Art. 20 Documentazione e pubblicazione nel sito internet 1. In coerenza con quanto previsto dall'art. 185 del Codice, l'impresa di assicurazione redige: a) il documento informativo per i prodotti di investimento, in conformita' a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e relative norme di attuazione (KID); b) il documento informativo precontrattuale aggiuntivo relativo ai prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP). 2. Oltre ai documenti di cui al comma 1, sono altresi' predisposti: a) le condizioni di assicurazione, comprensive del glossario; b) un modulo di proposta o, ove non previsto, il modulo di polizza. 3. I documenti di cui ai commi 1 e 2 costituiscono il set informativo e: a) sono individualmente numerati in ogni pagina, con indicazione del numero totale delle pagine di ciascun documento (esemplificativamente: 1 di 6, 2 di 6, ...) e, in prima pagina, della data dell'ultimo aggiornamento dei dati in essi contenuti; b) sono contestualmente consegnati al contraente nell'ultima versione disponibile ai sensi dell'art. 5. 4. E' redatto un unico DIP aggiuntivo IBIP per tutte le prestazioni, anche se garantite da imprese differenti ovvero se il prodotto e' realizzato da piu' soggetti. 5. Non appena disposta la commercializzazione di un nuovo prodotto, l'impresa pubblica nel proprio sito internet i documenti di cui ai commi 1 e 2 relativi al prodotto. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 3, la pubblicazione e' mantenuta per tutta la durata della commercializzazione. 6. Il modulo di proposta e' redatto secondo le disposizioni di cui all'art. 11.