Art. 20 
 
          Documentazione e pubblicazione nel sito internet 
 
  1. In coerenza  con  quanto  previsto  dall'art.  185  del  Codice,
l'impresa di assicurazione redige: 
  a) il documento informativo per  i  prodotti  di  investimento,  in
conformita' a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1286/2014  del
26 novembre 2014 e relative norme di attuazione (KID); 
  b) il documento informativo precontrattuale aggiuntivo relativo  ai
prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP). 
  2. Oltre ai documenti di cui al comma 1, sono altresi' predisposti: 
  a) le condizioni di assicurazione, comprensive del glossario; 
  b) un modulo di proposta o, ove non previsto, il modulo di polizza. 
  3. I documenti  di  cui  ai  commi  1  e  2  costituiscono  il  set
informativo e: 
  a) sono individualmente numerati in ogni  pagina,  con  indicazione
del   numero   totale   delle    pagine    di    ciascun    documento
(esemplificativamente: 1 di 6, 2 di 6, ...) e, in prima pagina, della
data dell'ultimo aggiornamento dei dati in essi contenuti; 
  b)  sono  contestualmente  consegnati  al  contraente   nell'ultima
versione disponibile ai sensi dell'art. 5. 
  4.  E'  redatto  un  unico  DIP  aggiuntivo  IBIP  per   tutte   le
prestazioni, anche se garantite da imprese differenti  ovvero  se  il
prodotto e' realizzato da piu' soggetti. 
  5. Non appena disposta la commercializzazione di un nuovo prodotto,
l'impresa pubblica nel proprio sito internet i documenti  di  cui  ai
commi 1 e  2  relativi  al  prodotto.  Fatto  salvo  quanto  previsto
dall'art. 5, comma 3, la pubblicazione  e'  mantenuta  per  tutta  la
durata della commercializzazione. 
  6. Il modulo di proposta e' redatto secondo le disposizioni di  cui
all'art. 11.