Art. 24 Pubblicazione periodica 1. Relativamente ai prodotti d'investimento assicurativi, l'impresa pubblica nel proprio sito internet con link in home page le informazioni relative alle prestazioni assicurative. 2. Per le prestazioni rivalutabili collegate ai risultati di una gestione separata o ad altre modalita' e meccanismi di partecipazione agli utili, l'impresa pubblica: a) il rendiconto riepilogativo della gestione separata; b) il prospetto annuale della composizione della gestione separata; c) il prospetto semestrale della composizione della gestione separata. 3. I documenti di cui al comma 2, lettere a) e b), sono pubblicati entro sessanta giorni dalla chiusura del periodo di osservazione. Il documento di cui al comma 2, lettera c), e' pubblicato entro trenta giorni dalla chiusura del primo semestre di ogni periodo di osservazione. 4. Il prospetto annuale della composizione della gestione separata e il prospetto semestrale della composizione della gestione separata restano disponibili nel sito internet dell'impresa per almeno sei mesi. Il rendiconto riepilogativo della gestione separata resta disponibile nel sito internet dell'impresa almeno fino alla pubblicazione del rendiconto relativo al successivo periodo di osservazione. 5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai prodotti d'investimento assicurativi che prevedono prestazioni relative a operazioni di capitalizzazione. 6. Per le prestazioni di contratti unit linked, l'impresa pubblica, o rende disponibile tramite link ad altro sito, il prospetto e il rendiconto periodico del fondo interno o dell'OICR cui sono direttamente collegate le prestazioni principali dei prodotti entro sessanta giorni dalla chiusura del periodo di osservazione. 7. Per le prestazioni di contratti unit linked, l'impresa pubblica giornalmente nel proprio sito internet il valore della quota del fondo interno o della quota o azione dell'OICR, che rappresenta la base per la determinazione delle prestazioni dei contratti unit linked, con la relativa data di valorizzazione. La pubblicazione deve avvenire non oltre il terzo giorno lavorativo successivo alla data di valorizzazione della quota. 8. Per le prestazioni di contratti index linked, l'impresa pubblica giornalmente nel proprio sito internet i valori di riscatto espressi in funzione di un capitale assicurato nozionale di cento euro. I valori sono aggiornati secondo cadenze coerenti con la valorizzazione prevista in contratto e comunque almeno settimanalmente. 9. I valori di cui ai commi 7 e 8 pubblicati nel sito internet rappresentano l'univoca base di riferimento per la quantificazione delle prestazioni e del valore di riscatto, e per l'eventuale riacquisto dello strumento finanziario da parte dell'emittente o di altri soggetti. 10. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, il contraente ha diritto di richiedere in ogni momento all'impresa in forma scritta il valore della quota del fondo interno o della quota o azione dell'OICR e i valori di riscatto espressi in funzione di un capitale assicurato nozionale di euro cento. L'impresa fornisce riscontro al contraente entro venti giorni dalla richiesta.