Art. 17 
 
                 Comunicazioni in caso di esercizio 
                       di opzioni contrattuali 
 
  1.  Il  DIP  aggiuntivo  Vita  e  il  DIP  aggiuntivo   Multirischi
contengono la descrizione  di  tutte  le  opzioni  esercitabili,  con
evidenza delle modalita' di esercizio e dei relativi costi massimi. 
  2. Se il prodotto assicurativo prevede la possibilita' di esercizio
di opzioni alla data di  scadenza  del  contratto  o  ad  altra  data
prevista nel contratto, almeno trenta  giorni  prima  di  tale  data,
l'impresa  comunica  al  contraente   le   modalita'   di   esercizio
dell'opzione, nonche' le informazioni relative  ai  costi  effettivi,
alle condizioni, alle garanzie e al diverso regime fiscale  applicati
a seguito dell'esercizio dell'opzione, ulteriori  rispetto  a  quelle
indicate nel DIP ai sensi del comma 1.