Art. 19 
 
                     Trasformazione di contratto 
 
  1.  In  ogni  operazione  comunque  denominata  che   comporta   la
sostituzione delle  garanzie  e  delle  condizioni  di  un  contratto
esistente, attuata anche mediante  la  predisposizione  di  appendici
contrattuali, ovvero nel caso in cui le circostanze  o  le  modalita'
dell'operazione inducono a  ritenere  configurabile  l'ipotesi  della
trasformazione del contratto,  l'impresa  fornisce  al  contraente  i
necessari  elementi  di  valutazione  in  modo  da  consentirgli   di
confrontare le caratteristiche  delle  garanzie  e  delle  condizioni
preesistenti con le nuove garanzie  e  condizioni,  evidenziando,  in
particolare, le garanzie e gli eventuali benefici, anche  fiscali,  a
cui rinuncia a seguito dell'operazione. 
  2. Ai fini di quanto previsto  dal  comma  1,  sette  giorni  prima
dell'eventuale trasformazione del contratto,  l'impresa  consegna  al
contraente: 
  a) l'informativa standardizzata di cui all'allegato 7; 
  b) il set informativo riferibile alle nuove garanzie e condizioni. 
  3. La disciplina di cui ai commi 1 e 2 si applica anche nel caso in
cui la trasformazione e' realizzata previo  riscatto  del  precedente
contratto. In tali casi l'informativa di cui al comma 2 e' consegnata
al  contraente  almeno  sette  giorni  prima  del  riscatto  o  della
sottoscrizione del nuovo contratto. 
  4. La disciplina di cui ai commi 1, 2  e  3  si  applica  anche  ai
contratti relativi ai prodotti d'investimento assicurativi.