Art. 18 Comunicazioni in corso di contratto 1. L'impresa comunica al contraente, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa. 2. In presenza di contratti che prevedono prestazioni a scadenza, l'impresa comunica al contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, il termine di scadenza e la documentazione da trasmettere per la liquidazione della prestazione. 3. Nella comunicazione al contraente di cui al comma 2 e' inserita un'avvertenza sui termini di prescrizione previsti dalla normativa vigente e sulle conseguenze in caso di omessa richiesta della liquidazione della prestazione entro detti termini, anche avuto riguardo a quanto previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni e integrazioni. Fatto salvo l'esercizio dell'opzione di cui all'art. 11, comma 4, lettera d), la comunicazione e' inviata anche al beneficiario se indicato in forma nominativa. 4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche ai contratti relativi ai prodotti d'investimento assicurativi.