Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni contenute nel decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni e integrazioni. In aggiunta si intende per: a) «aderente»: il soggetto che valuta e liberamente decide di usufruire della copertura di un contratto assicurativo collettivo, manifestando un'espressa volonta' e sostenendo in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, l'onere economico del premio; b) «contratto index linked»: il contratto di assicurazione sulla vita in cui sono presenti prestazioni direttamente collegate a un indice azionario o ad altro valore di riferimento; c) «contratto unit linked»: il contratto di assicurazione sulla vita in cui sono in cui sono presenti prestazioni direttamente collegate al valore di attivi contenuti in un fondo interno detenuto dall'impresa di assicurazione oppure al valore delle quote di OICR; d) «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private; e) «distributore»: qualsiasi intermediario assicurativo, intermediario assicurativo a titolo accessorio e impresa di assicurazione o riassicurazione; f) «fondo interno»: il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dall'impresa ed espresso in quote; g) «forme pensionistiche complementari»: le forme pensionistiche di cui all'art. 1, comma 3, lettere a) e b) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni; h) «gestione separata»: un portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dall'impresa di assicurazione, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti a esso collegati; i) «impresa» o «impresa di assicurazione»: la societa' autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta; l) «intermediario»: qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da un'impresa di assicurazione o riassicurazione o da un dipendente della stessa e diversa da un intermediario assicurativo a titolo accessorio, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attivita' di distribuzione assicurativa; m) «DIP Danni»: l'IPID, ossia il documento informativo per i prodotti assicurativi danni, come disciplinato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1469 dell'11 agosto 2017 che stabilisce un formato standardizzato del documento informativo relativo al prodotto assicurativo; n) «KID»: il documento contenente le informazioni chiave per i prodotti d'investimento assicurativi, come disciplinato dal regolamento delegato (UE) 2017/653 dell'8 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati; o) «OICR»: gli Organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all'art. 1, comma 1, lettera k), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni ed integrazioni; p) «polizza»: documento probatorio del contratto di assicurazione, ai sensi dell'art. 1888 del Codice civile; q) «posta elettronica»: servizio internet tramite il quale ogni utente abilitato puo' inviare e ricevere dei messaggi utilizzando un computer o altro dispositivo elettronico connesso in rete attraverso un proprio account di posta registrato presso un provider del servizio; r) «posta elettronica certificata»: sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi; s) «prodotti assicurativi danni»: i prodotti emessi da imprese di assicurazione nell'esercizio delle attivita' rientranti nei rami danni definiti dall'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private; t) «prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi»: i prodotti emessi da imprese di assicurazione nell'esercizio delle attivita' rientranti nei rami vita definiti dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, qualora le prestazioni siano dovute soltanto in caso di decesso o per incapacita' dovuta a lesione, malattia o infermita'; u) «prodotto d'investimento assicurativo»: un prodotto ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, numero 2), del regolamento (UE) n. 1286/2014. Tale definizione, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lettera ss-bis), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, non include: 1) i prodotti assicurativi non vita elencati all'allegato I della direttiva 2009/138/CE (Rami dell'assicurazione non vita); 2) i contratti assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per incapacita' dovuta a lesione, malattia o infermita'; 3) i prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire all'investitore un reddito durante la pensione e che consentono all'investitore di godere di determinati vantaggi; 4) i regimi pensionistici aziendali o professionali ufficialmente riconosciuti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE o della direttiva 2009/138/CE; 5) i singoli prodotti pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il datore di lavoro non puo' scegliere il fornitore o il prodotto pensionistico; v) «pubblicita'»: ogni messaggio, diffuso con qualsiasi mezzo di comunicazione e con qualunque modalita', avente la finalita' di promuovere i prodotti assicurativi; z) «reti di vendita multilevel marketing»: le reti distributive operanti con tecniche di vendita quali il multilevel marketing, il network marketing o affini in cui, tra l'altro, il venditore procaccia clienti che possono diventare a loro volta venditori e percepisce una remunerazione sia sul contratto direttamente venduto che sui contratti venduti dagli altri componenti la rete che egli stesso ha arruolato; aa) «set informativo»: l'insieme dei documenti che sono predisposti, consegnati unitariamente al contraente, prima della sottoscrizione del contratto, e pubblicati nel sito internet dell'impresa.