Art. 10 Documentazione e pubblicazione nel sito internet 1. In coerenza con quanto previsto dall'art. 185 del Codice, l'impresa di assicurazione redige: a) il documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita); b) il documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo Vita); c) nei casi di cui all'art. 16, in deroga alla lettera b), il documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi multirischi (DIP aggiuntivo Multirischi). 2. Oltre ai documenti di cui al comma 1, sono altresi' predisposti: a) le condizioni di assicurazione, comprensive del glossario; b) un modulo di proposta o, ove non previsto, il modulo di polizza. 3. I documenti di cui ai commi 1 e 2 costituiscono il set informativo e: a) sono individualmente numerati in ogni pagina, con indicazione del numero totale delle pagine di ciascun documento (esemplificamene: 1 di 6, 2 di 6, ...) e, in prima pagina, della data dell'ultimo aggiornamento dei dati in essi contenuti; b) sono contestualmente consegnati al contraente, nell'ultima versione disponibile ai sensi dell'art. 5. 4. Nel caso di contratti in cui sono abbinate piu' garanzie relative a prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi di cui al presente capo, e' redatto un unico DIP Vita e un unico DIP aggiuntivo Vita anche se le garanzie oggetto di abbinamento sono prestate da imprese differenti, oppure se il prodotto e' realizzato da piu' soggetti. 5. Non appena disposta la commercializzazione di un nuovo prodotto, l'impresa pubblica nel proprio sito internet i documenti di cui ai commi 1 e 2 relativi al prodotto. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 3, la pubblicazione e' mantenuta per tutta la durata della commercializzazione.