Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  regolamento  valgono  le   definizioni
contenute nel  decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  e
successive modificazioni e integrazioni. In aggiunta si intende per: 
  a) «aderente»: il soggetto  che  valuta  e  liberamente  decide  di
usufruire della copertura di un  contratto  assicurativo  collettivo,
manifestando un'espressa volonta' e sostenendo in tutto o  in  parte,
direttamente o indirettamente, l'onere economico del premio; 
  b) «contratto index linked»: il contratto  di  assicurazione  sulla
vita in cui sono presenti prestazioni  direttamente  collegate  a  un
indice azionario o ad altro valore di riferimento; 
  c) «contratto unit linked»: il  contratto  di  assicurazione  sulla
vita in cui  sono  in  cui  sono  presenti  prestazioni  direttamente
collegate al valore di attivi contenuti in un fondo interno  detenuto
dall'impresa di assicurazione oppure al valore delle quote di OICR; 
  d) «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.  209,  e
successive modificazioni e  integrazioni,  recante  il  Codice  delle
assicurazioni private; 
  e)   «distributore»:    qualsiasi    intermediario    assicurativo,
intermediario  assicurativo  a  titolo  accessorio   e   impresa   di
assicurazione o riassicurazione; 
  f)  «fondo  interno»:  il  portafoglio  di  investimenti,   gestito
separatamente dagli altri attivi detenuti dall'impresa ed espresso in
quote; 
  g) «forme pensionistiche complementari»: le forme pensionistiche di
cui all'art. 1, comma 3, lettere a) e b) del  decreto  legislativo  5
dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni; 
  h) «gestione separata»:  un  portafoglio  di  investimenti  gestito
separatamente   dagli   altri   attivi   detenuti   dall'impresa   di
assicurazione, in  funzione  del  cui  rendimento  si  rivalutano  le
prestazioni dei contratti a esso collegati; 
  i) «impresa» o «impresa di assicurazione»: la societa'  autorizzata
secondo    quanto    previsto     nelle     direttive     comunitarie
sull'assicurazione diretta; 
  l) «intermediario»: qualsiasi persona fisica o  giuridica,  diversa
da un'impresa di assicurazione o riassicurazione o da  un  dipendente
della stessa e diversa da  un  intermediario  assicurativo  a  titolo
accessorio, che avvii  o  svolga  a  titolo  oneroso  l'attivita'  di
distribuzione assicurativa; 
  m) «DIP Danni»:  l'IPID,  ossia  il  documento  informativo  per  i
prodotti assicurativi danni, come  disciplinato  dal  regolamento  di
esecuzione (UE) 2017/1469  dell'11  agosto  2017  che  stabilisce  un
formato standardizzato del documento informativo relativo al prodotto
assicurativo; 
  n) «KID»: il documento contenente  le  informazioni  chiave  per  i
prodotti   d'investimento   assicurativi,   come   disciplinato   dal
regolamento delegato (UE) 2017/653 dell'8 marzo 2017, che integra  il
regolamento (UE) n. 1286/2014  del  26  novembre  2014,  relativo  ai
documenti  contenenti  le  informazioni   chiave   per   i   prodotti
d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati; 
  o) «OICR»: gli Organismi di investimento collettivo  del  risparmio
di cui all'art. 1, comma 1, lettera k), del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni ed integrazioni; 
  p) «polizza»: documento probatorio del contratto di  assicurazione,
ai sensi dell'art. 1888 del Codice civile; 
  q) «posta elettronica»: servizio internet  tramite  il  quale  ogni
utente abilitato puo' inviare e ricevere dei messaggi utilizzando  un
computer o altro dispositivo elettronico connesso in rete  attraverso
un proprio  account  di  posta  registrato  presso  un  provider  del
servizio; 
  r) «posta elettronica certificata»:  sistema  di  comunicazione  in
grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un  messaggio  di
posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi; 
  s) «prodotti assicurativi danni»: i prodotti emessi da  imprese  di
assicurazione nell'esercizio  delle  attivita'  rientranti  nei  rami
danni definiti dall'art.  2,  comma  3,  del  decreto  legislativo  7
settembre  2005,  n.  209,  recante  il  Codice  delle  assicurazioni
private; 
  t) «prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti  d'investimento
assicurativi»:  i  prodotti  emessi  da  imprese   di   assicurazione
nell'esercizio delle attivita'  rientranti  nei  rami  vita  definiti
dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.
209, recante  il  Codice  delle  assicurazioni  private,  qualora  le
prestazioni  siano  dovute  soltanto  in  caso  di  decesso   o   per
incapacita' dovuta a lesione, malattia o infermita'; 
  u) «prodotto d'investimento assicurativo»:  un  prodotto  ai  sensi
dell'art.  4,  paragrafo  1,  numero  2),  del  regolamento  (UE)  n.
1286/2014. Tale definizione, secondo  quanto  previsto  dall'art.  1,
comma 1, lettera ss-bis), del decreto legislativo 7  settembre  2005,
n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, non include: 
  1) i prodotti assicurativi non vita elencati all'allegato  I  della
direttiva 2009/138/CE (Rami dell'assicurazione non vita); 
  2) i contratti assicurativi vita, qualora le  prestazioni  previste
dal contratto  siano  dovute  soltanto  in  caso  di  decesso  o  per
incapacita' dovuta a lesione, malattia o infermita'; 
  3) i prodotti pensionistici che, ai sensi  del  diritto  nazionale,
sono  riconosciuti  come  aventi  lo  scopo   precipuo   di   offrire
all'investitore un reddito  durante  la  pensione  e  che  consentono
all'investitore di godere di determinati vantaggi; 
  4) i regimi pensionistici aziendali o  professionali  ufficialmente
riconosciuti  che  rientrano  nell'ambito   di   applicazione   della
direttiva 2003/41/CE o della direttiva 2009/138/CE; 
  5)  i  singoli  prodotti  pensionistici  per  i  quali  il  diritto
nazionale richiede un contributo finanziario del datore di  lavoro  e
nei quali il lavoratore o il datore di lavoro non puo'  scegliere  il
fornitore o il prodotto pensionistico; 
  v) «pubblicita'»: ogni messaggio, diffuso con  qualsiasi  mezzo  di
comunicazione e con  qualunque  modalita',  avente  la  finalita'  di
promuovere i prodotti assicurativi; 
  z) «reti di vendita multilevel  marketing»:  le  reti  distributive
operanti con tecniche di vendita quali il  multilevel  marketing,  il
network  marketing  o  affini  in  cui,  tra  l'altro,  il  venditore
procaccia clienti che possono diventare  a  loro  volta  venditori  e
percepisce una remunerazione sia sul contratto  direttamente  venduto
che sui contratti venduti dagli altri componenti  la  rete  che  egli
stesso ha arruolato; 
  aa)  «set  informativo»:   l'insieme   dei   documenti   che   sono
predisposti, consegnati  unitariamente  al  contraente,  prima  della
sottoscrizione  del  contratto,  e  pubblicati  nel   sito   internet
dell'impresa.