Art. 24 
 
                       Pubblicazione periodica 
 
  1. Relativamente ai prodotti d'investimento assicurativi, l'impresa
pubblica  nel  proprio  sito  internet  con  link  in  home  page  le
informazioni relative alle prestazioni assicurative. 
  2. Per le prestazioni rivalutabili collegate ai  risultati  di  una
gestione separata o ad altre modalita' e meccanismi di partecipazione
agli utili, l'impresa pubblica: 
  a) il rendiconto riepilogativo della gestione separata; 
  b) il prospetto annuale della composizione della gestione separata; 
  c)  il  prospetto  semestrale  della  composizione  della  gestione
separata. 
  3. I documenti di cui al comma 2, lettere a) e b), sono  pubblicati
entro sessanta giorni dalla chiusura del periodo di osservazione.  Il
documento di cui al comma 2, lettera c), e' pubblicato  entro  trenta
giorni  dalla  chiusura  del  primo  semestre  di  ogni  periodo   di
osservazione. 
  4. Il prospetto annuale della composizione della gestione  separata
e il prospetto semestrale della composizione della gestione  separata
restano disponibili nel sito internet  dell'impresa  per  almeno  sei
mesi. Il  rendiconto  riepilogativo  della  gestione  separata  resta
disponibile  nel  sito  internet  dell'impresa   almeno   fino   alla
pubblicazione  del  rendiconto  relativo  al  successivo  periodo  di
osservazione. 
  5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai
prodotti  d'investimento  assicurativi  che   prevedono   prestazioni
relative a operazioni di capitalizzazione. 
  6. Per le prestazioni di contratti unit linked, l'impresa pubblica,
o rende disponibile tramite link ad altro sito,  il  prospetto  e  il
rendiconto  periodico  del  fondo  interno  o  dell'OICR   cui   sono
direttamente collegate le prestazioni principali dei  prodotti  entro
sessanta giorni dalla chiusura del periodo di osservazione. 
  7. Per le prestazioni di contratti unit linked, l'impresa  pubblica
giornalmente nel proprio sito internet  il  valore  della  quota  del
fondo interno o della quota o azione dell'OICR,  che  rappresenta  la
base per la  determinazione  delle  prestazioni  dei  contratti  unit
linked, con la relativa data di valorizzazione. La pubblicazione deve
avvenire non oltre il terzo giorno lavorativo successivo alla data di
valorizzazione della quota. 
  8. Per le prestazioni di contratti index linked, l'impresa pubblica
giornalmente nel proprio sito internet i valori di riscatto  espressi
in funzione di un capitale assicurato  nozionale  di  cento  euro.  I
valori sono aggiornati secondo cadenze coerenti con la valorizzazione
prevista in contratto e comunque almeno settimanalmente. 
  9. I valori di cui ai commi 7 e  8  pubblicati  nel  sito  internet
rappresentano l'univoca base di riferimento  per  la  quantificazione
delle prestazioni  e  del  valore  di  riscatto,  e  per  l'eventuale
riacquisto dello strumento finanziario da parte dell'emittente  o  di
altri soggetti. 
  10. Fatto salvo quanto  previsto  dall'art.  7,  il  contraente  ha
diritto di richiedere in ogni momento all'impresa in forma scritta il
valore della quota del fondo interno o della quota o azione dell'OICR
e i valori di riscatto espressi in funzione di un capitale assicurato
nozionale di euro cento. L'impresa fornisce riscontro  al  contraente
entro venti giorni dalla richiesta.