Art. 18 
 
                 Comunicazioni in corso di contratto 
 
  1. L'impresa comunica al contraente, entro  sessanta  giorni  dalla
chiusura  di  ogni  anno  solare,  l'estratto  conto  annuale   della
posizione assicurativa. 
  2. In presenza di contratti che prevedono prestazioni  a  scadenza,
l'impresa comunica al contraente, almeno trenta  giorni  prima  della
scadenza del contratto, il termine di scadenza e la documentazione da
trasmettere per la liquidazione della prestazione. 
  3. Nella comunicazione al contraente di cui al comma 2 e'  inserita
un'avvertenza sui termini di prescrizione  previsti  dalla  normativa
vigente e  sulle  conseguenze  in  caso  di  omessa  richiesta  della
liquidazione della  prestazione  entro  detti  termini,  anche  avuto
riguardo a quanto previsto in materia  di  rapporti  dormienti  dalla
legge  23  dicembre  2005,  n.  266,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni. Fatto salvo l'esercizio dell'opzione  di  cui  all'art.
11, comma 4,  lettera  d),  la  comunicazione  e'  inviata  anche  al
beneficiario se indicato in forma nominativa. 
  4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e  3  si  applicano  anche  ai
contratti relativi ai prodotti d'investimento assicurativi.