Art. 25 
 
                       Estratto conto annuale 
 
  1. Per le prestazioni di contratti  a  prestazioni  rivalutabili  o
contratti con  partecipazioni  agli  utili,  l'impresa  trasmette  al
contraente, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno  solare
ovvero entro sessanta giorni dalla data prevista nelle condizioni  di
contratto per  la  rivalutazione  delle  prestazioni  assicurate,  un
estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente almeno
le seguenti informazioni: 
  a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto  alla
data di riferimento dell'estratto conto  precedente  e  valore  della
prestazione maturata alla data  di  riferimento  dell'estratto  conto
precedente; 
  b) dettaglio  dei  premi  versati  nell'anno  di  riferimento,  con
evidenza di eventuali  premi  in  arretrato  ed  un'avvertenza  sugli
effetti derivanti dal mancato pagamento; 
  c)  valore  dei   riscatti   parziali   rimborsati   nell'anno   di
riferimento; 
  d) valore della  prestazione  maturata  alla  data  di  riferimento
dell'estratto conto; 
  e)  valore  di  riscatto  maturato   alla   data   di   riferimento
dell'estratto conto. 
  2.  Per  i  prodotti  d'investimento  assicurativi  che   prevedono
prestazioni rivalutabili  collegate  ai  risultati  di  una  gestione
separata, l'estratto conto di cui al comma 1 riporta il  tasso  annuo
di rendimento finanziario realizzato dalla  gestione,  l'aliquota  di
retrocessione  del  rendimento  riconosciuta,  il  tasso   annuo   di
rendimento retrocesso, con evidenza di  eventuali  rendimenti  minimi
trattenuti dall'impresa, e il  tasso  annuo  di  rivalutazione  delle
prestazioni. 
  3. Per i prodotti d'investimento assicurativi che  prevedono  forme
di partecipazione agli utili  diverse  da  quelle  di  cui  comma  2,
l'estratto conto riporta gli utili attribuiti al contratto  nell'anno
di riferimento. 
  4. L'impresa consegna l'informativa prevista dai commi 1,  2  e  3,
entro i medesimi termini, anche nel caso di  prodotti  d'investimento
assicurativi a premio unico e in riduzione. 
  5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si  applicano  anche
ai prodotti d'investimento  assicurativi  che  prevedono  prestazioni
relative a operazioni di capitalizzazione. 
  6. Per le prestazioni dei contratti unit linked, l'impresa consegna
al contraente, entro il 31 maggio di ogni  anno,  un  estratto  conto
annuale della posizione assicurativa contenente, almeno, le  seguenti
informazioni: 
  a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto al 31
dicembre dell'anno precedente,  numero  e  controvalore  delle  quote
assegnate al 31 dicembre dell'anno precedente; 
  b) dettaglio dei premi versati, di quelli investiti, del  numero  e
del controvalore delle quote assegnate nell'anno di riferimento; 
  c) numero  e  controvalore  delle  quote  trasferite  e  di  quelle
assegnate a seguito di operazioni di switch; 
  d)  numero  delle  quote  eventualmente  trattenute  nell'anno   di
riferimento  per  il  premio   relativo   alle   prestazioni   legate
esclusivamente al verificarsi di eventi quali il decesso, incapacita'
dovuta a lesione, malattia o infermita', e per la prestazione di  una
garanzia in termini di capitale o di rendimento; 
  e) numero e  controvalore  delle  quote  rimborsate  a  seguito  di
riscatto parziale nell'anno di riferimento; 
  f) importo  dei  costi  e  delle  spese,  incluso  il  costo  della
distribuzione, non legati al verificarsi di  un  rischio  di  mercato
sottostante,  a  carico  dell'assicurato  nell'anno  di   riferimento
oppure, per i contratti direttamente  collegati  a  OICR,  il  numero
delle quote trattenute  per  commissioni  di  gestione  nell'anno  di
riferimento, con indicazione della  parte  connessa  al  costo  della
distribuzione; 
  g) numero delle quote complessivamente  assegnate  e  del  relativo
controvalore alla fine dell'anno di riferimento; 
  h) per i  contratti  con  garanzie  finanziarie,  il  valore  della
prestazione garantita. 
  7.  Per  le  prestazioni  dei  contratti  index  linked,  l'impresa
consegna al contraente, entro sessanta giorni dalla chiusura di  ogni
anno solare ovvero entro sessanta  giorni  dalla  data  prevista  per
l'indicizzazione delle  prestazioni  assicurate,  un  estratto  conto
annuale della posizione assicurativa contenente  almeno  le  seguenti
informazioni: 
  a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto  alla
data di riferimento dell'estratto conto precedente; 
  b) dettaglio dei premi versati e di quelli investiti  nell'anno  di
riferimento; 
  c) dettaglio degli importi pagati agli aventi diritto nell'anno  di
riferimento (pagamenti periodici, riscatti parziali); 
  d) per i  contratti  con  garanzie  finanziarie,  il  valore  della
prestazione garantita. 
  8. Unitamente all'informativa di cui ai  commi  6  e  7,  l'impresa
consegna anche l'aggiornamento  dei  dati  periodici  previsti  dalla
normativa vigente.