Art. 11 
 
             Proposta di assicurazione e altri documenti 
                relativi all'emissione del contratto 
 
  1. In caso di  utilizzo  del  modulo  di  proposta,  il  modulo  e'
predisposto in modo  che  sia  garantita  l'identita'  tra  la  copia
compilata  e  trattenuta  dal  proponente  e  quella  consegnata   al
destinatario della proposta. 
  2.  L'impresa  richiama  nella  proposta  di   assicurazione,   con
caratteri grafici di particolare evidenza, le seguenti avvertenze: 
  a) le dichiarazioni non veritiere, inesatte o  reticenti  rese  dal
soggetto che fornisce le informazioni richieste  per  la  conclusione
del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione; 
  b) nel caso di prestazioni per il caso di morte o  altre  coperture
che comunque richiedono di  acquisire  informazioni  sullo  stato  di
salute dell'assicurato: 
  1)  prima  della  sottoscrizione  del  questionario  sanitario,  il
soggetto  di  cui  alla  lettera  a)   verifica   l'esattezza   delle
dichiarazioni riportate nel questionario; 
  2) l'assicurato puo' chiedere di essere sottoposto a visita  medica
per certificare l'effettivo stato di salute, con evidenza del costo a
suo carico. 
  3. La proposta contiene, inoltre: 
  a) un'apposita dichiarazione, con caratteri di  stampa  idonei  per
dimensione e struttura grafica, da far sottoscrivere al contraente, a
conferma del ricevimento del set informativo; 
  b) un apposito spazio nel quale sono indicati la periodicita' ed  i
mezzi di pagamento del premio; 
  c) l'informativa relativa all'eventuale  utilizzo  di  tecniche  di
vendita multilevel marketing e ai mezzi di pagamento utilizzabili dal
contraente per la corresponsione dei premi ai componenti della rete. 
  4. Il documento di cui al comma 1 e' redatto in  modo  da  favorire
l'acquisizione  in  sede  di  stipula  dei  nuovi   contratti   della
designazione del beneficiario in  forma  nominativa,  salva  espressa
diversa volonta' del contraente. A tal fine, la proposta: 
  a) contiene lo spazio per l'indicazione  dei  dati  anagrafici  del
beneficiario, incluso il codice fiscale e/o la partita IVA italiani o
esteri, e dei relativi recapiti anche di posta elettronica; 
  b) contiene le avvertenze, realizzate con caratteristiche  grafiche
di particolare evidenza, che, in caso di mancata  compilazione  dello
spazio di cui  alla  lettera  a),  l'impresa  potra'  incontrare,  al
decesso dell'assicurato, maggiori difficolta' nell'identificazione  e
nella ricerca  dei  beneficiario  e  che  la  modifica  o  revoca  di
quest'ultimo deve essere comunicata all'impresa; 
  c) contiene lo spazio per indicare, nel caso in cui  il  contraente
manifesti esigenze specifiche di riservatezza, i dati  necessari  per
l'identificazione di un referente terzo, diverso dal beneficiario,  a
cui  l'impresa  potra'   far   riferimento   in   caso   di   decesso
dell'assicurato; 
  d) contiene l'opzione per escludere  l'invio  di  comunicazioni  al
beneficiario, se indicato in forma nominativa, prima dell'evento. 
  5. I commi 2, 3 e 4 si applicano anche alla redazione del modulo di
adesione dei contratti in forma collettiva. 
  6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti  si  applicano  anche
alle procedure di  emissione  dei  contratti  che  non  prevedono  la
proposta di assicurazione.