE  2005,
N. 266. RENDICONTO DELLA GESTIONE 2017 
 
 
  1. Le presenti linee  guida  accompagnano,  come  di  consueto,  il
questionario finalizzato alla  predisposizione  delle  relazioni  sul
bilancio consuntivo degli Enti locali che  gli  Organi  di  revisione
economico-finanziaria  dei  medesimi  devono  inviare  alle   Sezioni
regionali  di  controllo,  competenti   per   territorio,   ai   fini
dell'espletamento del controllo di regolarita' e di legittimita'  sui
bilanci e rendiconti introdotto dall'art. 1, commi  166  e  seguenti,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in seguito, potenziato  con  le
misure introdotte dal d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito  nella
legge 7 dicembre 2012, n. 213, e, quindi, trasfuso nell'art.  148-bis
del TUEL. 
  Come  espressamente   stabilito   dalla   richiamata   disposizione
normativa, infatti, tale controllo e' svolto sulla base di criteri  e
linee guida definite in modo  unitario  dalla  Corte  dei  conti,  le
quali, da un  lato  costituiscono  le  basi  per  una  piu'  proficua
collaborazione tra la Corte stessa e le Istituzioni  territoriali  e,
dall'altro,  rappresentano  lo  strumento  essenziale  per  una  piu'
efficace e sinergica cooperazione tra organi di controllo interno  ed
esterno. 
  Alle linee guida e all'annesso questionario, infatti,  devono  fare
riferimento sia l'Organo di  revisione  degli  enti  locali,  per  le
attivita' di controllo  agli  stessi  demandate,  quanto  le  Sezioni
regionali di controllo - anche delle Regioni  a  statuto  speciale  e
delle due Province autonome di Trento e di Bolzano - per  le  analisi
di competenza e, in particolare, per la verifica del  rispetto  degli
obiettivi del pareggio di bilancio, dei vincoli di finanza pubblica e
della sostenibilita' dell'indebitamento. 
  Per le Sezioni regionali di controllo, tuttavia, le linee guida  ed
il questionario costituiscono un supporto operativo  che  non  limita
gli  approfondimenti  istruttori  di  cui  le  stesse  ravvisino   la
necessita', anche in  relazione  ad  ulteriori  profili  contabili  e
gestionali  ritenuti  di   interesse,   in   ordine   ai   quali   le
Amministrazioni  e  gli  Organi  di  revisione   contabile   dovranno
garantire tutte le informazioni  richieste,  secondo  le  indicazioni
fornite dalle Sezioni di controllo territorialmente competenti. 
  In  relazione,  poi,  all'attivita'  delle  Sezioni  regionali   di
controllo delle Regioni a  statuto  speciale  e  delle  due  Province
autonome, detti documenti potranno essere utilizzati nel rispetto dei
regimi di autonomia differenziata applicabili e,  pertanto,  in  tale
ottica, i revisori  dei  predetti  enti  potranno  richiamare,  negli
appositi quadri riservati ai chiarimenti,  la  normativa  di  settore
eventualmente applicata in  luogo  di  quella  nazionale  citata  nel
questionario. 
  2. Con specifico  riferimento  all'Organo  di  revisione  dell'ente
locale,  si  ricorda  che  lo  stesso,  da   un   lato,   assume   la
qualificazione di organo tecnico di controllo che  somma  su  di  se'
obblighi e responsabilita' della revisione, da svolgere in aderenza a
precise regole giuridiche,  e,  dall'altro,  assume  l'obbligo  della
prestazione non  nell'interesse  esclusivo  del  committente  (l'ente
locale) bensi' nell'interesse pubblico alla sana e corretta  gestione
dell'ente. Depone in tal senso, la  disposizione  dell'art.  239  del
TUEL, che ne suggella l'imprescindibile  rapporto  di  collaborazione
con la Corte dei conti, istituendo uno  stretto  raccordo  sul  piano
soggettivo tra i controlli interni e  quelli  esterni  relativi  alla
gestione. Il tutto in coerenza con il  nuovo  sistema  dei  controlli
interni delineato dal d.l. n. 174/2012, che attribuisce all'organo di
revisione una funzione neutra, a tutela ausiliaria  di  un  interesse
generale dello Stato ordinamento. 
  In tale contesto, si raccomanda agli Organi di revisione  contabile
la  costante  vigilanza  sulla  corretta  attuazione   dei   principi
contabili  sanciti  dal  d.lgs.  n.  118/2011  e  si  richiamano,  in
proposito, gli indirizzi e le soluzioni interpretative forniti  dalla
Sezione delle autonomie in materia di contabilita' armonizzata  (cfr.
deliberazioni n. 4/INPR, n. 31/INPR e n. 32/INPR del 2015; n. 3/QMIG,
n. 9/INPR, n. 26/QMIG e n. 31/FRG del 2016; n.  15/QMIG,  n.  14/INPR
del 2017; n. 2/QMIG e n. 8/INPR del 2018). 
  Inoltre, l'esigenza che l'attivita' di controllo  della  Corte  sia
sempre piu' orientata alla valutazione dei risultati  ottenuti  nelle
diverse aree di intervento delle politiche pubbliche (SS.RR  in  sede
di  controllo,  deliberazione  n.  12/SSRRCO/INPR/17),  implica   una
maggiore  attenzione  ai  fenomeni   gestori   che   richiedano   una
ricalibratura degli interventi, specie ove questi presentino  impatti
sui conti non in linea con  le  attese  o  dimostrino  risultati  non
corrispondenti agli obiettivi. 
  Non bisogna trascurare, sul punto, che il sindacato di legittimita'
e regolarita' sui bilanci dei singoli enti  locali  esercitato  dalle
Sezioni regionali di controllo ha assunto progressivamente  caratteri
cogenti nei  confronti  dei  destinatari,  al  fine  di  prevenire  o
contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare
l'equilibrio del bilancio (art.  81  Cost.)  e  di  riverberare  tali
disfunzioni sul conto consolidato  delle  pubbliche  amministrazioni,
vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato
finalizzata  al  rispetto  degli  obblighi  comunitari.  Peraltro,  i
vincoli di finanza pubblica  posti  a  tutela  dell'unita'  economica
della  Repubblica  sono,  oggi,  ancor  piu'  pregnanti  nel   quadro
delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale n.  1  del
2012, che nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso
delle  pubbliche  amministrazioni  ad  assicurare,  in  coerenza  con
l'ordinamento dell'Unione europea,  l'equilibrio  dei  bilanci  e  la
sostenibilita'  del  debito  pubblico  (cfr.   ex   plurimis:   Corte
Costituzionale, sentenze: n.  198  del  2012,  n.  60  del  2013,  n.
40/2014, n. 155/2015; n. 188/2016; n. 228 del 2017). 
  In  questa  prospettiva,  pertanto,  si  richiede  agli  Organi  di
revisione contabile di effettuare valutazioni in ordine all'efficacia
delle politiche adottate ed alla qualita' dei servizi resi dagli enti
controllati, ponendo a  raffronto  i  risultati  conseguiti  con  gli
obiettivi programmatici originariamente dagli stessi definiti. 
  3. Cio' precisato, si evidenzia che il questionario  qui  allegato,
relativo al rendiconto della gestione 2017, si pone in linea  con  il
percorso gia' da tempo intrapreso da questa Sezione  delle  autonomie
in relazione alla nuova impostazione  sia  dei  controlli  finanziari
intestati alle Sezioni regionali di controllo dalla sopra  richiamata
normativa, sia delle finalita' conoscitive da  soddisfare  attraverso
la tradizionale interlocuzione con l'Organo di revisione dell'ente. 
  Pertanto lo stesso e' stato concepito in forma semplificata,  ossia
tenendo conto di un criterio  di  razionalizzazione  complessiva  dei
flussi informativi destinati a consentire alle Sezioni  regionali  di
controllo di poter condurre le proprie analisi  sulla  sana  gestione
degli enti locali, in grado di evitare duplicazioni di  richieste  di
dati  contabili  facilmente  reperibili  nella   Banca   dati   delle
Amministrazioni pubbliche (BDAP), cui gli enti locali sono  obbligati
a trasmettere non solo gli schemi di bilancio  e  di  rendiconto  ma,
anche, i numerosi allegati obbligatori previsti sia per l'uno che per
l'altro. 
  In siffatto contesto operativo,  agli  Organi  di  revisione  degli
enti, si chiede, in particolare, di vigilare sul corretto adempimento
degli obblighi di trasmissione alle banche dati gravanti sui medesimi
enti  e,  nel  contempo,  di  assicurare  l'attendibilita'  dei  dati
trasmessi nonche' di attestare la congruenza di  quelli  inseriti  in
BDAP e in altre banche dati (es.: banca dati Partecipate) con  quelli
presenti nei documenti contabili dell'ente. 
  Infatti, la possibilita' di soddisfare, per le richiamate  esigenze
di semplificazione, le necessita' informative connesse al sistema  di
controllo e referto della finanza territoriale con i dati provenienti
dal sistema gestionale BDAP, non esonera i Revisori  dal  compito  di
verificare  che  i  canali   informativi   sopra   richiamati   siano
adeguatamente  alimentati  dagli  enti,  segnalando  alla  competente
struttura  di  questi  la  necessita'  di  inserire  le  informazioni
mancanti. Analoga segnalazione dovra' essere fatta in caso di  errata
comunicazione dei dati al fine delle necessarie rettifiche. 
  Si ribadisce, altresi', quanto gia' detto nelle precedenti linee di
indirizzo (deliberazione  n.  6/SEZAUT/2017/INPR)  e  cioe'  che  gli
Organi di revisione dovranno  registrarsi  nel  sistema  BDAP-Bilanci
Armonizzati  per  poter  accedere,  in  visualizzazione,  a  tutti  i
documenti contabili (Schemi di Bilancio, Piano dei conti integrato  -
con i relativi dati contabili analitici e Piano  degli  Indicatori  e
Risultati  attesi)  relativi  all'ente  o  agli   enti   di   propria
competenza, rinviando  alle  predette  linee  di  indirizzo  per  gli
ulteriori aspetti inerenti le modalita' tecniche di registrazione. 
  4. Operata tale  doverosa  premessa  di  ordine  metodologico,  nel
merito,  prima  di  passare  all'illustrazione  della  struttura  del
questionario,   appare   utile    richiamare    l'attenzione    sulla
obbligatorieta' del  rispetto  dei  termini  per  l'approvazione  del
rendiconto. Cio' in quanto la rendicontazione,  simmetricamente  alla
tempestiva programmazione per un corretto sviluppo delle politiche di
bilancio, rappresenta al contempo  la  certificazione  dei  risultati
dell'esercizio trascorso ma anche il presupposto  per  gli  eventuali
interventi di variazione delle previsioni del bilancio  in  corso  di
gestione. 
  Il ritardo  in  questo  adempimento,  per  quanto  possa  desumersi
dall'andamento non fluido delle acquisizioni del documento alla BDAP,
ha presentato aspetti di criticita' anche per l'esercizio 2017 e deve
essere considerato un "vulnus" dell'ordinato svolgersi del  ciclo  di
bilancio la cui importanza si  misura,  indirettamente,  anche  nelle
conseguenze previste dall'art. 243, comma 6, TUEL che assoggetta  gli
enti ritardatari, in via provvisoria, ai controlli centrali  previsti
per gli enti strutturalmente deficitari, in materia di  copertura  di
alcuni servizi (si vedano  in  proposito  le  istruzioni  di  cui  al
decreto del Ministero dell'Interno 23 aprile 2018). Piu' in generale,
poi, non va trascurata da parte dei  revisori  una  sensibilizzazione
degli  organi  competenti   sui   motivi   sottesi   alle   finalita'
sollecitatorie che diffusamente  assistono  diversi  adempimenti,  di
natura soprattutto informativa, a carico degli enti  e  che  assumono
rilevanza  per  i  destinatari  delle  informazioni.  A   parte   gli
interventi  surrogatori  nei  casi  di  inadempienze  di  particolare
gravita' (art. 141  TUEL)  vale  ricordare  le  misure  sanzionatorie
statuite dall' art. 9, comma 1-quinquies, d.l. n. 113/2016 in caso di
mancato invio nei termini  ivi  stabiliti  dei  documenti  contabili;
cosi' come i dati di monitoraggio delle  opere  pubbliche  curati  da
BDAP-MOP, che devono essere trasmessi dagli enti che hanno finanziato
le proprie opere pubbliche utilizzando gli  spazi  2017  relativi  ai
"patti di solidarieta' nazionali" e/o alle "intese regionali". 
  4.1 Sotto il profilo del merito nelle operazioni di rendicontazione
il concreto approccio alle nuove regole di contabilita' ha  messo  in
evidenza la necessita' di monitorare  il  corretto  modus  procedendi
nell'assolvimento  di  specifici   adempimenti   rilevanti   per   la
rendicontazione. 
  In base a tali esperienze - e per evidenziare  solo  alcuni  tra  i
piu' significativi aspetti - e' necessario sottolineare  l'importanza
che, nella rendicontazione, sia  garantita  la  puntuale  rilevazione
delle spese liquidabili secondo i criteri espressi al punto 6.1.  del
principio contabile 4/2 della contabilita' finanziaria, tenendo conto
che la determinazione della somma da pagare (cioe'  la  liquidazione)
deve  essere  fatta  e  registrata  quando   l'obbligazione   diviene
effettivamente esigibile. In mancanza di una corretta  determinazione
delle spese liquidabili non si ha veritiera determinazione dei debiti
dell'ente al 31 dicembre, cio' che riverbera i suoi effetti anche sul
risultato della gestione e su quello di amministrazione nonche' sugli
altri risultati influenzati dal computo degli impegni. 
  L'attivita' di riaccertamento ordinario, diretta ad accertare se  i
crediti  e  debiti  (residui   attivi   e   residui   passivi)   sono
giuridicamente fondati su ragioni che ne giustificano il mantenimento
nel   rendiconto,   deve    estendersi,    anche,    alla    verifica
dell'esigibilita' degli accertamenti e degli impegni di competenza. 
  Pertanto  se  nel  corso  dell'esercizio,  cui  il  rendiconto   fa
riferimento,  l'ente  ha   erroneamente   imputato,   o   reimputato,
accertamenti e impegni, deve provvedere  ad  adottare  le  necessarie
misure dirette all'eliminazione della non  corretta  rappresentazione
delle entrate e delle spese. 
  La giurisprudenza costituzionale ha  piu'  volte  sottolineato  che
nella costruzione della "traccia" di continuita' e di congruenza  tra
gli esercizi finanziari che si susseguono, la individuazione corretta
dei debiti e dei crediti che si trasmettono alle gestioni  successive
costituisce un  elemento  basilare  nella  corretta  rappresentazione
dello stato di salute finanziaria  dell'ente  in  considerazione  dei
riflessi  che  dette  operazioni   riverberano   sul   risultato   di
amministrazione che, a sua volta, costituisce il  punto  di  partenza
della nuova programmazione. 
  E' fondamentale,  quindi,  che  tale  compito  sia  svolto  con  il
coinvolgimento attivo e partecipe dei responsabili di settore,  sotto
la  vigilanza  ed  il  coordinamento  del  responsabile  dei  servizi
finanziari e che di dette misure il revisore dei conti abbia adeguata
contezza per l'esercizio delle sue funzioni. 
  E' evidente, altresi', che  la  rilevanza  numerica  e  sostanziale
delle operazioni di reimputazione di impegni  assunti  nell'esercizio
oggetto di rendicontazione e' un indicatore che segnala, da un  lato,
la mancanza di una corretta  programmazione  e,  dall'altro,  la  non
conformita'   dell'azione   di   contabilizzazione    al    principio
dell'esigibilita' e della scadenza delle obbligazioni perfezionate. 
  Non puo' essere  assunta  come  normale  attivita'  di  rilevazione
contabile quella che preveda  il  continuo  e  sistematico  rinvio  a
successivi esercizi di obbligazioni  che  avrebbero  dovuto  rendersi
esigibili nell'anno oggetto di rendicontazione. 
  Cio' e' particolarmente  importante  nel  caso  di  "cronoprogrammi
della spesa" il cui svolgimento non  rispetti  le  cadenze  temporali
imposte dalla cosiddetta competenza rafforzata e necessitino, quindi,
di una modifica nella rappresentazione dell'andamento della spesa nel
tempo. Fenomeno, questo, testimoniato dai  frequenti  incrementi  del
FPV a fine anno in corrispondenza di cancellazione di  impegni  della
competenza, di cui si rende necessario evitare il  radicamento.  Cio'
al fine di  migliorare  la  dinamica  degli  investimenti,  obiettivo
prioritario delle politiche pubbliche a sostegno dell'economia. 
  Per  quel  che  riguarda  il  FCDE,   istituto   che   caratterizza
particolarmente il nuovo sistema contabile,  le  modifiche  normative
intervenute hanno ulteriormente graduato l'accantonamento a  bilancio
che  trovera'  applicazione  nella  misura  del   100%   dell'importo
calcolato sulla base del rapporto tra incassi e  pagamenti  in  conto
competenza, a decorrere dal 2021. In conseguenza di tale criterio  di
gradualita', che comporta un accantonamento  in  conto  esercizio  di
minori risorse, il DM 20 maggio 2015 ha introdotto un  correttivo  al
criterio di accantonamento totale in sede di  rendiconto  operato  in
occasione del riaccertamento straordinario, prevedendo  che  in  tale
sede (rendiconto) fino al 2018, la quota di  FCDE  nel  risultato  di
amministrazione possa essere determinata in misura inferiore  secondo
i meccanismi di calcoli ivi illustrati. E' stato, pero', sottolineato
che tale facolta'  e'  "effettuata  tenendo  conto  della  situazione
finanziaria complessiva dell'ente e del  rischio  di  rinviare  oneri
all'esercizio  2019".  Su  detta  tematica  questa  Corte   ha   gia'
richiamato l'attenzione nelle precedenti  linee-guida  e  si  ritiene
utile ritornare  sull'argomento  per  ribadire,  in  particolare,  la
necessita' della verifica dell'esistenza e  della  conservazione  dei
presupposti che legittimano tale facolta', poiche' la quantificazione
del fondo con il metodo  ordinario  a  chiusura  dell'esercizio  2019
potrebbe  rendere  necessarie  risorse  aggiuntive,  non  accantonate
gradualmente  nei  decorsi  esercizi,  con  il  rischio  di  generare
disavanzi di amministrazione da ripianare con le procedure ordinarie. 
  Naturalmente la misura prudenziale della corretta costituzione  del
FCDE deve essere  sorretta  da  criteri  di  adeguatezza  che,  ferma
restando la possibilita' di correzione dell'accantonamento  in  corso
di esercizio, deve essere quantificata tenendo conto di una vigile  e
sollecita attivita' di riscossione e, quindi, della piu' attenta cura
dei  rapporti  finanziari  tra  ente  e  soggetto  incaricato   della
riscossione. Aspetti questi sui quali si sofferma il  questionario  e
che richiedono adeguata attenzione. 
  Altro aspetto di rilievo attinente all'ambito del metodo  operativo
e' quello riguardante la gestione degli spazi finanziari richiesti ed
ottenuti per poter impiegare i  propri  avanzi  od  anche  per  poter
utilizzare debito per investimenti. La gestione di detti spazi  rende
necessaria una verifica del loro corretto utilizzo; in particolare va
richiamata l'attenzione sulle conseguenze  dell'eventuale  violazione
dell'obbligo sancito dall'art. 1, comma 508, della legge n. 232/2016,
che impone di utilizzarne per una  quota  non  inferiore  al  90  per
cento, pena l'impossibilita' di beneficiare di  spazi  finanziari  di
competenza  dell'esercizio  successivo  a  quello  dell'invio   della
certificazione. La debole dinamica della spesa per  gli  investimenti
richiede uno sforzo operativo e strategico che  non  puo'  trascurare
alcun fattore di positiva incidenza  utile  a  stimolare  una  decisa
ripresa. 
  Elementi di novita' emergono poi dall'interpretazione dei  principi
contabili armonizzati offerta dalle recenti sentenze costituzionali. 
  Di notevole impatto sono le sentenze della Corte Costituzionale  n.
247 del 2017 e n. 101 del 2018 e, in  particolare,  l'interpretazione
costituzionalmente orientata dell'articolo 9 della legge n.  243  del
2012, in base alla quale  l'avanzo  di  amministrazione  e  il  Fondo
pluriennale vincolato non possono essere limitati nel loro  utilizzo.
Nello specifico, viene affermato che  "l'avanzo  di  amministrazione,
una volta accertato nelle forme  di  legge  e'  nella  disponibilita'
dell'ente che lo realizza". 
  La Corte costituzionale ha tuttavia precisato che "rimane  comunque
necessaria una vigilanza sul corretto  accertamento  degli  avanzi  e
della destinazione del fondo pluriennale  vincolato.  In  particolare
tali risorse non possono essere  confuse  con  la  disponibilita'  di
cassa momentanee. I saldi attivi di cassa, infatti, non sono  di  per
se' sintomatici di sana e virtuosa amministrazione in  quanto  legati
ad una serie di variabili negative, tra le quali spicca la  possibile
esistenza di  debiti  sommersi  in  grado  di  dissimulare  la  reale
situazione economico-finanziaria". 
  Ne consegue la necessita' di assoggettare a una  rigorosa  verifica
in sede di rendiconto  "gli  avanzi  di  amministrazione  degli  enti
territoriali, impiegabili per liberare spazi finanziari o  consentire
nuove spese agli enti che ne sono titolari, e le  riserve  conservate
nel fondo pluriennale vincolato" (sentenza n. 101 del 2018). 
  Si tratta di pronunce che impongono un adeguamento della disciplina
del pareggio di bilancio prevista dall'articolo 1, commi da 463 a 484
della legge n. 232 del 2016, in attuazione  degli  articoli  9  e  10
della legge n. 243  del  2012,  ma  che  gia'  definiscono  un  nuovo
perimetro  di   importanti   regole   gestionali   che   giustificano
approfondimenti valutativi gia' sui risultati del 2017. 
  Giova richiamare,  inoltre,  l'ulteriore  consolidato  orientamento
(ribadito da ultimo con sentenza n. 89 del 2017) in base al quale  la
copertura delle spese, per rispondere ai canoni dell'art. 81,  quarto
comma, Cost., deve essere  credibile,  sufficientemente  sicura,  non
arbitraria o irrazionale (sentenze n. 192 del 2012, n. 106  e  n.  68
del 2011, n. 141 e n. 100 del 2010, n. 213 del 2008, n. 384 del  1991
e  n.  1  del  1966)  e  la  copertura  ricavata  dai  risultati   di
amministrazione degli esercizi precedenti deve  trovare  analitico  e
congruente riscontro negli esiti dell'ultimo esercizio antecedente  a
quello cui si riferisce la risorsa utilizzata per detta copertura. 
  5. In considerazione di tutto quanto sin qui osservato, la  Sezione
ha ritenuto  di  proseguire  nel  monitoraggio  degli  istituti  piu'
rilevanti del sistema armonizzato appuntando, altresi',  l'attenzione
su  specifici  profili  gestionali  indicativi  della  capacita'   di
perseguire quella effettiva stabilita'  di  medio-lungo  termine  che
assume valenza centrale in relazione  ai  plurimi  oneri  maturati  a
carico degli enti per effetto delle misure di sostegno ai bilanci. 
  Pertanto  il  questionario  e'  stato  strutturato   essenzialmente
sull'analisi  degli  aspetti   principali   della   gestione,   quali
sottolineati  dalla   piu'   recente   giurisprudenza   della   Corte
costituzionale (gestione finanziaria, risultato  di  amministrazione,
indebitamento),  unitamente   ad   una   prima   ricognizione   sugli
adempimenti  relativi  allo  Stato  patrimoniale.  Lo  stesso  si  e'
arricchito di  un  focus  specifico  dedicato  agli  enti  ricompresi
nell'elenco di cui agli allegati 1,  2  e  2bis  del  d.l.  189/2016,
convertito con modificazioni dalla legge 15  dicembre  2016,  n.  229
(Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli  eventi
sismici del 2016), ovvero agli enti colpiti dal sisma del  24  agosto
2016, dal sisma del 26 e 30 ottobre 2016 e dal sisma del  18  gennaio
2017, nonche' di una sezione aggiuntiva dedicata  alle  Province,  in
ragione delle molteplici norme,  anche  derogatorie,  che  riguardano
detti enti. 
  A differenza degli scorsi anni l'acquisizione  e  la  gestione  del
questionario sul rendiconto 2017, transita (come gia' avvenuto per il
Questionario sul bilancio di previsione 2018-2020) al sistema  CON.TE
(Contabilita' Territoriale). 
  Detto  sistema  e'  distinto  in  due  macro  funzioni:  la   parte
"quesiti", dedicata alle  informazioni  di  carattere  essenzialmente
testuale, compilabile mediante fogli di lavoro, e  la  parte  "quadri
contabili", dedicata all'acquisizione di  dati  numerici,  sviluppata
per consentire la successiva gestione ed elaborazione degli stessi da
parte del sistema informativo. 
  Pertanto lo schema di  relazione-questionario  presenta  una  parte
"fissa", contenente "quadri contabili" destinati ad  implementare  la
predetta banca dati, affiancata da  una  parte  "variabile",  recante
"quesiti" relativi a informazioni di carattere qualitativo su profili
gestionali potenzialmente idonei  ad  incidere  sulla  sana  gestione
economico-finanziaria dell'ente. 
  I quadri contabili conservati all'interno dell'apposita  Parte  II,
Sezioni da I a III, sono relativi a dati non desumibili  direttamente
dagli schemi di  bilancio  armonizzato  ma  attinenti  a  profili  di
particolare rilievo della gestione  degli  enti  locali,  di  cui  si
ritiene necessaria l'acquisizione. 
  Continua, quindi, l'impegno da  parte  della  Corte  dei  conti  di
alleggerire gli oneri informativi  a  carico  delle  Amministrazioni,
gia' avviata negli anni precedenti. Infatti, eccezion fatta  per  gli
enti interessati dai recenti eventi sismici, per tutti gli altri Enti
non sono piu' richiesti i dati quantitativi del personale (in  quanto
reperibili tramite il Sistema conoscitivo  del  personale  dipendente
dalle amministrazioni pubbliche - SICO), le informazioni generali sul
rispetto dei saldi di  finanza  pubblica  (acquisibili  dall'apposita
banca dati della Ragioneria generale dello Stato-IGEPA) ed i dati  di
natura contabile sugli organismi partecipati  (in  quanto  reperibili
tramite l'applicativo "Partecipazioni" del Dipartimento del Tesoro). 
  Il   questionario   reca,   comunque,    alcuni    quesiti    sugli
"accantonamenti per rinnovi contrattuali" in relazione  ai  quali  si
richiamano le disposizioni di cui al  principio  contabile  applicato
concernente la contabilita' finanziaria (punto 5.2 dell'allegato  4/2
al d.lgs n. 118/2011) e la  deliberazione  n.  6/2018  delle  Sezioni
riunite in sede di controllo. 
  In ogni caso, si ripete, le Sezioni regionali di controllo potranno
effettuare tutte le necessarie integrazioni  istruttorie,  laddove  i
canali  informativi  sopra   richiamati   non   siano   adeguatamente
alimentati dagli enti ed ogni qualvolta ne  ravvisino  la  necessita'
per il compiuto esercizio delle proprie funzioni. 
  6. Il nuovo schema di relazione sul rendiconto  degli  enti  locali
per l'esercizio 2017 e', dunque, strutturato  in  un  questionario  a
risposta  sintetica  da  compilare  on  line  mediante  l'applicativo
Con.Te., organizzato in due Parti a cui si accompagna l'Appendice per
gli Enti cd. "terremotati" e una Sezione denominata "Note" in cui  e'
possibile  inserire,  ad  integrazione  della   relazione,   elementi
informativi  aggiuntivi  di  carattere  generale,  commenti  o  altri
dettagli informativi riferiti a specifici quesiti. 
  Nel dettaglio si compone  di  otto  Sezioni  contenenti  quesiti  e
quadri contabili compilabili mediante fogli di  lavoro  dedicati  sia
alle   informazioni   gestionali   di    carattere    testuale    sia
all'acquisizione di dati numerici non desumibili  direttamente  dagli
schemi di bilancio armonizzato, preceduti da  una  serie  di  domande
preliminari finalizzate  a  realizzare  una  prima  ricognizione  dei
principali adempimenti di carattere  contabile  e  finanziario  e  da
parte dedicata alle "notizie generali dell'ente" atta a permettere di
inquadrare con immediatezza la situazione dell'ente da esaminare. 
  6.1 La Parte Prima - denominata "Quesiti" - raccoglie  per  ciascun
ente le informazioni anagrafiche, le  notizie  generali,  le  domande
preliminari e le Sezioni da uno a sei. 
  La parte denominata "Domande preliminari" si arricchisce  di  nuovi
contenuti. 
  Infatti, oltre ad operare una ricostruzione di insieme  di  aspetti
sensibili della gestione  con  particolare  attenzione  all'eventuale
utilizzo, nel corso del  2017,  dell'avanzo  di  amministrazione,  in
questa parte del questionario si cerca di  sollecitare  le  verifiche
dell'Organo di revisione in ordine  alla  completezza  del  compendio
documentale  trasmesso  alla  BDAP  (rendiconto  2017  corredato  dei
documenti elencati all'art. 11, comma  4,  del  d.lgs.  n.  118/2011)
nonche' in ordine alla congruenza  dei  dati  inviati  alla  predetta
ovvero  alla  Banca  dati  degli  organismi  partecipati  tenuta  dal
Dipartimento del Tesoro con quelli presenti nei  documenti  contabili
dell'ente. Inoltre,  attraverso  quesiti  specifici  si  richiama  da
subito l'attenzione  dell'Organo  di  revisione  sui  tre  principali
aspetti della gestione di cui sopra (gestione finanziaria,  risultato
di amministrazione, indebitamento) da valutare secondo le linee guida
dettate da questa Sezione con la deliberazione n. 14/SEZAUT/2017/INPR
per il bilancio di previsione 2017-2019  nonche'  in  relazione  alle
novelle legislative ed alla giurisprudenza nel frattempo  intervenute
e di cui si e' gia' detto. 
  La Sezione prima - dedicata alla "Gestione finanziaria" - e'  volta
ad intercettare la presenza  di  eventuali  problematiche  o  di  non
corretta rappresentazione contabile delle effettive risultanze  della
gestione finanziaria. Ad essa si collega la Sezione prima della Parte
seconda  del  questionario,  dedicata   all'acquisizione   dei   dati
contabili piu' significativi. 
  In questa Sezione attenzione peculiare viene dedicata: 
     -  all'analisi  della  situazione  di  cassa,  da  condurre   in
parallelo  con  le  verifiche  delle  risultanze  della  gestione  di
competenza, in quanto, anche se la legge  n.  243/2012  si  concentra
sugli equilibri di competenza e gli schemi  di  bilancio  di  cui  al
d.lgs. n. 118/2011 non includono la dimostrazione degli equilibri  di
cassa, i principi della copertura delle spese e del buon andamento  -
declinati a livello costituzionale dagli  artt.  81  e  97  -  devono
trovare  applicazione  sostanziale  con  la  verifica  delle  risorse
effettivamente introitate a fronte delle spese sostenute; 
     - all'alimentazione del  FPV  con  particolare  attenzione  alla
corretta  applicazione  del  principio  applicato  della   competenza
potenziata ed alla correlazione tra il mantenimento degli impegni  di
spesa ed i cronoprogrammi di investimento; 
     - alla gestione delle entrate  ed  al  grado  di  attendibilita'
delle previsioni finali; 
     -  all'evoluzione  del  FCDE  e  alla  gestione   dei   residui,
scrutinata anche sotto il profilo delle procedure e  delle  modalita'
osservate  per  il  riaccertamento  ordinario  e  per  le   eventuali
declaratorie di inesigibilita' e/o insussistenza; 
     - alle tempistiche per i pagamenti; 
     - alla congruita' degli accantonamenti a fondi  spese  e  rischi
futuri in  relazione  alle  precipue  finalita'  assolte  tipicamente
espressive di uno dei principali principi contabili generali e  cioe'
quello della prudenza; 
     - alla verifica della corretta contabilizzazione dei servizi  in
conto terzi e delle partite di giro nell'ambito dei quali  attenzione
deve  essere  posta  alla  contabilizzazione  di  risorse   afferenti
programmi operativi finanziati con fondi comunitari. 
  La Sezione seconda -  denominata:  "Indebitamento  e  strumenti  di
finanza derivata"- e' particolarmente semplificata  ed  e'  intesa  a
ricostruire lo stock del debito e ad analizzarne la composizione, con
particolare attenzione al rispetto dei vincoli di indebitamento. 
  Ad essa si collega la  Sezione  seconda  della  Parte  seconda  del
questionario. 
  La Sezione terza - dedicata  al  "Rispetto  del  saldo  di  finanza
pubblica" - contiene ambiti di indagine  circoscritti  soprattutto  a
verificare l'effettivo rispetto  degli  obblighi  e  degli  obiettivi
fissati dalla legge di bilancio  per  il  2017  e  del  tempestivo  e
corretto  adempimento  delle  prescrizioni  di  legge  relative  alla
trasmissione delle certificazioni dei risultati. Si prevede, in vista
delle doverose verifiche e di ulteriori  approfondimenti  istruttori,
l'allegazione del prospetto di  monitoraggio  del  saldo  di  finanza
pubblica, del prospetto relativo ad eventuali variazioni  intervenute
in ragione della partecipazione a patti di solidarieta'  nonche'  del
prospetto di certificazione delle entrate e spese finali di cassa. 
  In considerazione della richiesta allegazione, nella Parte  seconda
del questionario  non  sono  inserite  ulteriori  richieste  di  dati
contabili. 
  La Sezione Quarta - "Organismi partecipati" - mira a verificare  il
rispetto delle prescrizioni normative in materia di esternalizzazione
dei servizi in organismi  e  societa'  partecipate,  con  riferimento
anche al processo di razionalizzazione delle partecipazioni. 
  La Sezione, come gia' detto, non reca richieste di  dati  contabili
essendo gli stessi reperibili in altra banca dati. 
  La Sezione Quinta - denominata "Stato  patrimoniale"-  e'  dedicata
all'acquisizione dei primi elementi  conoscitivi  in  relazione  alle
determinazioni  assunte  dagli  Enti   in   relazione   ai   numerosi
adempimenti  a  loro  carico,  nonostante  i  reiterati  differimenti
disposti per l'avvio della contabilita' economico-patrimoniale. 
  Considerato, poi, che sulla base dei nuovi principi di contabilita'
armonizzata il corretto  utilizzo  del  patrimonio  assume  un  ruolo
significativo  nella  valutazione  della   sostenibilita'   economico
finanziaria degli enti locali e  che  l'efficiente  sfruttamento  del
patrimonio immobiliare contribuisce  a  garantire  entrate  certe  ed
affidabili  per  le  amministrazioni  locali,  e'   stata   ravvisata
l'opportunita'  di  inserire  all'interno  del  questionario   alcuni
specifici quesiti anche su questo tema. 
  La Sezione non reca richieste di dati contabili nella Parte seconda
del questionario. 
  La Sezione sesta - denominata "Sezione aggiuntiva Province" -  pone
un'attenzione  particolare  alla  specificita'  delle  Province,  con
particolare riferimento alle problematiche relative  all'applicazione
dell'avanzo per l'equilibrio della parte corrente, e  alla  complessa
vicenda del riordino del  personale  -  e  della  relativa  copertura
finanziaria  -  ai  sensi  della  legge  n.  56/14,  i  cui  elementi
informativi sono fondamentali per la piena comprensione  dei  bilanci
dei predetti enti. 
  6.2 La Parte seconda  -  denominata  "Dati  contabili"  -  analizza
particolari  profili   contabili   che   richiedono   approfondimenti
specifici. 
  Nella  Sezione  prima  -  dedicata  ai  "Risultati  della  Gestione
finanziaria"  -  vengono  analizzati  con   particolare   attenzione:
l'evoluzione del risultato di  amministrazione  nell'ultimo  triennio
(2015-2017) e le modalita' di utilizzo dello stesso; l'evoluzione dei
residui  con  riferimento  all'origine  dei  minori  residui   attivi
derivanti dall'operazione di riaccertamento ordinario  annuale  e  la
conciliazione tra il risultato della  gestione  di  competenza  e  il
risultato di amministrazione. 
  Vengono quindi analizzati: 
     - i "Dati contabili di cassa" (sez. I.I)  con  riferimento  agli
equilibri di cassa, all'evoluzione della cassa vincolata nel triennio
ed  all'utilizzo  dell'anticipazione  e   delle   entrate   vincolate
nell'ultimo triennio; 
     - la "Alimentazione del fondo pluriennale vincolato" (sez. I.II)
sia di parte corrente che di parte capitale; 
     - le "Entrate" e, in particolare,  il  grado  di  attendibilita'
delle previsioni delle entrate finali e il grado di efficienza  della
riscossione e dei versamenti. 
  Nella Sezione seconda - denominata "Indebitamento  e  strumenti  di
finanza derivata"  -  vengono  richiesti  i  dati  necessari  per  la
dimostrazione del  rispetto  del  limite  di  indebitamento,  per  la
ricostruzione del debito complessivo contratto  e  per  le  eventuali
operazioni di rinegoziazione dei mutui in  essere.  Attenzione  viene
posta anche alle eventuali concessioni di  garanzia  (fidejussioni  o
lettere di patronage "forte") a  favore  di  soggetti  diversi  dagli
organismi partecipati. 
  6.3  L'appendice  -  denominata  "Enti  colpiti  dal  sisma"  -  e'
riservata agli enti ricompresi nell'elenco di cui agli allegati 1,  2
e 2-bis del d.l. n.  189/2016,  convertito  con  modificazioni  dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229 (Interventi urgenti  in  favore  delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), ovvero agli  enti
colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, dal sisma del 26 e  30  ottobre
2016 e  dal  sisma  del  18  gennaio  2017  nonche',  per  quanto  di
interesse, alle Province in cui detti enti ricadono,  e  mira  a  una
prima  analisi  della  gestione  dei  fondi  destinati  ai   relativi
interventi nonche' alla verifica dell'impatto  degli  eventi  sismici
sul bilancio degli enti interessati  soprattutto  in  relazione  alla
normativa specifica dettata dall'emergenza. 
  7. A livello  operativo,  per  procedere  alla  compilazione  della
relazione-questionario occorre  entrare  nel  sito  della  Corte  dei
conti, area  Servizi  on  line,  selezionare  il  link  "Controllo  e
Referto" e, successivamente, selezionare il sistema  FITNET  per  poi
accedere al sistema Con.Te. 
  Per  gli  utenti  sprovvisti  di  credenziali  di   accesso   sara'
necessario  eseguire  prima  la  registrazione  sul  Portale  "SOLE".
Quindi, dopo avere effettuato la  registrazione  per  il  profilo  di
pertinenza  e  ottenute,  via  e-mail,  user-id  e  password,   sara'
possibile entrare su Con.Te. 
  All'interno del sistema  Con.Te.  saranno  fornite  le  indicazioni
necessarie per ottenere supporto ed assistenza tecnica  sull'utilizzo
dei sistemi. 
  Occorre,  altresi',  evidenziare  che,  per  esigenze  legate  allo
sviluppo del software, la relazione-questionario disponibile on  line
potra' mostrare talune  differenze  di  carattere  meramente  formale
rispetto alla versione pubblicata in Gazzetta Ufficiale. 
  Come di consueto, questa Sezione comunichera' la data  dalla  quale
sara' resa disponibile agli utenti la versione on line.