Art. 19 Trasformazione di contratto 1. In ogni operazione comunque denominata che comporta la sostituzione delle garanzie e delle condizioni di un contratto esistente, attuata anche mediante la predisposizione di appendici contrattuali, ovvero nel caso in cui le circostanze o le modalita' dell'operazione inducono a ritenere configurabile l'ipotesi della trasformazione del contratto, l'impresa fornisce al contraente i necessari elementi di valutazione in modo da consentirgli di confrontare le caratteristiche delle garanzie e delle condizioni preesistenti con le nuove garanzie e condizioni, evidenziando, in particolare, le garanzie e gli eventuali benefici, anche fiscali, a cui rinuncia a seguito dell'operazione. 2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, sette giorni prima dell'eventuale trasformazione del contratto, l'impresa consegna al contraente: a) l'informativa standardizzata di cui all'allegato 7; b) il set informativo riferibile alle nuove garanzie e condizioni. 3. La disciplina di cui ai commi 1 e 2 si applica anche nel caso in cui la trasformazione e' realizzata previo riscatto del precedente contratto. In tali casi l'informativa di cui al comma 2 e' consegnata al contraente almeno sette giorni prima del riscatto o della sottoscrizione del nuovo contratto. 4. La disciplina di cui ai commi 1, 2 e 3 si applica anche ai contratti relativi ai prodotti d'investimento assicurativi.